XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1299
Onorevoli Colleghi! - Nell'apprestarsi alla emanazione
di norme e disposizioni in tema di nomi a dominio e di
attività nella rete INTERNET, è imprenscindibile, per il
legislatore, valutare con attenzione il particolare ambito
operativo nel quale esse dovranno trovare applicazione, la
velocità che la rete INTERNET impone e l'auspicato capillare
sviluppo di tale innovativo strumento, finalizzato a fornire
servizi ed utilità diffusi nell'interesse della collettività e
delle pubbliche autorità ed amministrazioni.
Il legislatore, in ogni caso, non potrà esimersi da
valutare, tra l'altro, come, in attesa di una regolamentazione
legislativa, molteplici attività di rilievo economico diffuso,
e connessi ingenti investimenti, siano state e vengano ancora
oggi avviate, gestite e sviluppate, avendo, nell'attualità,
gli operatori attivi nel settore quale "unico" strumento di
regolazione e di riferimento il regolamento e le procedure
tecniche di registrazione quali definite dalla Naming
Authority italiana ed applicati alla Registration
Authority italiana, oltre che, ovviamente, il complesso di
norme disciplinanti i singoli specifici settori di attività e
quelle relative, in generale, alla concorrenza ed al
mercato.
Particolare attenzione il legislatore dovrà prestare a che
l'emananda normativa si armonizzi e non contrasti con quella
preesistente e consolidata in tema di marchi, brevetti, opere
dell'ingegno ed in generale in tema di segni distintivi.
Il legislatore, inoltre, dovrà prestare particolare
attenzione affinché, con specifico riguardo alle persone
fisiche, nessuno possa essere privato del diritto al nome ed
alla relativa tutela, in conformità ai disposti costituzionali
e codicistici.
Altro fondamentale aspetto che il legislatore dovrà
attentamente valutare, per far sì che l'utilizzo e
l'operatività della rete INTERNET, di altre reti telematiche
e, comunque, delle nuove tecnologie, non vengano sviliti e
compressi, bensì trovino nella emananda fonte normativa
strumento di crescita ed espansione, in base a regole e
criteri certi, chiari e di tempestiva applicazione, è quello
concernente i divieti di registrazione di nomi a dominio.
Infatti, qualsiasi previsione di divieto, se non ponderata e
limitata, presupporrebbe la compilazione (e successivi
aggiornamenti) di "liste di nomi vietati" e la necessità di
attuare in sede di registrazione di nomi a dominio verifiche
lunghe, onerose e costose sulla inesistenza di divieti, su
preesistenti diritti di terzi, con la conseguenza, evidente,
che i tempi tecnici di registrazione diverrebbero
assolutamente incompatibili con le esigenze degli operatori
INTERNET.
Le difficoltà evidenziate non verrebbero a sorgere qualora
venissero richiamate ed applicate il complesso di norme che
già regolano i campi della tutela dei nomi, quelle che in tema
di marchi, di segni distintivi e della concorrenza sleale e
ciò senza necessità di produrre elenchi, casi particolari e
quant'altro.
Il recepimento della regolamentazione vigente eviterebbe,
quindi, l'introduzione di inopportuni e pericolosi ostacoli
alla registrazione di nomi a dominio ed una eccessiva
"burocratizzazione" dell'operatività del settore INTERNET,
oltre che facilmente prevedibili difficoltà interpretative ed
applicative derivanti dalla sovrapposizione al complesso di
norme e regolamenti già applicabile ed attualmente applicato
di una nuova e diversa normativa.
In ogni caso, il legislatore dovrà opportunamente
introdurre una disciplina transitoria evitando il ricorso a
norme che possano produrre direttamente o indirettamente
effetti retroattivi. La retroattività, infatti, sarebbe in
netto contrasto con tutti i princìpi ispiratori del nostro
ordinamento, pervenendo a compromettere diritti acquisiti,
che, in quanto tali, il nostro ordinamento mira a tutelare, ed
ancora, potrebbe compromettere seriamente lo sviluppo della
rete INTERNET nel nostro Paese. Qualsivoglia effetto
retroattivo, infatti, verrebbe ad incidere sui nomi a dominio
già registrati in conformità e nel rispetto della normativa
vigente all'atto della registrazione e, quindi, su nomi a
dominio del tutto legittimi, con la conseguenza che si
andrebbero a cagionare, in tale modo, ingiusti e gravosissimi
danni per tutti coloro che hanno agito ed operato in iniziale
legittimità.
