XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1299




        Onorevoli Colleghi! - Nell'apprestarsi alla emanazione di norme e disposizioni in tema di nomi a dominio e di attività nella rete INTERNET, è imprenscindibile, per il legislatore, valutare con attenzione il particolare ambito operativo nel quale esse dovranno trovare applicazione, la velocità che la rete INTERNET impone e l'auspicato capillare sviluppo di tale innovativo strumento, finalizzato a fornire servizi ed utilità diffusi nell'interesse della collettività e delle pubbliche autorità ed amministrazioni.
        Il legislatore, in ogni caso, non potrà esimersi da valutare, tra l'altro, come, in attesa di una regolamentazione legislativa, molteplici attività di rilievo economico diffuso, e connessi ingenti investimenti, siano state e vengano ancora oggi avviate, gestite e sviluppate, avendo, nell'attualità, gli operatori attivi nel settore quale "unico" strumento di regolazione e di riferimento il regolamento e le procedure tecniche di registrazione quali definite dalla Naming Authority italiana ed applicati alla Registration Authority italiana, oltre che, ovviamente, il complesso di norme disciplinanti i singoli specifici settori di attività e quelle relative, in generale, alla concorrenza ed al mercato.
        Particolare attenzione il legislatore dovrà prestare a che l'emananda normativa si armonizzi e non contrasti con quella preesistente e consolidata in tema di marchi, brevetti, opere dell'ingegno ed in generale in tema di segni distintivi.
        Il legislatore, inoltre, dovrà prestare particolare attenzione affinché, con specifico riguardo alle persone fisiche, nessuno possa essere privato del diritto al nome ed alla relativa tutela, in conformità ai disposti costituzionali e codicistici.
        Altro fondamentale aspetto che il legislatore dovrà attentamente valutare, per far sì che l'utilizzo e l'operatività della rete INTERNET, di altre reti telematiche e, comunque, delle nuove tecnologie, non vengano sviliti e compressi, bensì trovino nella emananda fonte normativa strumento di crescita ed espansione, in base a regole e criteri certi, chiari e di tempestiva applicazione, è quello concernente i divieti di registrazione di nomi a dominio. Infatti, qualsiasi previsione di divieto, se non ponderata e limitata, presupporrebbe la compilazione (e successivi aggiornamenti) di "liste di nomi vietati" e la necessità di attuare in sede di registrazione di nomi a dominio verifiche lunghe, onerose e costose sulla inesistenza di divieti, su preesistenti diritti di terzi, con la conseguenza, evidente, che i tempi tecnici di registrazione diverrebbero assolutamente incompatibili con le esigenze degli operatori INTERNET.
        Le difficoltà evidenziate non verrebbero a sorgere qualora venissero richiamate ed applicate il complesso di norme che già regolano i campi della tutela dei nomi, quelle che in tema di marchi, di segni distintivi e della concorrenza sleale e ciò senza necessità di produrre elenchi, casi particolari e quant'altro.
        Il recepimento della regolamentazione vigente eviterebbe, quindi, l'introduzione di inopportuni e pericolosi ostacoli alla registrazione di nomi a dominio ed una eccessiva "burocratizzazione" dell'operatività del settore INTERNET, oltre che facilmente prevedibili difficoltà interpretative ed applicative derivanti dalla sovrapposizione al complesso di norme e regolamenti già applicabile ed attualmente applicato di una nuova e diversa normativa.
