XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1299
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "nome a dominio" o "dominio" l'insieme di
lettere, numeri o altri caratteri, internazionalmente ammessi
nel sistema dei nomi a dominio (DNS - Domain name system)
che, associati ad un indirizzo numerico utilizzato dai
computer per comunicare tra di loro secondo il
protocollo TCP/IP (indirizzo IP), identificano il titolare di
un diritto di accesso alla rete INTERNET;
b) per "titolare del dominio" il soggetto che,
direttamente o incaricando altra persona, ne ha ottenuto la
registrazione;
c) per "sito" l'insieme dei contenuti che il
titolare del dominio rende disponibili a chiunque intenda
collegarvisi nell'ambito della rete INTERNET;
d) per "Commissione" l'organismo istituito
dall'articolo 7;
e) per "Internet Service Provider" (ISP) il
soggetto fornitore di servizi di connessione alla rete
INTERNET;
f) per "Host Service Provider" (HSP) il
soggetto fornitore di spazi, su computer permanentemente
connessi alla rete INTERNET, destinati all'ospitalità dei
siti;
g) per "maintainer" il soggetto che opera
quale intermediario accreditato per l'assegnazione e la
registrazione dei domini.
Art. 2.
(Registrazione dei nomi a dominio).
1. L'assegnazione di nomi a dominio nella rete INTERNET
all'interno del "Country code" "it" avviene, nel
rispetto della vigente disciplina a tutela dei nomi delle
persone fisiche e giuridiche, seguendo l'ordine cronologico
delle richieste.
2. Alcuni nomi a dominio specificatamente individuati e
definiti nomi a dominio riservati applicati dalla
Registration Authority italiana, come definiti dalla
Naming Authority italiana, non sono assegnabili o sono
assegnabili solo a soggetti predeterminati.
3. Ai fini di cui al presente articolo, non sono
assegnabili:
a) i nomi delle province italiane e le loro
sigle;
b) i nomi delle regioni italiane e le loro
sigle;
c) i nomi corrispondenti alla identificazione
dell'Italia;
d) i nomi dei comuni italiani, esclusivamente se
posti immediatamente al di sotto del nome e della sigla della
provincia di appartenenza.
4. Ai fini di cui al presente articolo, sono riservati
alla pubblica amministrazione:
a) il nome "regione" o "provincia" posto al di
sotto del nome a dominio geografico corrispondente ad una
regione o provincia e le loro sigle;
b) i nomi inizianti con "regione" o "provincia"
seguiti dai relativi nomi geografici della regione o provincia
e le loro sigle;
c) il nome "comune" posto al di sotto del nome a
dominio geografico corrispondente ad un comune e i nomi
inizianti con "comune" seguito dal relativo nome
geografico;
d) i nomi dei soggetti o enti che costituiscono
raggruppamento di regioni, province e comuni o che sono da
essi finalizzati all'iniziativa comune, qualora legittimamente
riconosciuti ai sensi della legislazione vigente;
e) i nomi che identificano istituzioni dello
Stato, loro organi, enti pubblici, Corpi civili e militari
dello Stato e ogni altro organismo che svolga una pubblica
funzione.
5. Sono assegnabili solo ai singoli soggetti che ne sono
titolari ovvero che hanno diritto di disporre con il consenso
scritto dei soggetti titolari, i nomi a dominio che
corrispondono a:
a) nomi propri delle persone fisiche;
b) nomi che identificano persone giuridiche o
altre stabili organizzazioni di beni o di persone debitamente
risultanti dai pubblici registri;
c) insegne o marchi d'impresa legittimamente
registrati;
d) nomi corrispondenti alla denominazione di opere
dell'ingegno protette ai sensi della legislazione vigente.
6. Restano ferme ed applicabili le norme vigenti in tema
di marchi d'impresa, di concorrenza, di nomi nonché le norme
che disciplinano il trattamento dei dati personali.