Ulteriore elemento negativo per la certezza dei rapporti
nonché per lo sviluppo della rete INTERNET e dell'operatività
nel suo ambito, sarebbe costituito dalla introduzione di
onerose sanzioni, che andrebbero a colpire anche chi abbia
agito in modo legittimo in base al complesso di regole
anteriormente vigenti e che, a seguito della successiva
introduzione di nuove e contrastanti norme, potrebbe venirsi a
trovare passibile di ordine di cessazione, con l'irrogazione
di corrispondenti sanzioni.
L'iniquità di suddetta fattispecie è di palese
evidenza.
Ancora in tema di divieti, è necessario evidenziare,
ulteriormente, come l'introduzione degli stessi, se non
opportunamente formulata e limitata, potrebbe sostanziarsi in
una presunzione assoluta di interferenza dei nomi a dominio
con segni ritenuti meritevoli di tutela, con l'ulteriore
conseguenza che potrebbero, in tale modo, introdursi nel
nostro ordinamento princìpi di grande pericolosità.
Basti, allo scopo, considerare come la stessa normativa
vigente in tema di marchi d'impresa abbia evitato di imporre
divieti per categorie fisse, ma abbia sempre indagato sulla
"effettiva e concreta utilità economica ed imprenditoriale"
dell'utilizzo del marchio, utilità economica che trova un
limite nella tutela di concreti ed attuali diritti di
terzi.
Altra fattispecie da introdurre, anche in via di conferma,
al fine di favorire lo sviluppo della rete INTERNET, è
sicuramente quella concernente la libera trasferibilità dei
nomi a dominio anche separatamente dall'attività ad esso
connessa, con coeva comunicazione congiunta, del cedente e del
cessionario, all'ente che verrà preposto allo svolgimento
dell'attività di registrazione, trasferibilità che potrà
avvenire sia a titolo oneroso che gratuito ovvero senza
corrispettivo, sia per atto tra vivi che a seguito di
successione a causa di morte, nonché per effetto di operazioni
societarie quali fusioni e scissioni. Il trasferimento deve
essere comunicato per scritto all'autorità preposta alla
registrazione, con comunicazione congiunta del cedente e del
cessionario.
Alla luce delle considerazioni svolte, pare evidente come
l'emananda nuova normativa debba porsi in linea e, anzi,
incentivare lo sviluppo delle attività sulla rete INTERNET in
un contesto di certezze e snellezze procedurali, evitando
contraddittorie discipline per eguali fattispecie,
introducendo criteri e strumenti per la rapida definizione di
eventuali controversie, regolando in coerenza il regime di una
disciplina transitoria (idonea ad escludere ogni effetto
retroattivo dei disposti), ma pur sempre fornendo un valido ed
immediatamente applicabile strumento per prevenire e
comprimere ogni attività illecita, ovvero penalmente
rilevante, che avesse ad essere attuata nella, o per mezzo
della, rete INTERNET.
A seguito delle considerazioni svolte si ritiene che le
emanande norme debbano prevedere:
1) che i nomi a dominio siano assegnati in uso ai
richiedenti secondo l'ordine cronologico delle richieste;
2) che taluni nomi a dominio specificatamente
individuati, i cosiddetti "nomi a dominio riservati", non
siano assegnabili od assegnabili solo a soggetti
predeterminati, allo scopo specificando che:
a) non sono assegnabili:
i nomi a dominio delle province italiane e le loro
sigle;
i nomi delle regioni italiane e le loro sigle;
i nomi corrispondenti all'identificazione
dell'Italia;
i nomi dei comuni italiani, esclusivamente se posti
immediatamente al di sotto del nome o sigla della provincia di
appartenenza (e così se seguiti dal nome o dalla sigla della
rispettiva provincia, ovvero preceduti dalla parola
"comune");
i nomi di soggetti o enti che costituiscono
raggruppamento di regioni, province e comuni o che sono da
essi finalizzati all'iniziativa comune, qualora legittimamente
riconosciuti ai sensi della legislazione vigente;
i nomi che identificano istituzioni dello Stato,
loro organi, enti pubblici, Corpi civili e militari dello
Stato e ogni altro organismo che svolga una pubblica
funzione;
b) sono inoltre assegnabili solo ai singoli
soggetti che ne sono titolari ovvero che hanno diritto di
disporre con il consenso scritto dei soggetti titolari, i nomi
a dominio che corrispondono a:
nomi propri delle persone fisiche;
nomi che identificano persone giuridiche o altre
stabili organizzazioni di beni o di persone debitamente
risultanti da pubblici registri;
insegne o marchi d'impresa legittimamente
registrati;
nomi corrispondenti alla denominazione di opere
dell'ingegno protette ai sensi della legislazione vigente.
