XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1321
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 4 della legge 2
ottobre 1997, n. 334, aveva previsto, limitatamente ai
funzionari di IX livello della Presidenza del Consiglio dei
ministri, con anzianità nella qualifica dal 1^ gennaio 1987,
l'inquadramento nel ruolo ad esaurimento, ai fini giuridici
dal 27 settembre 1988 ed ai fini economici dalla data di
entrata in vigore della legge stessa (7 ottobre 1997).
Con tale normativa, come è evidente, si è realizzata una
indubbia discriminazione, in quanto veniva del tutto ignorata
la identica posizione e le aspirazioni di tutti i IX livelli
delle altre amministrazioni dello Stato, facenti parte del
"comparto Ministeri", cui apparteneva anche la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
Le legittime rimostranze del personale escluso erano state
condivise da numerosi parlamentari, sia della maggioranza sia
dell'opposizione, che avevano presentato emendamenti alla
legge finanziaria per il 1998, volti ad estendere la
disciplina prevista per i IX livelli della Presidenza del
Consiglio dei ministri anche ai pari livello delle
amministrazioni dello Stato nella consapevolezza della
evidente disparità di trattamento e nell'intento (almeno
apparente) di evitarla, con l'articolo 27, comma 2, della
legge n. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla legge
finanziaria 1998) veniva disposta l'abrogazione dell'articolo
4 della legge n. 334 del 1997.
Tale abrogazione, però, disposta ai sensi dell'articolo 65
della stessa legge n. 440 del 1997, con decorrenza dal 1^
gennaio 1998, non ha eliminato la discriminazione perpetrata,
in quanto intervenuta quando ormai, come è facilmente
accertabile, i predetti funzionari della Presidenza del
Consiglio dei ministri erano stati già inquadrati nel ruolo ad
esaurimento, raggiungendo il risultato previsto dall'articolo
4 della legge n. 334 del 1997, poi abrogato.
Ulteriori emendamenti, volti a sanare tale situazione,
venivano presentati in occasione dell'approvazione delle leggi
finanziarie per il 2000 e per il 2001 e considerati
"inammissibili per estraneità di materia".
In proposito, al fine di risolvere positivamente la
predetta situazione, in altri settori della pubblica
amministrazione, sono stati adottati i seguenti
provvedimenti:
l'articolo 43-ter, comma 1, della legge 1^ aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni, prevede che "ai
funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della
Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito
per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo
dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che
abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni è
attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore";
per il personale medico della sanità, inquadrato nel IX
livello addirittura al 31 dicembre 1995, l'articolo 4 della
legge n. 401 del 2000 stabilisce l'attribuzione delle mansioni
peculiari del dirigente di I livello;
per quanto riguarda i IX livelli della carriera
prefettizia, con decreto 15 settembre 2000, vistato il 6
novembre 2000, con il numero 1220, dall'Ufficio centrale del
bilancio dell'Amministrazione dell'interno, si è proceduto, ai
sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139, ad inquadrare nella qualifica di vice prefetto
aggiunto i direttori di sezione e i consiglieri di prefettura
(area C), in servizio alla data del 17 giugno 2000, secondo
l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di
questo, secondo l'ordine del ruolo, confermando, ai fini della
progressione nella qualifica superiore, l'anzianità
maturata.
Considerato quanto esposto, al fine di sanare la
situazione di discriminazione descritta e di realizzare una
parità di posizione giuridica ed economica, è opportuno
provvedere legislativamente.
Per maggiore chiarezza, è opportuno precisare che nella ex
IX qualifica funzionale, da area C, posizioni economiche C1,
C2 e C3, si trovano funzionari tutti in possesso di laurea,
con notevole anzianità di servizio, interamente maturata nella
ex carriera direttiva, addirittura precedente, per i più
anziani, alla legge n. 312 del 1980, istitutiva del nuovo
ordinamento del personale dello Stato, i quali svolgono le
stesse funzioni degli appartenenti al ruolo ad esaurimento,
come si evince chiaramente dal raffronto tra gli articoli 20
del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987
(funzioni del IX livello) e 69, comma 3, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 (funzioni del RE).
Si evidenzia poi che, considerate le attuali disposizioni,
detti funzionari, inquadrati nel livello più elevato, non
hanno alcuna possibilità di progressione, in quanto l'accesso
alla dirigenza, il cui organico è stato oltretutto ridotto, è
di fatto precluso per molti anni, essendo tutti i posti
disponibili ormai occupati.
Nella presente proposta di legge - considerato il tempo
trascorso, tenuto conto che l'articolo 4 della citata legge n.
334 del 1997, entrata in vigore il 7 ottobre 1997, ha sanato
la posizione dei IX livelli, sia pure solo della Presidenza
del Consiglio dei ministri, con dieci anni di anzianità nella
qualifica - si ritiene di formulare analoga previsione per gli
appartenenti alla stessa qualifica di tutte le altre
amministrazioni dello Stato che, nel frattempo, abbiano
maturato lo stesso decennio di anzianità nella ex IX qualifica
funzionale, ora area C, fissando la decorrenza giuridica
dell'inquadramento dal 1^ gennaio 1993.
Tale termine è determinato, ai fini giuridici, dal 1^
gennaio 1993, in relazione alla necessità di fare riferimento
ad una data nella quale era ancora esistente il ruolo ad
esaurimento, che, come è noto, è stato soppresso a norma del
citato articolo 69, comma 3, del decreto legislativo n. 165
del 2001 (già articolo 24, comma 4, del decreto legislativo n.
29 del 1993).
Per quanto riguarda il finanziamento della legge, si fa
presente che il numero dei beneficiari è oltremodo ridotto, in
quanto una cospicua parte del personale in possesso dei
requisiti richiesti, in ragione dell'età, è ormai in
quiescenza o è transitato nella dirigenza, a seguito di
concorsi. La differenza retributiva, inoltre, sarebbe
anch'essa esigua, tenuto conto del maturato economico
determinatosi negli anni.