XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1298
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della
mafia e sulle altre associazioni criminali similari).
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali con i
seguenti compiti:
a) verificare l'attuazione della legge 13
settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle
altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del
Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre
principali associazioni criminali;
b) accertare la congruità della normativa vigente
e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le
proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute
opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa
dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate
le intese internazionali concernenti la prevenzione delle
attività criminali, l'assistenza e la cooperazione
giudiziaria;
c) accertare e valutare la natura e le
caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del
fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;
d) verificare l'efficacia e l'efficienza
dell'azione di contrasto alla penetrazione mafiosa nelle
regioni di non tradizionale insediamento, con particolare
riguardo alle aree del nord e ai settori sani dell'economia
produttiva;
e) formulare proposte per la realizzazione di una
rete politico-investigativa a livello internazionale,
allargando il campo di indagine ai nuovi sviluppi dei fenomeni
criminali quali quello del narcotraffico, del commercio
internazionale delle armi e dell'immigrazione clandestina;
f) riferire al Parlamento al termine dei suoi
lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque
annualmente.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con
riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque
localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui
all'articolo 416-bis del codice penale.
Art. 2
(Composizione della Commissione).
1. La Commissione è composta di venticinque senatori e
venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente
del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi
parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo
del Parlamento.
2. Il presidente della Commissione è scelto di comune
accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei
componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno o
dell'altro ramo del Parlamento.
3. La Commissione elegge al proprio interno due
vicepresidenti e due segretari.
4. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso
uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui
all'articolo 6.
Art. 3
(Audizioni e testimonianze).
1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e
bancario si applicano le norme in vigore.
3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell'ambito del mandato. In nessun caso per i
fatti di mafie e di altre associazioni criminali similari,
costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale,
può essere opposto il segreto di Stato.
4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non
sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro
fornito informazioni.
Art. 4
(Richiesta di atti e documenti).
1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al
divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura
penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e
inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri
organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a
indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria,
per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non potere
derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di
procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando
tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a
trasmettere quanto richiesto.
2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al
vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti
Commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto
all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla
presente legge.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
Art. 5
(Segreto).
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il
personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne
viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 4, comma 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del
codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le
stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in
parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti
del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la
divulgazione.
Art. 6
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun
componente può proporre la modifica delle norme
regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni
che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento
con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si
avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente
dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente,
dai Ministri della giustizia e dell'interno, d'intesa con il
presidente della Commissione.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra
loro.
5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti
acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle
Commissioni precedenti.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.
Art. 7
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.