XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1303
Onorevoli Colleghi! - Da anni si parla, in maniera
sempre più insistente, della necessità di creare un'Europa dei
Popoli, di consolidare il principio di autodeterminazione
introdotto dal trattato di Helsinky del 1975 quale diritto
implicito per le democrazie compiute, di applicare un modello
federalista che reclama a gran voce la presenza territoriale
di soggetti istituzionali veramente rappresentativi di
comunità omogenee. Parimenti, in una zona fortemente omogenea
della nazione, e più precisamente in quel territorio che
storicamente viene denominato "Romagna", da anni si levano
richieste di autonomia perfettamente inquadrabili
nell'ordinamento costituzionale. Stiamo parlando, per essere
chiari sin dal principio, della richiesta di realizzare la
ventunesima Regione d'Italia; la Regione Romagna appunto.
Questo richiesta ben si inquadra in un momento storico
così tremendamente cruciale per le riforme istituzionali del
Paese. Coloro i quali (come i componenti della Casa delle
Libertà tutti e della Lega Nord in particolare) hanno difeso
strenuamente ogni istanza autonomistica che fosse supportata
da evidenti ed inconfutabili ragioni culturali, storiche e
linguistiche, ora non possono che farsi portatori di questa
istanza.
Tuttavia non sono ragioni di carattere politico che ci
spingono a voler ridare democraticamente la dignità ad un
popolo. Uno Stato che si avvia rapidamente ad attivare un
processo devolutivo è infatti uno Stato che ben si presta a
fare da testimone alla nascita di nuovi soggetti istituzionali
che siano pienamente rappresentativi di una realtà
territoriale ben definita ed omogenea. Ben venga quindi,
laddove sia giustificata da ragioni storiche, culturali e
linguistiche incontrovertibili, la nascita di una nuova
Regione che avrà da subito, assieme alle altre già esistenti,
ampie competenze in materia di scuola, sanità ed ordine
pubblico oltre a quelle, più limitate, previste dall'attuale
ordinamento. Ben venga, in una visione ormai ampiamente
consolidata di maggiore coinvolgimento diretto del cittadino,
una nuova istituzione regionale pronta a colmare lo squilibrio
territoriale che una gestione centralizzata ha creato nelle
terre romagnole, dove il reddito medio pro capite è
circa il 25 per cento più basso rispetto alla media rilevabile
nell'attuale regione Emilia-Romagna.
La medesima situazione (forse solo parzialmente mitigata
dalla ricchezza del turismo che si sviluppa lungo la costa
romagnola), in cui versava la comunità molisana prima di
divenire Regione con apposita legge costituzionale, nel 1963
(legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3) Regione che, in
pochissimi anni, ha fatto un vero e proprio balzo in avanti
tanto in ricchezza quanto in competitività. Esperienze come
quella del Molise (divenuta regione nonostante una popolazione
di soli 336 mila abitanti contro il milione richiesto
dall'articolo 132 della Costituzione) insegnano che il primo
aiuto che uno Stato può dare allo sviluppo del proprio
territorio è quello di mantenere il potere decisionale il più
possibile vicino al territorio differenziandolo per comunità
omogee.
Pur non essendo il primo firmatario della proposta di
legge costituzionale di origini romagnole, si ritiene ingiusto
che il popolo romagnolo, una comunità che esiste da secoli,
non abbia ancora ottenuto il diritto di autogovernarsi nel
rispetto dell'ordinamento statale. Ordinamento che pure
prevede senza grosse difficoltà di cogliere democraticamente
l'obiettivo.
Per questo motivo, nel breve articolato che segue, vengono
tracciati prima gli ipotetici confini di una embrionale
Regione Romagna che potrà poi allargarsi grazie all'istituto
diretto del referendum popolare con comuni emiliani,
toscani e marchigiani non inclusi nell'elenco (articolo 1).
L'articolo 2 modifica l'articolo 57 della Costituzione in
relazione al numero di senatori da eleggere.
L'articolo 3 sintetizza formalmente la realizzazione della
Regione Romagna modificando l'elenco delle Regioni stabilito
dall'articolo 131 della Costituzione.
L'articolo 4 prevede che entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge i comuni limitrofi a quelli
indicati all'articolo 1 possono chiedere di essere aggregati
alla Regione Romagna. Le relativa richiesta deve essere
approvata con referendum dalle popolazioni
interessate.