XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1304
Onorevoli Colleghi! - La necessità di introdurre
all'interno del codice di procedura penale la disposizione
recante l'obbligo del segreto sul nome e sull'immagine del
magistrato nel corso delle indagini preliminari si prospetta
quanto mai attuale in considerazione dell'esigenza di
garantire la serenità e la sicurezza delle indagini stesse e
dei magistrati impegnati in tale fase.
La delicata attività di reperimento dei mezzi di prova
viene molto spesso turbata dalla inopportuna diffusione del
nome o dell'immagine del pubblico ministero procedente o del
giudice chiamato a decidere sulle richieste delle parti.
L'eccessiva personalizzazione di una funzione
indiscutibilmente propria dello Stato espone coloro che sono
chiamati a sovraintedere a tale attività a possibili
aggressioni e minacce che rischiano di incidere sul regolare
svolgimento delle indagini, pregiudicandone di fatto la
celerità ed il buon fine.
Il collegamento di un'indagine con il nome del magistrato
procedente tende a personalizzare agli occhi dei cittadini lo
svolgimento di tale attività che, in quanto funzione dello
Stato, dovrebbe, invece, svolgersi nella massima
riservatezza.
E' pertanto necessario che, nel pieno rispetto dei
princìpi costituzionali, e particolarmente dell'intangibile
valore della libera manifestazione del pensiero, le
responsabilità per le decisioni assunte nel corso delle
indagini preliminari facciano capo impersonalmente all'ufficio
cui il magistrato appartiene e siano da questo condivise.
La criptazione temporanea del nome dei magistrati che
intervengono nella fase delle indagini preliminari porrebbe,
d'altra parte, un freno a quel protagonismo che, purtroppo,
talvolta connota il modus operandi di singoli
magistrati.
Si eviterebbero, in tal modo, tutte quelle critiche e quei
sospetti che talora si prospettano, spesso con l'intento di
sminuire la credibilità dell'attività di indagine, nonché
tutte quelle distorsioni che si accompagnano all'eccessivo
personalismo dell'attività di indagine.
Non ultima la constatazione che il magistrato impegnato in
tale fase potrebbe apparire di fronte all'opinione pubblica
come l'unico giudice naturale chiamato a governare l'intera
vicenda processuale nei confronti di un cittadino. E ciò a
discapito del carattere meramente provvisorio dei
provvedimenti adottati e dell'intangibile diritto di ognuno di
essere giudicato, nel pieno rispetto delle regole del
contraddittorio, soltanto dopo l'esercizio dell'azione
penale.
La presente proposta di legge ricalca l'iniziativa già
adottata nel corso della XII legislatura (atto Camera n. 1744)
e ripresa da altri nella XIII legislatura (atto Camera n.
858), con un'unica variante: l'obbligo del segreto dovrà
essere garantito fino all'udienza preliminare, anziché fino
alla conclusione della stessa udienza. La modifica si
giustifica in considerazione dei numerosi e consistenti
interventi legislativi che hanno radicalmente modificato il
ruolo e la funzione della udienza preliminare: oggi non più
semplicemente filtro dell'intera vicenda processuale, ma sede
di trattazione e di definizione di svariati processi, che
possono svolgersi anche con la presenza del pubblico.