XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1306
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Sanatoria degli abusi edilizi).
1. Gli abusi edilizi commessi nel territorio di comuni
sprovvisti dello strumento urbanistico del piano regolatore
generale, ovvero in regime di mancanza dello stesso, possono
essere sanati ai sensi dell'articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
Art. 2.
(Presentazione delle domande).
1. Le domande per l'accesso alla sanatoria cui
all'articolo 1 devono essere presentate presso i comuni
interessati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.