XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1303




        Onorevoli Colleghi! - Da anni si parla, in maniera sempre più insistente, della necessità di creare un'Europa dei Popoli, di consolidare il principio di autodeterminazione introdotto dal trattato di Helsinky del 1975 quale diritto implicito per le democrazie compiute, di applicare un modello federalista che reclama a gran voce la presenza territoriale di soggetti istituzionali veramente rappresentativi di comunità omogenee. Parimenti, in una zona fortemente omogenea della nazione, e più precisamente in quel territorio che storicamente viene denominato "Romagna", da anni si levano richieste di autonomia perfettamente inquadrabili nell'ordinamento costituzionale. Stiamo parlando, per essere chiari sin dal principio, della richiesta di realizzare la ventunesima Regione d'Italia; la Regione Romagna appunto.
        Questo richiesta ben si inquadra in un momento storico così tremendamente cruciale per le riforme istituzionali del Paese. Coloro i quali (come i componenti della Casa delle Libertà tutti e della Lega Nord in particolare) hanno difeso strenuamente ogni istanza autonomistica che fosse supportata da evidenti ed inconfutabili ragioni culturali, storiche e linguistiche, ora non possono che farsi portatori di questa istanza.
        Tuttavia non sono ragioni di carattere politico che ci spingono a voler ridare democraticamente la dignità ad un popolo. Uno Stato che si avvia rapidamente ad attivare un processo devolutivo è infatti uno Stato che ben si presta a fare da testimone alla nascita di nuovi soggetti istituzionali che siano pienamente rappresentativi di una realtà territoriale ben definita ed omogenea. Ben venga quindi, laddove sia giustificata da ragioni storiche, culturali e linguistiche incontrovertibili, la nascita di una nuova Regione che avrà da subito, assieme alle altre già esistenti, ampie competenze in materia di scuola, sanità ed ordine pubblico oltre a quelle, più limitate, previste dall'attuale ordinamento. Ben venga, in una visione ormai ampiamente consolidata di maggiore coinvolgimento diretto del cittadino, una nuova istituzione regionale pronta a colmare lo squilibrio territoriale che una gestione centralizzata ha creato nelle terre romagnole, dove il reddito medio pro capite è circa il 25 per cento più basso rispetto alla media rilevabile nell'attuale regione Emilia-Romagna.
        La medesima situazione (forse solo parzialmente mitigata dalla ricchezza del turismo che si sviluppa lungo la costa romagnola), in cui versava la comunità molisana prima di divenire Regione con apposita legge costituzionale, nel 1963 (legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3) Regione che, in pochissimi anni, ha fatto un vero e proprio balzo in avanti tanto in ricchezza quanto in competitività. Esperienze come quella del Molise (divenuta regione nonostante una popolazione di soli 336 mila abitanti contro il milione richiesto dall'articolo 132 della Costituzione) insegnano che il primo aiuto che uno Stato può dare allo sviluppo del proprio territorio è quello di mantenere il potere decisionale il più possibile vicino al territorio differenziandolo per comunità omogee.
        Pur non essendo il primo firmatario della proposta di legge costituzionale di origini romagnole, si ritiene ingiusto che il popolo romagnolo, una comunità che esiste da secoli, non abbia ancora ottenuto il diritto di autogovernarsi nel rispetto dell'ordinamento statale. Ordinamento che pure prevede senza grosse difficoltà di cogliere democraticamente l'obiettivo.
        Per questo motivo, nel breve articolato che segue, vengono tracciati prima gli ipotetici confini di una embrionale Regione Romagna che potrà poi allargarsi grazie all'istituto diretto del referendum popolare con comuni emiliani, toscani e marchigiani non inclusi nell'elenco (articolo 1).
        L'articolo 2 modifica l'articolo 57 della Costituzione in relazione al numero di senatori da eleggere.
        L'articolo 3 sintetizza formalmente la realizzazione della Regione Romagna modificando l'elenco delle Regioni stabilito dall'articolo 131 della Costituzione.
        L'articolo 4 prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge i comuni limitrofi a quelli indicati all'articolo 1 possono chiedere di essere aggregati alla Regione Romagna. Le relativa richiesta deve essere approvata con referendum dalle popolazioni interessate.




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