XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1299




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizioni).

        1. Ai fini della presente legge si intende:

            a) per "nome a dominio" o "dominio" l'insieme di lettere, numeri o altri caratteri, internazionalmente ammessi nel sistema dei nomi a dominio (DNS - Domain name system) che, associati ad un indirizzo numerico utilizzato dai computer per comunicare tra di loro secondo il protocollo TCP/IP (indirizzo IP), identificano il titolare di un diritto di accesso alla rete INTERNET;

            b) per "titolare del dominio" il soggetto che, direttamente o incaricando altra persona, ne ha ottenuto la registrazione;

            c) per "sito" l'insieme dei contenuti che il titolare del dominio rende disponibili a chiunque intenda collegarvisi nell'ambito della rete INTERNET;

            d) per "Commissione" l'organismo istituito dall'articolo 7;

            e) per "Internet Service Provider" (ISP) il soggetto fornitore di servizi di connessione alla rete INTERNET;

            f) per "Host Service Provider" (HSP) il soggetto fornitore di spazi, su computer permanentemente connessi alla rete INTERNET, destinati all'ospitalità dei siti;

            g) per "maintainer" il soggetto che opera quale intermediario accreditato per l'assegnazione e la registrazione dei domini.


Art. 2.

(Registrazione dei nomi a dominio).

        1. L'assegnazione di nomi a dominio nella rete INTERNET all'interno del "Country code" "it" avviene, nel rispetto della vigente disciplina a tutela dei nomi delle persone fisiche e giuridiche, seguendo l'ordine cronologico delle richieste.
        2. Alcuni nomi a dominio specificatamente individuati e definiti nomi a dominio riservati applicati dalla Registration Authority italiana, come definiti dalla Naming Authority italiana, non sono assegnabili o sono assegnabili solo a soggetti predeterminati.
        3. Ai fini di cui al presente articolo, non sono assegnabili:

                a) i nomi delle province italiane e le loro sigle;

                b) i nomi delle regioni italiane e le loro sigle;

                c) i nomi corrispondenti alla identificazione dell'Italia;

                d) i nomi dei comuni italiani, esclusivamente se posti immediatamente al di sotto del nome e della sigla della provincia di appartenenza.

        4. Ai fini di cui al presente articolo, sono riservati alla pubblica amministrazione:

                a) il nome "regione" o "provincia" posto al di sotto del nome a dominio geografico corrispondente ad una regione o provincia e le loro sigle;

                b) i nomi inizianti con "regione" o "provincia" seguiti dai relativi nomi geografici della regione o provincia e le loro sigle;

                c) il nome "comune" posto al di sotto del nome a dominio geografico corrispondente ad un comune e i nomi inizianti con "comune" seguito dal relativo nome geografico;

                d) i nomi dei soggetti o enti che costituiscono raggruppamento di regioni, province e comuni o che sono da essi finalizzati all'iniziativa comune, qualora legittimamente riconosciuti ai sensi della legislazione vigente;
                e) i nomi che identificano istituzioni dello Stato, loro organi, enti pubblici, Corpi civili e militari dello Stato e ogni altro organismo che svolga una pubblica funzione.

        5. Sono assegnabili solo ai singoli soggetti che ne sono titolari ovvero che hanno diritto di disporre con il consenso scritto dei soggetti titolari, i nomi a dominio che corrispondono a:

                a) nomi propri delle persone fisiche;

                b) nomi che identificano persone giuridiche o altre stabili organizzazioni di beni o di persone debitamente risultanti dai pubblici registri;

                c) insegne o marchi d'impresa legittimamente registrati;

                d) nomi corrispondenti alla denominazione di opere dell'ingegno protette ai sensi della legislazione vigente.

        6. Restano ferme ed applicabili le norme vigenti in tema di marchi d'impresa, di concorrenza, di nomi nonché le norme che disciplinano il trattamento dei dati personali.
        7. Al fine di garantire la maggiore diffusione ed il massimo impiego degli strumenti di comunicazione telematica, la Commissione di cui all'articolo 7 adotta i criteri di registrazione che consentano il maggior numero possibile di nomi a dominio.


Art. 3.

(Registrazione dei nomi a dominio).

        1. Qualora più soggetti risultino contemporaneamente legittimi titolari di taluno dei diritti di cui all'articolo 2, la registrazione di un nome a dominio corrispondente avviene in capo al primo di tali soggetti che ne ha avanzato richiesta.
        2. La registrazione del nome a dominio si perfeziona con la comunicazione al richiedente della relativa attribuzione.

Art. 4.

(Revoca dell'assegnazione - Responsabilità).

        1. Eventuali revoche delle assegnazioni di nomi a dominio possono essere disposte solo a fronte di decisioni arbitrali o di sentenze passate in giudicato che stabiliscano che l'assegnatario non aveva diritto all'uso.
        2. Con la sentenza di cui al comma 1 è altresì ordinata la cancellazione del nome a dominio dal Registro nazionale previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera a).
        3. Il titolare del dominio è l'unico responsabile dei contenuti del sito da esso realizzati o fatti realizzare. I soggetti che svolgono i servizi di provider e di maintainer, ed ogni altro servizio, semplicemente per consentire l'accesso alla rete INTERNET o ad altre reti telematiche, sono responsabili qualora per fatto a loro imputabile vi sia l'impossibilità o la grave difficoltà di individuare o identificare il titolare del nome a dominio o lo spazio su cui il sito è collocato.


Art. 5.

(Cessione dei nomi a dominio).

