XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1298
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali
similari, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.
La ricostituzione della Commissione parlamentare
d'inchiesta nasce dalla necessità di continuare nell'attività
di contenimento e di pressione, con rinnovata determinazione,
di quei gravi fenomeni di criminalità organizzata, quali la
"mafia", che compromettono lo svolgimento della vita
democratica, non solo delle regioni meridionali, nelle quali
il fenomeno "mafioso" è nato e si è radicato, ma anche in
altre vaste aree del nostro Paese.
A partire dal 1962, anno in cui fu istituita la prima
Commissione antimafia, fino ad oggi, in Italia hanno operato
sei Commissioni parlamentari, anche se solo a partire dalla
terza si è delineato il potere d'inchiesta di cui si ripropone
la rinnovazione. In tale modo, dovrà essere precipuo compito
della costituenda Commissione approfondire alcuni argomenti
principali già oggetto di attenzione, a dimostrazione di una
sempre minore resistenza di carattere politico al
dispiegamento di un'azione permanente ed efficace contro la
mafia. L'efficacia che negli ultimi anni ha caratterizzato nel
suo complesso l'azione antimafia sembra confermare tale
ipotesi, anche se molta strada resta da percorrere. In questa
epoca sempre più caratterizzata da una politica economica
globalizzante, è necessario, infatti, per consolidare i
risultati positivi ottenuti in particolare negli ultimi anni
nella repressione dei fenomeni criminali, che la Commissione
tenda ad allargare il proprio campo di indagine agli sviluppi
più nuovi e meno conosciuti dei grandi fenomeni criminali,
anche a livello internazionale, nel campo del narcotraffico,
del commercio mondiale delle armi e dell'immigrazione
clandestina. Ci auguriamo che la Commissione, in virtù dei
poteri attribuiti dall'articolo 82 della Costituzione,
fornisca un valido contributo lungo il cammino diretto a
sconfiggere il fenomeno mafioso, verificando, ad esempio,
l'attuazione e l'efficacia della normativa vigente dettata per
farvi fronte ed acquisendo una conoscenza approfondita circa
la penetrazione mafiosa nel mondo economico, che comporta
l'aggravarsi di fenomeni quali usura e riciclaggio. Anche
perché ormai la mafia ha perso quasi completamente le iniziali
motivazioni socio-politiche e si è trasformata in
holding dove l'atto criminale è finalizzato quasi
esclusivamente al profitto economico: si tratta di vere e
proprie aziende che utilizzano i proventi delle attività
criminali per entrare nel mercato legale in modo da
moltiplicare gli utili anche grazie ad una gestione sempre più
sofisticata degli investimenti. Per tale motivo sarà
importante verificare l'utilità della legge antiriciclaggio e
le disposizioni su sequestri e confische.
E' importante sottolineare che in questa proposta di legge
la durata della costituenda Commissione d'inchiesta non è
stata aggiornata alla durata della legislatura, ritenendo che
sia più congruo che il protrarsi dell' attività della
Commissione sia legato ai risultati che la Commissione
raggiungerà nello svolgimento dei suoi compiti
istituzionali.
In relazione a tale premessa, l'articolo 1 della proposta
di legge, oltre ad istituire la Commissione d'inchiesta, ne
indica i compiti: verificare e valutare l'attuazione, la
congruità e l'efficacia della legislazione vigente in materia,
anche al fine di formulare proposte di carattere legislativo e
amministrativo; accertare la collocazione delle organizzazioni
criminali sul territorio nazionale, con precipuo riguardo alle
aree tradizionali del centro-nord, dove lo sviluppo
dell'economia produttiva e la fiorente attività finanziaria
hanno costituito polo di attrazione per tutta una serie di
attività illecite (società finanziarie, appalti, riciclaggio,
attività commerciali). A tale proposito, è utile ricordare
come l'istituto del soggiorno cautelare (abolito con
referendum promosso dalla Lega Nord) abbia contribuito
in passato a contaminare aree prima immuni dalla mafia. Nel
corso della XII legislatura l'unica missione svolta dalla
Commissione nella zona geografica del Nord (Liguria), ha messo
in luce una realtà preoccupante interessata da presenze
mafiose in costante espansione all'interno di tutte le
attività produttive. Un lavoro analogo, e ben più articolato,
era stato svolto nel corso della XI legislatura, ove la
Commissione, nel delineare le risultanze dell'attività svolta,
addiveniva alla conclusione che "non c'è praticamente una
delle aree considerate che vada esente da fenomeni di tipo
mafioso o di infiltrazioni dello stesso tipo nel tessuto
economico e nel mondo degli affari".
L'ambito di competenza si estende naturalmente a tutte le
associazioni di tipo mafioso (articolo 416-bis del
codice penale), nelle varie aree geografiche del Paese.
L'articolo 2 definisce la composizione della Commissione, la
nomina del presidente, scelto di comune accordo dai Presidenti
delle due Assemblee, la elezione di due vicepresidenti e di
due segretari. L'articolo 3 regola le audizioni rese davanti
alla Commissione. Gli articoli 4 e 5 disciplinano la materia
relativa agli atti e documenti che interessano il lavoro della
Commissione, i vincoli di segretezza ai quali tali documenti
possono essere assoggettati e l'obbligo di rispettare la
segretezza che incombe sui componenti la Commissione, sui
funzionari, sul personale addetto, sui collaboratori.
L'articolo 6 regola la organizzazione interna della
Commissione. L'articolo 7 infine stabilisce l'immediatezza
dell'entrata in vigore della legge.