XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1304




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto sul nome e sull'immagine del magistrato durante le indagini preliminari). - 1. Il nome e l'immagine del pubblico ministero che conduce le indagini e del magistrato competente a pronunciare sulle richieste delle parti sono coperti dal segreto per tutta la durata delle indagini preliminari e fino all'udienza preliminare".



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