XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1303
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Istituzione e definizione territoriale
dei confini della Regione Romagna).
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 132 della
Costituzione, la Regione Romagna.
2. Il territorio della Regione Romagna comprende i comuni
inclusi nelle province di Forlì-Cesena, di Ravenna e di Rimini
nonché i comuni di:
a) Imola, Dozza, Casalfiumanese, Borgo Tossignano,
Fontanelice e Castel del Rio nella provincia di Bologna;
b) Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola
nella provincia di Firenze;
c) Gabicce Mare, Gradara, Tavullia, San Leo,
Novafeltria, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, Mercatino Conca e
Casteldelci nella provincia di Pesaro-Urbino;
d) Badia Tebalda nella provincia di Arezzo.
Art. 2.
(Modifica all'articolo 57 della Costituzione).
1. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore
a sette; la Romagna ne ha sei, il Molise due, la Valle d'Aosta
uno".
Art. 3.
(Modifica all'articolo 131 della Costituzione).
1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 131. - Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia;
Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzo;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna".
Art. 4.
(Disposizione finale).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata i vigore della
presente legge costituzionale, i comuni limitrofi a quelli di
cui all'articolo 1 possono chiedere di essere aggregati alla
Regione Romagna. La richiesta è sottoposta a referendum
e si considera approvata ove ottenga la maggioranza dei voti
della popolazione interessata.