XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1321




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, aveva previsto, limitatamente ai funzionari di IX livello della Presidenza del Consiglio dei ministri, con anzianità nella qualifica dal 1^ gennaio 1987, l'inquadramento nel ruolo ad esaurimento, ai fini giuridici dal 27 settembre 1988 ed ai fini economici dalla data di entrata in vigore della legge stessa (7 ottobre 1997).
        Con tale normativa, come è evidente, si è realizzata una indubbia discriminazione, in quanto veniva del tutto ignorata la identica posizione e le aspirazioni di tutti i IX livelli delle altre amministrazioni dello Stato, facenti parte del "comparto Ministeri", cui apparteneva anche la Presidenza del Consiglio dei ministri.
        Le legittime rimostranze del personale escluso erano state condivise da numerosi parlamentari, sia della maggioranza sia dell'opposizione, che avevano presentato emendamenti alla legge finanziaria per il 1998, volti ad estendere la disciplina prevista per i IX livelli della Presidenza del Consiglio dei ministri anche ai pari livello delle amministrazioni dello Stato nella consapevolezza della evidente disparità di trattamento e nell'intento (almeno apparente) di evitarla, con l'articolo 27, comma 2, della legge n. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1998) veniva disposta l'abrogazione dell'articolo 4 della legge n. 334 del 1997.
        Tale abrogazione, però, disposta ai sensi dell'articolo 65 della stessa legge n. 440 del 1997, con decorrenza dal 1^ gennaio 1998, non ha eliminato la discriminazione perpetrata, in quanto intervenuta quando ormai, come è facilmente accertabile, i predetti funzionari della Presidenza del Consiglio dei ministri erano stati già inquadrati nel ruolo ad esaurimento, raggiungendo il risultato previsto dall'articolo 4 della legge n. 334 del 1997, poi abrogato.
        Ulteriori emendamenti, volti a sanare tale situazione, venivano presentati in occasione dell'approvazione delle leggi finanziarie per il 2000 e per il 2001 e considerati "inammissibili per estraneità di materia".
        In proposito, al fine di risolvere positivamente la predetta situazione, in altri settori della pubblica amministrazione, sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

            l'articolo 43-ter, comma 1, della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, prevede che "ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore";

            per il personale medico della sanità, inquadrato nel IX livello addirittura al 31 dicembre 1995, l'articolo 4 della legge n. 401 del 2000 stabilisce l'attribuzione delle mansioni peculiari del dirigente di I livello;

            per quanto riguarda i IX livelli della carriera prefettizia, con decreto 15 settembre 2000, vistato il 6 novembre 2000, con il numero 1220, dall'Ufficio centrale del bilancio dell'Amministrazione dell'interno, si è proceduto, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ad inquadrare nella qualifica di vice prefetto aggiunto i direttori di sezione e i consiglieri di prefettura (area C), in servizio alla data del 17 giugno 2000, secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di questo, secondo l'ordine del ruolo, confermando, ai fini della progressione nella qualifica superiore, l'anzianità maturata.

        Considerato quanto esposto, al fine di sanare la situazione di discriminazione descritta e di realizzare una parità di posizione giuridica ed economica, è opportuno provvedere legislativamente.
        Per maggiore chiarezza, è opportuno precisare che nella ex IX qualifica funzionale, da area C, posizioni economiche C1, C2 e C3, si trovano funzionari tutti in possesso di laurea, con notevole anzianità di servizio, interamente maturata nella ex carriera direttiva, addirittura precedente, per i più anziani, alla legge n. 312 del 1980, istitutiva del nuovo ordinamento del personale dello Stato, i quali svolgono le stesse funzioni degli appartenenti al ruolo ad esaurimento, come si evince chiaramente dal raffronto tra gli articoli 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 (funzioni del IX livello) e 69, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (funzioni del RE).
        Si evidenzia poi che, considerate le attuali disposizioni, detti funzionari, inquadrati nel livello più elevato, non hanno alcuna possibilità di progressione, in quanto l'accesso alla dirigenza, il cui organico è stato oltretutto ridotto, è di fatto precluso per molti anni, essendo tutti i posti disponibili ormai occupati.
        Nella presente proposta di legge - considerato il tempo trascorso, tenuto conto che l'articolo 4 della citata legge n. 334 del 1997, entrata in vigore il 7 ottobre 1997, ha sanato la posizione dei IX livelli, sia pure solo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con dieci anni di anzianità nella qualifica - si ritiene di formulare analoga previsione per gli appartenenti alla stessa qualifica di tutte le altre amministrazioni dello Stato che, nel frattempo, abbiano maturato lo stesso decennio di anzianità nella ex IX qualifica funzionale, ora area C, fissando la decorrenza giuridica dell'inquadramento dal 1^ gennaio 1993.
        Tale termine è determinato, ai fini giuridici, dal 1^ gennaio 1993, in relazione alla necessità di fare riferimento ad una data nella quale era ancora esistente il ruolo ad esaurimento, che, come è noto, è stato soppresso a norma del citato articolo 69, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (già articolo 24, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993).
        Per quanto riguarda il finanziamento della legge, si fa presente che il numero dei beneficiari è oltremodo ridotto, in quanto una cospicua parte del personale in possesso dei requisiti richiesti, in ragione dell'età, è ormai in quiescenza o è transitato nella dirigenza, a seguito di concorsi. La differenza retributiva, inoltre, sarebbe anch'essa esigua, tenuto conto del maturato economico determinatosi negli anni.




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