XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1304
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto sul nome e
sull'immagine del magistrato durante le indagini preliminari).
- 1. Il nome e l'immagine del pubblico ministero che
conduce le indagini e del magistrato competente a pronunciare
sulle richieste delle parti sono coperti dal segreto per tutta
la durata delle indagini preliminari e fino all'udienza
preliminare".