        In ogni caso, il legislatore dovrà opportunamente introdurre una disciplina transitoria evitando il ricorso a norme che possano produrre direttamente o indirettamente effetti retroattivi. La retroattività, infatti, sarebbe in netto contrasto con tutti i princìpi ispiratori del nostro ordinamento, pervenendo a compromettere diritti acquisiti, che, in quanto tali, il nostro ordinamento mira a tutelare, ed ancora, potrebbe compromettere seriamente lo sviluppo della rete INTERNET nel nostro Paese. Qualsivoglia effetto retroattivo, infatti, verrebbe ad incidere sui nomi a dominio già registrati in conformità e nel rispetto della normativa vigente all'atto della registrazione e, quindi, su nomi a dominio del tutto legittimi, con la conseguenza che si andrebbero a cagionare, in tale modo, ingiusti e gravosissimi danni per tutti coloro che hanno agito ed operato in iniziale legittimità.
        Ulteriore elemento negativo per la certezza dei rapporti nonché per lo sviluppo della rete INTERNET e dell'operatività nel suo ambito, sarebbe costituito dalla introduzione di onerose sanzioni, che andrebbero a colpire anche chi abbia agito in modo legittimo in base al complesso di regole anteriormente vigenti e che, a seguito della successiva introduzione di nuove e contrastanti norme, potrebbe venirsi a trovare passibile di ordine di cessazione, con l'irrogazione di corrispondenti sanzioni.
        L'iniquità di suddetta fattispecie è di palese evidenza.
        Ancora in tema di divieti, è necessario evidenziare, ulteriormente, come l'introduzione degli stessi, se non opportunamente formulata e limitata, potrebbe sostanziarsi in una presunzione assoluta di interferenza dei nomi a dominio con segni ritenuti meritevoli di tutela, con l'ulteriore conseguenza che potrebbero, in tale modo, introdursi nel nostro ordinamento princìpi di grande pericolosità.
        Basti, allo scopo, considerare come la stessa normativa vigente in tema di marchi d'impresa abbia evitato di imporre divieti per categorie fisse, ma abbia sempre indagato sulla "effettiva e concreta utilità economica ed imprenditoriale" dell'utilizzo del marchio, utilità economica che trova un limite nella tutela di concreti ed attuali diritti di terzi.
        Altra fattispecie da introdurre, anche in via di conferma, al fine di favorire lo sviluppo della rete INTERNET, è sicuramente quella concernente la libera trasferibilità dei nomi a dominio anche separatamente dall'attività ad esso connessa, con coeva comunicazione congiunta, del cedente e del cessionario, all'ente che verrà preposto allo svolgimento dell'attività di registrazione, trasferibilità che potrà avvenire sia a titolo oneroso che gratuito ovvero senza corrispettivo, sia per atto tra vivi che a seguito di successione a causa di morte, nonché per effetto di operazioni societarie quali fusioni e scissioni. Il trasferimento deve essere comunicato per scritto all'autorità preposta alla registrazione, con comunicazione congiunta del cedente e del cessionario.
        Alla luce delle considerazioni svolte, pare evidente come l'emananda nuova normativa debba porsi in linea e, anzi, incentivare lo sviluppo delle attività sulla rete INTERNET in un contesto di certezze e snellezze procedurali, evitando contraddittorie discipline per eguali fattispecie, introducendo criteri e strumenti per la rapida definizione di eventuali controversie, regolando in coerenza il regime di una disciplina transitoria (idonea ad escludere ogni effetto retroattivo dei disposti), ma pur sempre fornendo un valido ed immediatamente applicabile strumento per prevenire e comprimere ogni attività illecita, ovvero penalmente rilevante, che avesse ad essere attuata nella, o per mezzo della, rete INTERNET.
        A seguito delle considerazioni svolte si ritiene che le emanande norme debbano prevedere:

