XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1321




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il personale delle amministrazioni dello Stato, che alla data del 1^ gennaio 1991 rivestiva la IX qualifica funzionale, transita, anche in soprannumero, nella qualifica ad esaurimento, ai fini giuridici a decorrere dal 1^ gennaio 1993 ed ai fini economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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