XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1291
Onorevoli Colleghi! - E' sempre più sentita da parte
della società civile, e in misura crescente anche da parte
delle forze politiche, la necessità di riportare al centro del
dibattito politico il tema della famiglia, delle modalità con
le quali sostenere il suo ruolo nel processo educativo,
sociale ed economico delle persone e della comunità. Tale
necessità, in realtà, è sempre stata presente nel nostro
Paese, come dimostra il fatto che all'articolo 31 della
Costituzione si dichiara che: "La Repubblica agevola con
misure economiche e altre provvidenze la formazione della
famiglia, l'adempimento dei compiti relativi, con particolare
riguardo alle famiglie numerose".
La presente proposta di legge intende rispondere proprio a
queste necessità, contribuendo all'attuazione del dettato
costituzionale attraverso misure fiscali che consentano alle
famiglie italiane di poter dedurre dal proprio reddito tutta
una serie di spese sostenute per il mantenimento dei
componenti.
Si intende così assicurare la piena libertà dai bisogni
fondamentali, la solidarietà tra le generazioni, la
sussidiarietà tra le famiglie e lo Stato. Infatti, se alla
famiglia vengono concretamente riconosciute le condizioni di
dignità di vita, di sviluppo e di relazione tra i suoi
componenti, soddisfacendone i bisogni fondamentali, essa
diviene anche la prima scuola di solidarietà sociale, di
educazione al senso del bene comune, di impegno per una
società più giusta ed umana. D'altro canto, gli sgravi fiscali
esistenti, nonostante alcune positive inversioni di tendenza
attuate con le ultime leggi finanziarie, appaiono ancora
limitati e settoriali, non coordinati entro un contesto
complessivo di riconoscimento del valore sociale dell'istituto
familiare; sono perciò lontani dall'equità fiscale, anche
perché non tengono conto in modo proporzionato del carico di
oneri e di responsabilità che oggi gravano su numerose
famiglie, spesso causa di debolezze e fragilità. Al tempo
stesso, va evidenziato che nei sistemi fiscali di altri Paesi
dell'Unione europea ciascun genitore ha la possibilità di
dedurre dai propri redditi le spese per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione dei figli.
Il sistema fiscale del nostro Paese, invece, se da una
parte riconosce il principio della detraibilità dei costi per
il mantenimento dei figli a carico, dall'altra, determinando
importi detraibili esigui, ne limita di fatto la portata. Non
si può non rilevare che tale circostanza si inserisce in una
situazione demografica preoccupante, come dimostrano i recenti
dati sulla natalità che pongono l'Italia all'ultimo posto tra
i Paesi dell'Unione europea. Basti ricordare che il tasso di
natalità in Italia era nel 1996 di 9,2 nati ogni 1.000
abitanti, a fronte di una media europea di 10,8. Nel 1998 le
nascite erano poco più di 515.000, mentre solo 6 anni prima
erano nate in un anno circa 50.000 persone in più (567.841).
Tale quadro è reso ancora più critico se si pensa che, sempre
nel 1998, la differenza tra morti e nati era di oltre 44.000
unità.
Non è quindi errato affermare che tra i problemi sociali
più rilevanti in Italia ci sia proprio la questione
demografica, che produce conseguenze negative non solo sul
piano sociale, derivanti dal fatto che vi sono più anziani e
meno giovani, ma anche sotto l'aspetto economico, in quanto
una ridotta popolazione in età lavorativa non consente il
mantenimento di adeguati livelli di prestazioni pensionistiche
ed assistenziali a tutta la popolazione.
La presente proposta di legge scaturisce proprio da queste
considerazioni e, tenuto conto del netto miglioramento delle
condizioni della finanza pubblica, mira ad adattare meglio la
normativa fiscale in funzione delle esigenze delle famiglie,
incentivando in particolare la ripresa di un processo di
crescita demografica e di incremento dei consumi, e per questa
via condizioni di equilibrio sia nei sistemi di previdenza ed
assistenza, sia nel mercato del lavoro, sia nell'economia nel
suo complesso. Va però detto che tale proposta di legge non
pretende di essere la legge sulla famiglia. Con queste norme
si intende favorire, piuttosto, il riavvio di un processo di
aggregazione familiare tale da contrastare i rischi di
frammentazione delle famiglie, la tendenza a famiglie
mononucleari, chiuse e isolate, la demotivazione alla
formazione di nuove famiglie.
