XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1306




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Sanatoria degli abusi edilizi).

        1. Gli abusi edilizi commessi nel territorio di comuni sprovvisti dello strumento urbanistico del piano regolatore generale, ovvero in regime di mancanza dello stesso, possono essere sanati ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.


Art. 2.

(Presentazione delle domande).

        1. Le domande per l'accesso alla sanatoria cui all'articolo 1 devono essere presentate presso i comuni interessati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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