        1. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio può essere oggetto di trasferimento, anche separatamente dall'attività ad esso connessa, sia per atto tra vivi che mortis causa, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito o senza corrispettivo nonché per effetto di operazioni societarie.
        2. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto alla Commissione di cui all'articolo 7, con comunicazione congiunta del cedente e del cessionario. In mancanza della comunicazione il trasferimento non è opponibile ai terzi.


Art. 6.

(Efficacia delle disposizioni).

        1. Le disposizioni degli articoli 2 e 4 si applicano, nei confronti dei soggetti sottoposti all'ordinamento italiano, in relazione ai nomi a dominio ovunque registrati.


Art. 7.

(Commissione nazionale per l'accesso a INTERNET e alle
altre reti telematiche).

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Commissione nazionale per l'accesso a INTERNET e alle altre reti telematiche, di seguito denominata "Commissione", con le seguenti finalità:

                a) emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio e definire le relative procedure, in conformità a quanto stabilito nella presente legge e coerentemente con i criteri e le modalità internazionalmente in uso, e promuovere, anche attraverso tali regole, l'accettazione da parte di coloro che richiedono la registrazione di una procedura di conciliazione, secondo quanto previsto alla lettera e), per la risoluzione delle eventuali controversie;

                b) stabilire i requisiti che devono possedere coloro che intendono operare quali intermediari per la richiesta di registrazione di nomi a dominio;

                c) provvedere all'iscrizione dei soggetti indicati nella lettera b) in possesso dei requisiti stabiliti in apposito elenco e assicurarne la tenuta;

                d) provvedere alla cancellazione dall'elenco di cui alla lettera c), a seguito di richiesta del soggetto interessato o per verificato o sopravvenuto difetto dei requisiti di cui alla lettera b);

                e) prevedere e promuovere l'accettazione, da parte dei soggetti interessati, di procedure di conciliazione per le controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio, presso la Commissione stessa o presso soggetto da questa delegato, ovvero presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura attraverso il ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

                f) attuare direttamente e promuovere per conto di altri enti o istituzioni privati o pubblici le iniziative necessarie per dare luogo alla più ampia diffusione dell'utenza di INTERNET o di altre reti telematiche;

                g) attuare direttamente, avendone facoltà o essendone stata espressamente incaricata dagli organi competenti, ovvero promuovere l'attuazione, attraverso gli altri enti o istituzioni pubblici competenti, dei necessari contatti ed accordi in sede internazionale per la definizione dei protocolli e delle regole comuni di funzionamento di INTERNET e delle altre reti telematiche, oltre che per contribuire, anche dal punto di vista scientifico, al loro sviluppo e alla loro futura evoluzione;

                h) attuare direttamente, ovvero promuovere l'attuazione da parte di altri enti o istituzioni privati o pubblici, anche attraverso intese a carattere internazionale, di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e del trattamento dei dati personali che ha luogo nella stessa o mediante la stessa.

        2. La Commissione provvede, inoltre, per il tramite dell'Agenzia per la proprietà industriale istituita ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che in tale caso assume la denominazione di Agenzia per la proprietà industriale e per i nomi a dominio, ovvero, in regime di convenzione, per il tramite di uno o più soggetti privati o pubblici, a:

                a) assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio in un apposito Registro nazionale;

                b) assicurare l'esatta identificazione del titolare dei nomi a dominio registrati e la tenuta e l'aggiornamento del relativo registro;

                c) disporre la cancellazione dei nomi a dominio nei casi previsti.
        3. La Commissione è formata da un massimo di nove componenti che sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che durano in carica per un periodo di tre anni. Oltre al presidente, che è indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre dei componenti sono rispettivamente indicati dal Ministro della attività produttive, dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro per la funzione pubblica, ovvero dalle autorità di Governo che eventualmente ne abbiano assunto le funzioni. Gli altri componenti sono scelti in maniera che ne sia anche membro un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.
        4. La Commissione svolge le proprie funzioni coadiuvata da un collegio consultivo formato da un massimo di quindici componenti da designare tra docenti nelle università di materie informatiche, giuridiche ed economiche e tra gli operatori e gli utenti di INTERNET.
        5. Con il decreto di cui al comma 3, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento della Commissione e sono individuati il numero, le modalità di designazione e i criteri di nomina e la durata in carica dei componenti del collegio consultivo di cui al comma 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri dà luogo al successivo rinnovo dei componenti della Commissione con proprio decreto da emanare due mesi prima della scadenza della stessa.
        6. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì indicati i comitati, le commissioni, i gruppi di lavoro ed ogni altra struttura, comunque denominata, istituita o funzionante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che sono soppressi per effetto della entrata in vigore della presente legge.
        7. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e per il suo funzionamento la Commissione si avvale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, delle risorse finanziarie, materiali ed umane già assegnate alle strutture di cui al comma 6.
        8. Le controversie in cui abbia parte la Commissione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.


Art. 8.

(Disciplina transitoria).

        1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche istituisce il Registro di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), e vi inserisce i nomi a dominio già registrati alla data di entrata in vigore della stessa.
        2. Fino all'emanazione delle regole di registrazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e, in ogni caso, fino ai due mesi successivi all'insediamento della Commissione, l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche provvede alla registrazione dei nomi a dominio in conformità a quanto stabilito dalla presente legge e secondo le procedure e le regole dallo stesso precedentemente utilizzate.
        3. Restano in ogni caso ferme le registrazioni dei nomi a dominio legittimamente effettuate, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle previgenti regole di Naming e relative procedure adottate dalla Registration Authority italiana, quali definite dalla Naming Authority italiana.
        4. I ricorsi avverso gli atti previsti ai commi 1 e 2 rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.



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