XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1306
Onorevoli Colleghi! - La nostra legislazione punisce
molto severamente l'abuso edilizio, sia penalmente
(qualificandolo come reato) sia amministrativamente (con
l'acquisizione e l'abbattimento dell'immobile). Tale rigore è
certamente giustificato dall'esigenza di salvaguardia del
territorio, che dalla fine della seconda guerra mondiale ha
subìto autentiche devastazioni ambientali. Il problema è che
il giusto rigore della legge non tiene conto delle diverse
tipologie di abuso e soprattutto non distingue quello di
necessità da quello speculativo. Il grande "palazzinaro" viene
così accomunato, nella sanzione (sia essa penale o
amministrativa), al normale cittadino che è incorso
nell'illegalità semplicemente per procurarsi una abitazione.
Inoltre, la legislazione non distingue neanche l'abuso
relativo alla prima casa da quello inerente all'abitazione per
le vacanze.
La severità della normativa vigente è stata negli anni
passati temperata con due interventi di sanatoria, tesi a
recuperare il patrimonio edilizio sorto abusivamente. Infatti,
prima la legge n. 47 del 1985 e, successivamente, la legge n.
724 del 1994, hanno previsto procedure per condonare le
abitazioni realizzate illegalmente.
In effetti, il fenomeno dell'abusivismo negli ultimi anni
si è notevolmente ridimensionato ed interessa attualmente solo
alcune aree del Meridione, in particolare i comuni sprovvisti
di piano regolatore generale. In questi ultimi l'abuso non
rappresenta l'eccezione, ma la regola, dato che qualsiasi
intervento di aumento della cubatura esistente deve
necessariamente considerarsi abusivo per l'assenza di
strumenti urbanistici, da addebitare all'incapacità ed
all'inerzia degli amministratori locali. In definitiva, a
farne le spese sono i cittadini che, per costruirsi una
abitazione dignitosa, sono costretti a violare la legge,
espondendosi alle relative conseguenze di natura penale ed
amministrativa. I comuni interessati da questo tipo di
abusivismo sono situati perlopiù in zone estremamente
disagiate, caratterizzate dalla mancanza di lavoro, dalla
presenza della criminalità organizzata e da un fortissimo
malessere sociale. Si tratta di terre dove la cronica
latitanza dello Stato è tra le principali cause del degrado
socio-economico.
E' quindi doveroso ed urgente venire incontro ai tanti
cittadini che chiedono semplicemente di rientrare nella
legalità per potersi godere in tranquillità il frutto del loro
sudore: la casa, costruita dopo anni di sacrifici e di duro
lavoro, spesso svolto all'estero o nel nord Italia.
Lo Stato avrebbe ragione a mostrarsi severo se in quei
comuni la vigenza di un piano regolatore generale avesse
consentito di costruire nel rispetto della legge. Così
purtroppo non è stato e non è; ancora adesso chiunque voglia
edificare deve diventare un fuorilegge, con il paradosso che
l'irregolarità è indotta proprio dalla mancanza di regole (il
piano regolatore generale, appunto).
Pertanto, la presente proposta di legge prevede una
sanatoria urbanistica limitata agli abusi edilizi commessi nel
territorio di comuni sprovvisti di piano regolatore generale o
in regime di mancanza dello stesso (chi ha costruito, cioè,
quando il piano regolatore generale ancora non era
vigente).
La soluzione proposta è quella dell'estensione della
vigenza e delle procedure dell'ultimo condono di cui
all'articolo 39 della legge n. 724 del 1994, e successive
modificazioni.