XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1306




        Onorevoli Colleghi! - La nostra legislazione punisce molto severamente l'abuso edilizio, sia penalmente (qualificandolo come reato) sia amministrativamente (con l'acquisizione e l'abbattimento dell'immobile). Tale rigore è certamente giustificato dall'esigenza di salvaguardia del territorio, che dalla fine della seconda guerra mondiale ha subìto autentiche devastazioni ambientali. Il problema è che il giusto rigore della legge non tiene conto delle diverse tipologie di abuso e soprattutto non distingue quello di necessità da quello speculativo. Il grande "palazzinaro" viene così accomunato, nella sanzione (sia essa penale o amministrativa), al normale cittadino che è incorso nell'illegalità semplicemente per procurarsi una abitazione. Inoltre, la legislazione non distingue neanche l'abuso relativo alla prima casa da quello inerente all'abitazione per le vacanze.
        La severità della normativa vigente è stata negli anni passati temperata con due interventi di sanatoria, tesi a recuperare il patrimonio edilizio sorto abusivamente. Infatti, prima la legge n. 47 del 1985 e, successivamente, la legge n. 724 del 1994, hanno previsto procedure per condonare le abitazioni realizzate illegalmente.
        In effetti, il fenomeno dell'abusivismo negli ultimi anni si è notevolmente ridimensionato ed interessa attualmente solo alcune aree del Meridione, in particolare i comuni sprovvisti di piano regolatore generale. In questi ultimi l'abuso non rappresenta l'eccezione, ma la regola, dato che qualsiasi intervento di aumento della cubatura esistente deve necessariamente considerarsi abusivo per l'assenza di strumenti urbanistici, da addebitare all'incapacità ed all'inerzia degli amministratori locali. In definitiva, a farne le spese sono i cittadini che, per costruirsi una abitazione dignitosa, sono costretti a violare la legge, espondendosi alle relative conseguenze di natura penale ed amministrativa. I comuni interessati da questo tipo di abusivismo sono situati perlopiù in zone estremamente disagiate, caratterizzate dalla mancanza di lavoro, dalla presenza della criminalità organizzata e da un fortissimo malessere sociale. Si tratta di terre dove la cronica latitanza dello Stato è tra le principali cause del degrado socio-economico.
        E' quindi doveroso ed urgente venire incontro ai tanti cittadini che chiedono semplicemente di rientrare nella legalità per potersi godere in tranquillità il frutto del loro sudore: la casa, costruita dopo anni di sacrifici e di duro lavoro, spesso svolto all'estero o nel nord Italia.
        Lo Stato avrebbe ragione a mostrarsi severo se in quei comuni la vigenza di un piano regolatore generale avesse consentito di costruire nel rispetto della legge. Così purtroppo non è stato e non è; ancora adesso chiunque voglia edificare deve diventare un fuorilegge, con il paradosso che l'irregolarità è indotta proprio dalla mancanza di regole (il piano regolatore generale, appunto).
        Pertanto, la presente proposta di legge prevede una sanatoria urbanistica limitata agli abusi edilizi commessi nel territorio di comuni sprovvisti di piano regolatore generale o in regime di mancanza dello stesso (chi ha costruito, cioè, quando il piano regolatore generale ancora non era vigente).
        La soluzione proposta è quella dell'estensione della vigenza e delle procedure dell'ultimo condono di cui all'articolo 39 della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni.




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