La proposta di legge introduce alcuni elementi di grande
novità.
Innanzitutto, si introduce il principio del reddito
complessivo dei componenti della famiglia e perciò del suo
assoggettamento a tassazione unica. Tale principio si
concretizza in un'unica dichiarazione, sottoscritta da tutti i
componenti, che sono solidalmente responsabili per quanto
riguarda la riscossione del tributo, ma individualmente
responsabili per la veridicità dello loro dichiarazioni.
Va precisato che, relativamente al concetto di famiglia,
si è preferito fare riferimento non ad una concezione
astratta, ma ad un insieme di persone legate da rapporti di
parentela, previsti e disciplinati dalle norme in vigore.
Un secondo elemento di grande novità è dato dal fatto che
si passa da un sistema basato prevalentemente sulle detrazioni
dalle imposte, in particolare per i carichi di famiglia, ad un
sistema centrato quasi esclusivamente sulle deduzioni dal
reddito. La logica su cui si basa questo passaggio risiede nel
fatto che tutte le spese necessarie per la vita familiare,
attualmente ritenute meritevoli di deduzione o detrazione (ad
esempio, spese mediche, interessi sui mutui per prima casa,
affitto dell'abitazione principale, assicurazioni, spese per
l'istruzione, eccetera), unitamente ad importi forfetari per
il mantenimento dei componenti a carico, non siano soggette a
tassazione, e che quindi vadano dedotte dal reddito. In altre
parole, tutto il reddito speso per le necessità della famiglia
ha un valore sociale, che lo Stato deve riconoscere mediante
l'esenzione dalla tassazione.
Per quanto concerne la determinazione dell'importo
forfetario da dedurre per i componenti la famiglia a carico,
si è ritenuto opportuno modificarlo in funzione del reddito
(con deduzioni più elevate per i redditi complessivi inferiori
a 30 milioni), e per quanto riguarda i figli, anche in
funzione della loro età, ma non del loro numero. Relativamente
a quest'ultimo aspetto si è ritenuto che le economie di scala
relativamente alle spese di mantenimento dei figli, al
crescere del loro numero, siano poco significative e che la
situazione demografica italiana sia tale che disincentivare lo
sviluppo numerico della famiglia, mediante deduzioni
decrescenti al crescere del numero di figli, sia poco
opportuno. L'esperienza comune dimostra, in realtà, come le
spese per il mantenimento dei figli variano a seconda della
loro età. D'altronde, è difficilmente contestabile che i costi
per il mantenimento di un ragazzo a carico di 24 anni siano
decisamente maggiori di quelli di un bambino di 8 anni.
Un terzo elemento di novità è costituito dalla previsione
di agevolare il contribuente, che oggi ha difficoltà
considerevoli in sede di dichiarazione, mediante la
possibilità di recuperare eventuali crediti di imposta,
derivanti dalle ritenute alla fonte, e riutilizzarli per il
pagamento di altre imposte, con modalità che sarà compito del
Ministro dell'economia e delle finanze determinare con
decreto.
Un ulteriore elemento di novità è dato dall'opzionalità di
questo regime fiscale per le famiglie. Infatti, nonostante
l'utilizzo di aliquote IRPEF per scaglioni di reddito
superiori a quelli attualmente previsti, può succedere che il
nuovo regime sia meno favorevole per una specifica famiglia
qualora presenti una composizione o un set di oneri
deducibili tali da rendere più conveniente, sul piano del
carico fiscale, il sistema attuale. Per questo motivo si è
preferito rendere opzionale il nuovo regime, così da evitare
che anche una sola famiglia italiana risulti penalizzata da
tale nuovo regime. Pertanto, il contribuente potrà verificare,
mediante sistemi di calcolo di facile consultazione o
riempiendo i moduli "unico famiglia e unico individuale" -
questi ultimi già esistenti - la convenienza di un regime o
dell'altro, confrontando le diverse imposte nette da
pagare.