Restano ferme ed applicabili le norme vigenti in tema di
marchi d'impresa, di concorrenza, di nomi nonché le norme che
disciplinano il trattamento dei dati personali.
Dovrà essere assicurata l'adozione dei criteri di
registrazione che consentano la registrazione del maggior
numero possibile di nomi a dominio.
Eventuali revoche delle assegnazioni di nomi a dominio
potranno essere disposte solo a fronte di decisione arbitrale
o di sentenza passata in giudicato che stabilisca che
l'assegnatario non aveva diritto all'uso. La revoca verrà
ordinata dalla decisione arbitrale ovvero dalla sentenza.
La responsabilità del contenuto dei siti consultabili
attraverso il dominio permane in capo al titolare del dominio
stesso per i contenuti ed i siti da esso realizzati e/o fatti
realizzare.
Problematico appare, di contro, attribuire al titolare di
un dominio la responsabilità dei contenuti di siti di terzi,
cui sia possibile accedere per il tramite del dominio in
oggetto. Ciò infatti comporterebbe la necessità di un continuo
controllo, da parte del titolare del dominio, sull'effettivo
contenuto di tutti i siti consultabili attraverso il dominio
stesso, senza che a ciò possa concretamente fare seguito,
stanti le particolari modalità di comunicazione in tempo reale
proprie della rete INTERNET, la possibilità di concretamente e
previamente impedire la diffusione di contenuti illeciti o che
costituiscano reato ovvero il mezzo per la sua commissione.
Ma anche nella denegata ipotesi in cui si volesse
attribuire a ciascun titolare di dominio l'onere di controllo,
appare ardua la possibilità del raggiungimento della prova di
volta in volta idonea a configurare, ovvero escludere, la
responsabilità derivante dalla "effettiva" mancata
applicazione da parte del titolare del dominio medesimo di
tutte le misure tecnicamente disponibili e possibili per
l'attuazione del controllo come richiesto ed imposto.
Analogamente, per i soggetti "provider" e
"maintainer", la rispettiva responsabilità deve derivare
esclusivamente da attività ad essi esclusivamente riferibile,
tra cui quella di rendere in ogni momento e facilmente
possibile l'individuazione del titolare del dominio, la sua
identificazione e lo spazio su cui il sito è collocato.
La eventuale chiamata in correità del "provider" e
del "maintainer" darebbe, inoltre, luogo ad una
particolare ipotesi di responsabilità per la quale sarebbe
necessario il coordinamento con i princìpi generali di
tassatività della legge penale e della successione delle leggi
penali nel tempo.
Per quanto attiene l'istituzione di apposito organismo per
l'accesso ad INTERNET ed alle altre reti telematiche, si
evidenzia come lo stesso dovrà avere quale scopo quello
primario di consentire il maggiore sviluppo possibile
dell'accesso ad INTERNET nel rispetto delle norme di libero
mercato.
Per quanto concerne la disciplina transitoria, la stessa,
nel rispetto del principio generale della irretroattività,
dovrà necessariamente provvedere che restano in ogni caso
ferme le registrazioni dei nomi a dominio legittimamente
effettuate, anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge, in forza delle previgenti regole di Naming e
relative procedure adottate dalla Registration
Authorithy italiana, quali definite dalla Naming
Authority italiana.