XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1320
Onorevoli Colleghi! - I fornitori di servizi di accesso
ad INTERNET (INTERNET service provider-ISP) sono
titolari di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 103, e del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420. Essi da
anni svolgono una preziosa azione di alfabetizzazione all'uso
dei mezzi informatici e di avvicinamento ad INTERNET
soprattutto in zone disagiate, in particolare del sud, e nei
riguardi della piccola e media impresa.
I servizi offerti dall'ISP sono remunerati dall'utente
attraverso un abbonamento il cui costo varia in relazione alle
prestazioni fornite o richieste ed alla qualità delle
prestazioni stesse: nessun compenso è previsto a favore
dell'ISP da parte dell'organismo di telecomunicazioni per il
traffico generato dall'utente a seguito dell'utilizzazione dei
servizi INTERNET.
La liberalizzazione del mercato della telefonia vocale e
la disciplina attualmente in vigore per interconnessione hanno
determinato una nuova situazione per cui alcuni operatori con
licenza individuale riguardante la telefonia vocale sono in
grado di offrire al pubblico l'accesso gratuito ad INTERNET:
in pratica, i licenziatari utilizzano gli introiti derivanti
dal traffico indistinto fra telefonia vocale ed accesso ad
INTERNET per sussidiare tale ultimo servizio. Ciò provoca
disparità di trattamento fra i fornitori di accesso ad
INTERNET indipendenti e quelli operanti in collaborazione con
gli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza.
Tale stato di cose non può trovare adeguata soluzione in
via amministrativa in quanto le disposizioni vigenti (articolo
4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 318 del 1997 e allegato B annesso al medesimo
regolamento) non stabiliscono inequivocabilmente che anche i
titolari di autorizzazione generale (quali i fornitori di
accesso ad INTERNET) abbiano titolo a negoziare accordi di
interconnessione sulla base del relativo listino pubblicato
dagli organismi notificati come aventi significativo potere di
mercato (attualmente, Telecom Italia).
Di qui le motivazioni della presente proposta di legge che
intende ripristinare condizioni di accettabile concorrenza,
estendendo agli ISP indipendenti la disciplina di
interconnessione utilizzata dagli operatori con licenza
individuale.
In relazione alla possibile evoluzione della materia in
sede comunitaria è sembrato opportuno limitare la portata del
provvedimento a due anni dalla data di entrata in vigore del
medesimo.