Un'ultima considerazione riguarda il costo per lo Stato di
questo provvedimento, che si concretizzerà in una diminuzione
di gettito per l'erario. Va detto che l'impostazione della
riforma è tale che una valutazione precisa dell'impatto sulle
finanze pubbliche risulta di difficile realizzazione. A tale
fine sarebbe necessario avere la disponibilità di dati più
analitici relativi alle dichiarazioni fiscali. Ad ogni modo,
le simulazioni effettuate per tipologie standard di
famiglia evidenziano come il risparmio medio per nucleo
familiare si aggirerebbe intorno a 1-1,5 milioni di lire
l'anno. Tenuto conto che il regime fiscale proposto si rivolge
solo ai nuclei familiari il cui reddito complessivo è
inferiore a 100 milioni di lire, si può ritenere che delle
attuali 20 milioni di famiglie siano interessate dal
provvedimento circa due terzi (13-15 milioni di famiglie). Un
ordine di grandezza dell'impatto di questo provvedimento
potrebbe essere una cifra intorno ai 15.000 miliardi di
lire.
Va quindi considerata la possibilità che i beneficiari del
regime fiscale proposto possano essere, in una prima fase, i
nuclei familiari con un reddito complessivo inferiore ad un
valore più basso di 100 milioni di lire, ovvero prevedere una
rimodulazione delle deduzioni previste dagli articoli 3 e 4
della proposta di legge, in modo tale da rendere compatibile
il suo costo con la situazione delle finanze pubbliche.
In questa sede si è pertanto ritenuto opportuno non
esplicitare la norma di copertura, lasciando al dibattito
parlamentare e al confronto con il Governo la sua esatta
determinazione, che dipenderà in larga parte dall'andamento
dei conti pubblici e dall'andamento del gettito tributario, in
considerazione anche della lotta all'evasione e
all'elusione.
Il provvedimento in esame si compone di sette articoli.
L'articolo 1 circoscrive il campo di applicazione degli
interventi definendo, coerentemente con l'attuale impostazione
della normativa fiscale, i soggetti beneficiari delle misure
di sostegno. I soggetti destinatari della legge sono tutti i
componenti del nucleo familiare, legati tra loro da vincoli di
parentela, che convivono stabilmente presso una stessa
abitazione. La convivenza presso un'unica residenza sarebbe
provata dall' iscrizione anagrafica.
Nessuna innovazione è apportata invece ai concetti di
coniuge, figlio e familiare a carico, per i quali vale quanto
già previsto dall'articolo 12 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986. A questo riguardo, come già ricordato, si è
optato per una concezione della famiglia reale, ossia basata
su precisi rapporti di parentela. Più in concreto, la norma
definisce il nucleo familiare individuando i suoi componenti
in tutti quei soggetti con almeno il coniuge, i figli e altri
familiari a carico ed anche nel coniuge di questi, nei figli e
negli altri familiari non a carico.
Si è poi provveduto a limitare l'ambito di applicazione
della legge solo a quei nuclei familiari il cui reddito
complessivo, composto dalla somma del reddito di tutti i suoi
membri, non superi i 100 milioni di lire. Tale importo
rappresenta pertanto il criterio di discriminazione tra le
famiglie maggiormente meritevoli di tutela e come tali
destinatarie del provvedimento e le altre, più abbienti, per
le quali continuano invece ad applicarsi le norme tradizionali
contenute nel testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, fatto salvo quanto stabilito
nell'articolo 7.
L'articolo 2 modifica radicalmente il calcolo della base
imponibile, che viene individuata nel reddito complessivo
prodotto dai soggetti indicati nell'articolo 1.
Il comma 1 stabilisce che il reddito complessivo del
nucleo familiare è sottoposto a tassazione unica, applicando
le aliquote contenute nell'articolo 6.
Il comma 2 prevede che la dichiarazione dei redditi sia
unica per tutti i membri della famiglia e ciascuno di questi
ne è tenuto alla sottoscrizione. In tale caso la norma prevede
la responsabilità solidale di tutti i componenti del nucleo
familiare per il pagamento del tributo e per l'eventuale
riscossione coattiva, ma al tempo stesso si ribadisce la
responsabilità individuale per le violazioni commesse dal
singolo, relativamente alla veridicità della dichiarazione del
proprio reddito, come parte di quello familiare. Tale
precisazione è stata resa necessaria per non incorrere nello
stesso problema di incostituzionalità che aveva sollevato la
vecchia disciplina del "cumulo dei redditi del coniuge in capo
al marito", prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 597 del 1973. In merito, la Corte
costituzionale, con la sentenza 15 luglio 1976, n. 179, aveva
stabilito l'incostituzionalità di tale disciplina, laddove
questa prevedeva che il marito, tenuto alla dichiarazione
anche per i redditi del coniuge, fosse unico responsabile non
solo per l'obbligazione tributaria di questi, ma anche per
eventuali sanzioni, derivanti da comportamenti del coniuge
stesso. La previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 2
consente di evitare tale problema.
