XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1298




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.
        La ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta nasce dalla necessità di continuare nell'attività di contenimento e di pressione, con rinnovata determinazione, di quei gravi fenomeni di criminalità organizzata, quali la "mafia", che compromettono lo svolgimento della vita democratica, non solo delle regioni meridionali, nelle quali il fenomeno "mafioso" è nato e si è radicato, ma anche in altre vaste aree del nostro Paese.
        A partire dal 1962, anno in cui fu istituita la prima Commissione antimafia, fino ad oggi, in Italia hanno operato sei Commissioni parlamentari, anche se solo a partire dalla terza si è delineato il potere d'inchiesta di cui si ripropone la rinnovazione. In tale modo, dovrà essere precipuo compito della costituenda Commissione approfondire alcuni argomenti principali già oggetto di attenzione, a dimostrazione di una sempre minore resistenza di carattere politico al dispiegamento di un'azione permanente ed efficace contro la mafia. L'efficacia che negli ultimi anni ha caratterizzato nel suo complesso l'azione antimafia sembra confermare tale ipotesi, anche se molta strada resta da percorrere. In questa epoca sempre più caratterizzata da una politica economica globalizzante, è necessario, infatti, per consolidare i risultati positivi ottenuti in particolare negli ultimi anni nella repressione dei fenomeni criminali, che la Commissione tenda ad allargare il proprio campo di indagine agli sviluppi più nuovi e meno conosciuti dei grandi fenomeni criminali, anche a livello internazionale, nel campo del narcotraffico, del commercio mondiale delle armi e dell'immigrazione clandestina. Ci auguriamo che la Commissione, in virtù dei poteri attribuiti dall'articolo 82 della Costituzione, fornisca un valido contributo lungo il cammino diretto a sconfiggere il fenomeno mafioso, verificando, ad esempio, l'attuazione e l'efficacia della normativa vigente dettata per farvi fronte ed acquisendo una conoscenza approfondita circa la penetrazione mafiosa nel mondo economico, che comporta l'aggravarsi di fenomeni quali usura e riciclaggio. Anche perché ormai la mafia ha perso quasi completamente le iniziali motivazioni socio-politiche e si è trasformata in holding dove l'atto criminale è finalizzato quasi esclusivamente al profitto economico: si tratta di vere e proprie aziende che utilizzano i proventi delle attività criminali per entrare nel mercato legale in modo da moltiplicare gli utili anche grazie ad una gestione sempre più sofisticata degli investimenti. Per tale motivo sarà importante verificare l'utilità della legge antiriciclaggio e le disposizioni su sequestri e confische.
        E' importante sottolineare che in questa proposta di legge la durata della costituenda Commissione d'inchiesta non è stata aggiornata alla durata della legislatura, ritenendo che sia più congruo che il protrarsi dell' attività della Commissione sia legato ai risultati che la Commissione raggiungerà nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
        In relazione a tale premessa, l'articolo 1 della proposta di legge, oltre ad istituire la Commissione d'inchiesta, ne indica i compiti: verificare e valutare l'attuazione, la congruità e l'efficacia della legislazione vigente in materia, anche al fine di formulare proposte di carattere legislativo e amministrativo; accertare la collocazione delle organizzazioni criminali sul territorio nazionale, con precipuo riguardo alle aree tradizionali del centro-nord, dove lo sviluppo dell'economia produttiva e la fiorente attività finanziaria hanno costituito polo di attrazione per tutta una serie di attività illecite (società finanziarie, appalti, riciclaggio, attività commerciali). A tale proposito, è utile ricordare come l'istituto del soggiorno cautelare (abolito con referendum promosso dalla Lega Nord) abbia contribuito in passato a contaminare aree prima immuni dalla mafia. Nel corso della XII legislatura l'unica missione svolta dalla Commissione nella zona geografica del Nord (Liguria), ha messo in luce una realtà preoccupante interessata da presenze mafiose in costante espansione all'interno di tutte le attività produttive. Un lavoro analogo, e ben più articolato, era stato svolto nel corso della XI legislatura, ove la Commissione, nel delineare le risultanze dell'attività svolta, addiveniva alla conclusione che "non c'è praticamente una delle aree considerate che vada esente da fenomeni di tipo mafioso o di infiltrazioni dello stesso tipo nel tessuto economico e nel mondo degli affari".
        L'ambito di competenza si estende naturalmente a tutte le associazioni di tipo mafioso (articolo 416-bis del codice penale), nelle varie aree geografiche del Paese. L'articolo 2 definisce la composizione della Commissione, la nomina del presidente, scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, la elezione di due vicepresidenti e di due segretari. L'articolo 3 regola le audizioni rese davanti alla Commissione. Gli articoli 4 e 5 disciplinano la materia relativa agli atti e documenti che interessano il lavoro della Commissione, i vincoli di segretezza ai quali tali documenti possono essere assoggettati e l'obbligo di rispettare la segretezza che incombe sui componenti la Commissione, sui funzionari, sul personale addetto, sui collaboratori. L'articolo 6 regola la organizzazione interna della Commissione. L'articolo 7 infine stabilisce l'immediatezza dell'entrata in vigore della legge.




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