7. Al fine di garantire la maggiore diffusione ed il
massimo impiego degli strumenti di comunicazione telematica,
la Commissione di cui all'articolo 7 adotta i criteri di
registrazione che consentano il maggior numero possibile di
nomi a dominio.
Art. 3.
(Registrazione dei nomi a dominio).
1. Qualora più soggetti risultino contemporaneamente
legittimi titolari di taluno dei diritti di cui all'articolo
2, la registrazione di un nome a dominio corrispondente
avviene in capo al primo di tali soggetti che ne ha avanzato
richiesta.
2. La registrazione del nome a dominio si perfeziona con
la comunicazione al richiedente della relativa
attribuzione.
Art. 4.
(Revoca dell'assegnazione - Responsabilità).
1. Eventuali revoche delle assegnazioni di nomi a dominio
possono essere disposte solo a fronte di decisioni arbitrali o
di sentenze passate in giudicato che stabiliscano che
l'assegnatario non aveva diritto all'uso.
2. Con la sentenza di cui al comma 1 è altresì ordinata la
cancellazione del nome a dominio dal Registro nazionale
previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera a).
3. Il titolare del dominio è l'unico responsabile dei
contenuti del sito da esso realizzati o fatti realizzare. I
soggetti che svolgono i servizi di provider e di
maintainer, ed ogni altro servizio, semplicemente per
consentire l'accesso alla rete INTERNET o ad altre reti
telematiche, sono responsabili qualora per fatto a loro
imputabile vi sia l'impossibilità o la grave difficoltà di
individuare o identificare il titolare del nome a dominio o lo
spazio su cui il sito è collocato.
Art. 5.
(Cessione dei nomi a dominio).
1. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio può
essere oggetto di trasferimento, anche separatamente
dall'attività ad esso connessa, sia per atto tra vivi che
mortis causa, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito
o senza corrispettivo nonché per effetto di operazioni
societarie.
2. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto
alla Commissione di cui all'articolo 7, con comunicazione
congiunta del cedente e del cessionario. In mancanza della
comunicazione il trasferimento non è opponibile ai terzi.
Art. 6.
(Efficacia delle disposizioni).
1. Le disposizioni degli articoli 2 e 4 si applicano,
nei confronti dei soggetti sottoposti all'ordinamento
italiano, in relazione ai nomi a dominio ovunque
registrati.
Art. 7.
(Commissione nazionale per l'accesso a INTERNET e alle
altre reti telematiche).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituita la Commissione nazionale per l'accesso a INTERNET e
alle altre reti telematiche, di seguito denominata
"Commissione", con le seguenti finalità:
a) emanare le regole di registrazione dei nomi a
dominio e definire le relative procedure, in conformità a
quanto stabilito nella presente legge e coerentemente con i
criteri e le modalità internazionalmente in uso, e promuovere,
anche attraverso tali regole, l'accettazione da parte di
coloro che richiedono la registrazione di una procedura di
conciliazione, secondo quanto previsto alla lettera e),
per la risoluzione delle eventuali controversie;
b) stabilire i requisiti che devono possedere
coloro che intendono operare quali intermediari per la
richiesta di registrazione di nomi a dominio;
c) provvedere all'iscrizione dei soggetti indicati
nella lettera b) in possesso dei requisiti stabiliti in
apposito elenco e assicurarne la tenuta;
d) provvedere alla cancellazione dall'elenco di
cui alla lettera c), a seguito di richiesta del soggetto
interessato o per verificato o sopravvenuto difetto dei
requisiti di cui alla lettera b);
e) prevedere e promuovere l'accettazione, da parte
dei soggetti interessati, di procedure di conciliazione per le
controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio,
presso la Commissione stessa o presso soggetto da questa
delegato, ovvero presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura attraverso il ricorso alle procedure
di conciliazione e di arbitrato di cui all'articolo 2, comma
4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
f) attuare direttamente e promuovere per conto di
altri enti o istituzioni privati o pubblici le iniziative
necessarie per dare luogo alla più ampia diffusione
dell'utenza di INTERNET o di altre reti telematiche;
g) attuare direttamente, avendone facoltà o
essendone stata espressamente incaricata dagli organi
competenti, ovvero promuovere l'attuazione, attraverso gli
altri enti o istituzioni pubblici competenti, dei necessari
contatti ed accordi in sede internazionale per la definizione
dei protocolli e delle regole comuni di funzionamento di
INTERNET e delle altre reti telematiche, oltre che per
contribuire, anche dal punto di vista scientifico, al loro
sviluppo e alla loro futura evoluzione;
h) attuare direttamente, ovvero promuovere
l'attuazione da parte di altri enti o istituzioni privati o
pubblici, anche attraverso intese a carattere internazionale,
di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e
del trattamento dei dati personali che ha luogo nella stessa o
mediante la stessa.