Il comma 3 stabilisce infine che nella liquidazione
dell'imposta sul reddito complessivo familiare si tenga conto
di tutte le ritenute alla fonte subite e di tutti i crediti di
imposta spettanti ai singoli membri del nucleo stesso.
L'articolo 3 costituisce il primo dei due assi portanti
del sostegno alle famiglie.
Il comma 1 prevede l'integrale deducibilità dal reddito
complessivo di tutti gli oneri di cui agli articoli 10 e
13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986.
In pratica, accanto alle deduzioni già previste
dall'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si aggiungono
altri oneri, indicati nell'articolo 13-bis, che ai sensi
della normativa vigente sono considerati detraibili
dall'imposta nella misura del 19 per cento.
La norma prevede, al comma 2, la deducibilità dei canoni
di locazione sostenuti per abitazione principale della
famiglia, nei limiti di lire 8 milioni all'anno (anche in
questo caso si è passati da una detrazione, prevista
dall'articolo 13-ter del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ad una
deduzione).
Il comma 3, infine, contempla la previsione per cui la
rendita catastale dell'abitazione in cui risiede stabilmente
la famiglia, se di proprietà di questa, concorre alla
formazione del reddito solamente per la parte eccedente
l'importo di lire 2 milioni. In termini pratici si tratta di
un innalzamento della deduzione attuale di lire 1.400.000
dalla rendita catastale dell'immobile adibito ad abitazione
principale.
L'articolo 4 rappresenta il secondo pilastro del sostegno
alle famiglie. La norma prevede la sostituzione dell'attuale
sistema delle detrazioni per carichi di famiglia, contemplate
dall'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con un sistema di
deduzioni dal reddito complessivo per coniuge, figli ad altri
familiari a carico. Anche in questo caso si è optato per il
sistema delle deduzioni dal reddito, per le ragioni già
esposte, differenziandole per coniuge, figli e altri
familiari, tenendo conto altresì del reddito complessivo della
famiglia. In particolare, si sono considerate deduzioni
differenti a seconda che il reddito complessivo del nucleo
familiare sia al di sotto o al di sopra di lire 30 milioni. In
questo senso, per il coniuge è prevista una deduzione che
varia, a seconda del parametro reddituale appena citato, da
lire 4 milioni a lire 5 milioni.
Per i figli, invece, le deduzioni sono differenziate per
fasce di età, oltre che per reddito familiare: da zero a tre
anni l'importo varia tra lire 3 milioni e lire 4 milioni; tra
4 e 13 anni varia da lire 2 milioni a lire 3 milioni; tra i 14
e i 26 varia da lire 4 milioni a lire 5 milioni. L'importo
ammesso in deduzione è comunque pari a lire 1 milione per ogni
altro familiare a carico, così come individuato dall'articolo
1 della legge.
Tali differenze di deduzioni sono spiegabili per il
diverso costo di mantenimento dei figli in funzione della loro
età. A questo riguardo va detto che la deduzione per la prima
fascia di età ha anche l'obiettivo di incentivare la crescita
demografica, escludendo dal reddito imponibile una quota
significativa della spesa necessaria per assistere il nuovo
nato.
La seconda fascia di età, che prevede deduzioni di importo
minore, comprende i figli di età compresa tra i quattro e i
tredici anni, il cui costo di mantenimento è in media
inferiore a quello sostenuto nei primi anni di vita, tenuto
conto anche delle agevolazioni di cui i genitori possono
fruire (per esempio, la gratuità della scuola dell'obbligo,
asili nido, eccetera).
La terza fascia di età, contemplante una deduzione
superiore a quella prevista per la prima e la seconda fascia,
tiene conto delle maggiori spese sostenute dalla famiglia per
lo sviluppo del giovane individuo, che si deve formare per
prepararsi alla vita autonoma.
