XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1320
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I fornitori di servizi di accesso ad INTERNET (INTERNET
service provider), autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n.
420, nonché ai sensi delle successive delibere dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, hanno diritto a fruire
delle condizioni economiche applicate agli organismi di
telecomunicazioni titolari di licenza individuale, sulla base
del listino di interconnessione pubblicato da un organismo di
telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere
di mercato (SPM), secondo criteri di equità definiti dalla
medesima Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Gli accordi di interconnessione fra i fornitori di
accesso ad INTERNET ed un organismo SPM sono stipulati in
conformità con le disposizioni del decreto del Ministro delle
comunicazioni 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche nel caso in cui i fornitori di servizi di accesso ad
INTERNET decidano di applicare le tariffe a canone per
connessione, e comunque per ogni altro tipo di tariffa.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
decorrere dal 1^ settembre 1999, data nella quale alcuni
fornitori di servizi di accesso ad INTERNET hanno stipulato
accordi commerciali con un organismo SPM, riconoscendo le
eventuali condizioni di miglior favore rispetto a quelle
contenute negli accordi in atto tra associazioni di fornitori
di servizi di accesso ad INTERNET e gestori di reti di
telecomunicazioni, e per il periodo di due anni a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.