2. La Commissione provvede, inoltre, per il tramite
dell'Agenzia per la proprietà industriale istituita ai sensi
dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, che in tale caso assume la denominazione di Agenzia per
la proprietà industriale e per i nomi a dominio, ovvero, in
regime di convenzione, per il tramite di uno o più soggetti
privati o pubblici, a:
a) assicurare il servizio di registrazione dei
nomi a dominio in un apposito Registro nazionale;
b) assicurare l'esatta identificazione del
titolare dei nomi a dominio registrati e la tenuta e
l'aggiornamento del relativo registro;
c) disporre la cancellazione dei nomi a dominio
nei casi previsti.
3. La Commissione è formata da un massimo di nove
componenti che sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e che durano in carica per un periodo
di tre anni. Oltre al presidente, che è indicato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, tre dei componenti sono
rispettivamente indicati dal Ministro della attività
produttive, dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro
per la funzione pubblica, ovvero dalle autorità di Governo che
eventualmente ne abbiano assunto le funzioni. Gli altri
componenti sono scelti in maniera che ne sia anche membro un
rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.
4. La Commissione svolge le proprie funzioni coadiuvata da
un collegio consultivo formato da un massimo di quindici
componenti da designare tra docenti nelle università di
materie informatiche, giuridiche ed economiche e tra gli
operatori e gli utenti di INTERNET.
5. Con il decreto di cui al comma 3, da emanare entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono altresì stabiliti i criteri e le modalità di
funzionamento della Commissione e sono individuati il numero,
le modalità di designazione e i criteri di nomina e la durata
in carica dei componenti del collegio consultivo di cui al
comma 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri dà luogo al
successivo rinnovo dei componenti della Commissione con
proprio decreto da emanare due mesi prima della scadenza della
stessa.
6. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì indicati
i comitati, le commissioni, i gruppi di lavoro ed ogni altra
struttura, comunque denominata, istituita o funzionante presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri che sono soppressi
per effetto della entrata in vigore della presente legge.
7. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e
per il suo funzionamento la Commissione si avvale, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, delle risorse
finanziarie, materiali ed umane già assegnate alle strutture
di cui al comma 6.
8. Le controversie in cui abbia parte la Commissione
rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Art. 8.
(Disciplina transitoria).
1. In sede di prima applicazione della presente legge,
l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio
nazionale delle ricerche istituisce il Registro di cui
all'articolo 7, comma 2, lettera a), e vi inserisce i
nomi a dominio già registrati alla data di entrata in vigore
della stessa.
2. Fino all'emanazione delle regole di registrazione di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e, in ogni
caso, fino ai due mesi successivi all'insediamento della
Commissione, l'Istituto per le applicazioni telematiche del
Consiglio nazionale delle ricerche provvede alla registrazione
dei nomi a dominio in conformità a quanto stabilito dalla
presente legge e secondo le procedure e le regole dallo stesso
precedentemente utilizzate.
3. Restano in ogni caso ferme le registrazioni dei nomi a
dominio legittimamente effettuate, anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base delle
previgenti regole di Naming e relative procedure
adottate dalla Registration Authority italiana, quali
definite dalla Naming Authority italiana.
4. I ricorsi avverso gli atti previsti ai commi 1 e 2
rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.