XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1298




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della
mafia e sulle altre associazioni criminali similari).

        1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali con i seguenti compiti:

                a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali associazioni criminali;

                b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

                c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

                d) verificare l'efficacia e l'efficienza dell'azione di contrasto alla penetrazione mafiosa nelle regioni di non tradizionale insediamento, con particolare riguardo alle aree del nord e ai settori sani dell'economia produttiva;

                e) formulare proposte per la realizzazione di una rete politico-investigativa a livello internazionale, allargando il campo di indagine ai nuovi sviluppi dei fenomeni criminali quali quello del narcotraffico, del commercio internazionale delle armi e dell'immigrazione clandestina;

                f) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

        2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale.


Art. 2

(Composizione della Commissione).

        1. La Commissione è composta di venticinque senatori e venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
        2. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.
        3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.
        4. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6.


Art. 3

(Audizioni e testimonianze).

        1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
        2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.
        3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. In nessun caso per i fatti di mafie e di altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale, può essere opposto il segreto di Stato.
        4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.


Art. 4

(Richiesta di atti e documenti).

        1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non potere derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.
        2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla presente legge.
        3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5

(Segreto).

        1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.
        3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.


Art. 6

(Organizzazione interna).

        1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
        2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
        3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri della giustizia e dell'interno, d'intesa con il presidente della Commissione.
        4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
        5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle Commissioni precedenti.
        6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


Art. 7

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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