XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1321
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il personale delle amministrazioni dello Stato, che
alla data del 1^ gennaio 1991 rivestiva la IX qualifica
funzionale, transita, anche in soprannumero, nella qualifica
ad esaurimento, ai fini giuridici a decorrere dal 1^ gennaio
1993 ed ai fini economici dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.