            1) che i nomi a dominio siano assegnati in uso ai richiedenti secondo l'ordine cronologico delle richieste;

            2) che taluni nomi a dominio specificatamente individuati, i cosiddetti "nomi a dominio riservati", non siano assegnabili od assegnabili solo a soggetti predeterminati, allo scopo specificando che:

                a) non sono assegnabili:

                i nomi a dominio delle province italiane e le loro sigle;

                i nomi delle regioni italiane e le loro sigle;

                i nomi corrispondenti all'identificazione dell'Italia;

                i nomi dei comuni italiani, esclusivamente se posti immediatamente al di sotto del nome o sigla della provincia di appartenenza (e così se seguiti dal nome o dalla sigla della rispettiva provincia, ovvero preceduti dalla parola "comune");

                i nomi di soggetti o enti che costituiscono raggruppamento di regioni, province e comuni o che sono da essi finalizzati all'iniziativa comune, qualora legittimamente riconosciuti ai sensi della legislazione vigente;

                i nomi che identificano istituzioni dello Stato, loro organi, enti pubblici, Corpi civili e militari dello Stato e ogni altro organismo che svolga una pubblica funzione;

                b) sono inoltre assegnabili solo ai singoli soggetti che ne sono titolari ovvero che hanno diritto di disporre con il consenso scritto dei soggetti titolari, i nomi a dominio che corrispondono a:

                nomi propri delle persone fisiche;

                nomi che identificano persone giuridiche o altre stabili organizzazioni di beni o di persone debitamente risultanti da pubblici registri;

                insegne o marchi d'impresa legittimamente registrati;

                nomi corrispondenti alla denominazione di opere dell'ingegno protette ai sensi della legislazione vigente.
        Restano ferme ed applicabili le norme vigenti in tema di marchi d'impresa, di concorrenza, di nomi nonché le norme che disciplinano il trattamento dei dati personali.
        Dovrà essere assicurata l'adozione dei criteri di registrazione che consentano la registrazione del maggior numero possibile di nomi a dominio.
        Eventuali revoche delle assegnazioni di nomi a dominio potranno essere disposte solo a fronte di decisione arbitrale o di sentenza passata in giudicato che stabilisca che l'assegnatario non aveva diritto all'uso. La revoca verrà ordinata dalla decisione arbitrale ovvero dalla sentenza.
        La responsabilità del contenuto dei siti consultabili attraverso il dominio permane in capo al titolare del dominio stesso per i contenuti ed i siti da esso realizzati e/o fatti realizzare.
        Problematico appare, di contro, attribuire al titolare di un dominio la responsabilità dei contenuti di siti di terzi, cui sia possibile accedere per il tramite del dominio in oggetto. Ciò infatti comporterebbe la necessità di un continuo controllo, da parte del titolare del dominio, sull'effettivo contenuto di tutti i siti consultabili attraverso il dominio stesso, senza che a ciò possa concretamente fare seguito, stanti le particolari modalità di comunicazione in tempo reale proprie della rete INTERNET, la possibilità di concretamente e previamente impedire la diffusione di contenuti illeciti o che costituiscano reato ovvero il mezzo per la sua commissione.
        Ma anche nella denegata ipotesi in cui si volesse attribuire a ciascun titolare di dominio l'onere di controllo, appare ardua la possibilità del raggiungimento della prova di volta in volta idonea a configurare, ovvero escludere, la responsabilità derivante dalla "effettiva" mancata applicazione da parte del titolare del dominio medesimo di tutte le misure tecnicamente disponibili e possibili per l'attuazione del controllo come richiesto ed imposto.
        Analogamente, per i soggetti "provider" e "maintainer", la rispettiva responsabilità deve derivare esclusivamente da attività ad essi esclusivamente riferibile, tra cui quella di rendere in ogni momento e facilmente possibile l'individuazione del titolare del dominio, la sua identificazione e lo spazio su cui il sito è collocato.
        La eventuale chiamata in correità del "provider" e del "maintainer" darebbe, inoltre, luogo ad una particolare ipotesi di responsabilità per la quale sarebbe necessario il coordinamento con i princìpi generali di tassatività della legge penale e della successione delle leggi penali nel tempo.
        Per quanto attiene l'istituzione di apposito organismo per l'accesso ad INTERNET ed alle altre reti telematiche, si evidenzia come lo stesso dovrà avere quale scopo quello primario di consentire il maggiore sviluppo possibile dell'accesso ad INTERNET nel rispetto delle norme di libero mercato.
        Per quanto concerne la disciplina transitoria, la stessa, nel rispetto del principio generale della irretroattività, dovrà necessariamente provvedere che restano in ogni caso ferme le registrazioni dei nomi a dominio legittimamente effettuate, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, in forza delle previgenti regole di Naming e relative procedure adottate dalla Registration Authorithy italiana, quali definite dalla Naming Authority italiana.




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