L'articolo 5 introduce la possibilità di recuperare i
crediti di imposta, che potrebbero generarsi a causa del
sistema di deduzioni dal reddito complessivo, di cui agli
articoli 3 e 4 della presente proposta di legge, mediante una
compensazione con altri tributi erariali (per esempio
l'imposta di registro o quella di successione), rendendo così
possibile l'immediato utilizzo da parte delle famiglie dei
crediti in questione, ed evitando le lungaggini delle
procedure di rimborso. In definitiva, tale possibilità è
assicurata a qualunque soggetto che abbia sottoscritto la
dichiarazione a norma dell'articolo 2, comma 2, di compensare
con altri tributi erariali l'eventuale differenza negativa,
tra l'imposta da versare e l'ammontare degli acconti già
versati o delle ritenute subite o dei crediti di imposta
spettanti ai sensi degli articoli 14 e 15 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986.
Le modalità concrete con cui ciò potrà avvenire saranno da
stabilire con apposito decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze.
L'articolo 6 individua le aliquote con le quali tassare il
reddito complessivo. Tali aliquote sono solo due, ossia la
prima e la terza di quelle previste dall'articolo 11 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, ovvero il 18,5 per cento per i redditi fino a lire
30 milioni, e il 33,5 per cento per i redditi fino a lire 100
milioni.
In pratica, la prima aliquota viene applicata per il primo
e secondo scaglione di reddito, mentre la seconda aliquota si
applica al terzo e quarto scaglione di reddito. Tale soluzione
dovrebbe impedire che l'aliquota media applicata sui redditi
dei singoli componenti del nucleo familiare sia
significativamente più alta di quella a cui sarebbero
assoggettati se tassati individualmente.
L'articolo 7 contempla la facoltà di scelta, per i
contribuenti rientranti tra quelli indicati all'articolo 1,
comma 1, tra la tassazione in forma ordinaria, attualmente in
vigore, e quella prevista dalla presente proposta di legge;
tale opzione è effettuata, per ciascuno dei soggetti
interessati, al momento della presentazione della stessa
dichiarazione dei redditi.
Particolari disposizioni sono poi previste per quanto
riguarda le notifiche di atti da parte dell'Amministrazione
finanziaria. Più precisamente il comma 1 prevede la
possibilità, per chi ne abbia diritto ai sensi dell'articolo
1, di potere scegliere tra l'applicazione dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche nei modi ordinari, oppure ai
sensi della presente proposta di legge. Tale opzione andrà
esercitata in fase di compilazione della dichiarazione dei
redditi, come indicato dal comma 2.
Il comma 3 prevede le modalità con cui vanno effettuate le
notifiche degli atti da parte dell'Amministrazione
finanziaria. In particolare, la norma stabilisce che la
notifica degli atti di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo n. 546 del 1992 deve essere effettuata
collettivamente presso la residenza indicata nel comma 1
dell'articolo 1 della presente proposta di legge, con
eccezione degli atti di irrogazione di sanzioni. Per questi,
infatti, la notifica deve avvenire presso la stessa residenza,
ma individualmente. Tale disposizione rappresenta la naturale
conseguenza di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, in
tema di responsabilità. In proposito, va rilevato che
l'articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, reca
l'elenco completo degli atti impugnabili ed oggetto del
ricorso, in tema di disciplina del contenzioso tributario. Per
tali atti, la notifica verrà effettuata collettivamente.
L'unica eccezione è appunto quella costituita dai
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui alla
lettera c) del comma 1 del citato articolo 19 del
decreto legislativo n. 546 del 1992 per cui, non valendo la
responsabilità solidale di tutti i membri del nucleo
familiare, per le ragioni sopra menzionate, la notifica non
può che essere effettuata individualmente, nei confronti cioè
di colui al quale tale violazione è imputata.
Il comma 4 dell'articolo 7 prevede una disposizione
particolare per i nuclei familiari aventi un reddito superiore
al limite di cui all'articolo 1, comma 1, e cioè lire 100
milioni ma comunque non superiore a lire 120 milioni. A tali
soggetti è offerta la possibilità di potere scegliere tra
l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, come previsto
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e l'applicazione dell'imposta
secondo le disposizioni della presente proposta di legge,
limitatamente, però, a quella parte del reddito complessivo
fino a lire 100 milioni. Per la parte residua che comunque non
può superare il limite di lire 120 milioni si applica
l'aliquota ordinaria prevista dall'articolo 11 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986. Con tale disposizione si è voluto evitare di colpire
quei nuclei familiari aventi un reddito complessivo superiore
al limite previsto all'articolo 1, anche se per poche lire. Si
è pertanto creata una sorta di "zona intermedia" che separa i
soggetti destinatari del provvedimento, da quelli che, invece,
per motivi reddituali non necessitano di misure
agevolative.