XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1320




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I fornitori di servizi di accesso ad INTERNET (INTERNET service provider), autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonché ai sensi delle successive delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, hanno diritto a fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale, sulla base del listino di interconnessione pubblicato da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM), secondo criteri di equità definiti dalla medesima Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Gli accordi di interconnessione fra i fornitori di accesso ad INTERNET ed un organismo SPM sono stipulati in conformità con le disposizioni del decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998.
        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui i fornitori di servizi di accesso ad INTERNET decidano di applicare le tariffe a canone per connessione, e comunque per ogni altro tipo di tariffa.
        4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1^ settembre 1999, data nella quale alcuni fornitori di servizi di accesso ad INTERNET hanno stipulato accordi commerciali con un organismo SPM, riconoscendo le eventuali condizioni di miglior favore rispetto a quelle contenute negli accordi in atto tra associazioni di fornitori di servizi di accesso ad INTERNET e gestori di reti di telecomunicazioni, e per il periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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