XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1304




        Onorevoli Colleghi! - La necessità di introdurre all'interno del codice di procedura penale la disposizione recante l'obbligo del segreto sul nome e sull'immagine del magistrato nel corso delle indagini preliminari si prospetta quanto mai attuale in considerazione dell'esigenza di garantire la serenità e la sicurezza delle indagini stesse e dei magistrati impegnati in tale fase.
        La delicata attività di reperimento dei mezzi di prova viene molto spesso turbata dalla inopportuna diffusione del nome o dell'immagine del pubblico ministero procedente o del giudice chiamato a decidere sulle richieste delle parti.
        L'eccessiva personalizzazione di una funzione indiscutibilmente propria dello Stato espone coloro che sono chiamati a sovraintedere a tale attività a possibili aggressioni e minacce che rischiano di incidere sul regolare svolgimento delle indagini, pregiudicandone di fatto la celerità ed il buon fine.
        Il collegamento di un'indagine con il nome del magistrato procedente tende a personalizzare agli occhi dei cittadini lo svolgimento di tale attività che, in quanto funzione dello Stato, dovrebbe, invece, svolgersi nella massima riservatezza.
        E' pertanto necessario che, nel pieno rispetto dei princìpi costituzionali, e particolarmente dell'intangibile valore della libera manifestazione del pensiero, le responsabilità per le decisioni assunte nel corso delle indagini preliminari facciano capo impersonalmente all'ufficio cui il magistrato appartiene e siano da questo condivise.
        La criptazione temporanea del nome dei magistrati che intervengono nella fase delle indagini preliminari porrebbe, d'altra parte, un freno a quel protagonismo che, purtroppo, talvolta connota il modus operandi di singoli magistrati.
        Si eviterebbero, in tal modo, tutte quelle critiche e quei sospetti che talora si prospettano, spesso con l'intento di sminuire la credibilità dell'attività di indagine, nonché tutte quelle distorsioni che si accompagnano all'eccessivo personalismo dell'attività di indagine.
        Non ultima la constatazione che il magistrato impegnato in tale fase potrebbe apparire di fronte all'opinione pubblica come l'unico giudice naturale chiamato a governare l'intera vicenda processuale nei confronti di un cittadino. E ciò a discapito del carattere meramente provvisorio dei provvedimenti adottati e dell'intangibile diritto di ognuno di essere giudicato, nel pieno rispetto delle regole del contraddittorio, soltanto dopo l'esercizio dell'azione penale.
        La presente proposta di legge ricalca l'iniziativa già adottata nel corso della XII legislatura (atto Camera n. 1744) e ripresa da altri nella XIII legislatura (atto Camera n. 858), con un'unica variante: l'obbligo del segreto dovrà essere garantito fino all'udienza preliminare, anziché fino alla conclusione della stessa udienza. La modifica si giustifica in considerazione dei numerosi e consistenti interventi legislativi che hanno radicalmente modificato il ruolo e la funzione della udienza preliminare: oggi non più semplicemente filtro dell'intera vicenda processuale, ma sede di trattazione e di definizione di svariati processi, che possono svolgersi anche con la presenza del pubblico.




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