XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1291
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nei confronti dei soggetti con almeno il coniuge o i
figli o altri familiari a carico e nei confronti dei coniugi,
dei figli e degli altri familiari di tali soggetti non a
carico, tutti conviventi stabilmente nel territorio dello
Stato presso una unica residenza e aventi un reddito
complessivo non superiore a lire 100 milioni, l'imposta sul
reddito delle persone fisiche prevista dal testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica ai sensi delle
disposizioni della presente legge, fatte salve le disposizioni
dell'articolo 7 della medesima legge.
2. Per figlio a carico si intende qualunque figlio,
compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli
affidati o affiliati.
3. Per familiare si intende ogni altra persona diversa dal
coniuge e dal figlio indicata nell'articolo 433 del codice
civile.
4. Un coniuge, figlio o familiare non è considerato a
carico ai fini della presente legge qualora possegga un
reddito complessivo superiore a lire 5.500.000, al lordo degli
oneri deducibili, esclusi gli assegni previdenziali ed
assistenziali, ma incluse le retribuzioni corrisposte da enti
e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e
consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa
Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa Cattolica.
5. La stabile convivenza indicata nel comma 1 è provata
dalla iscrizione anagrafica.
Art. 2.
1. Il reddito complessivo prodotto dai soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1, al netto degli oneri deducibili di
cui agli articoli 3 e 4, è sottoposto a tassazione unica con
le aliquote di cui all'articolo 6.
2. La dichiarazione dei redditi è unica e sottoposta alla
sottoscrizione di ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1, i quali sono solidalmente responsabili ai fini del
pagamento del tributo e dell'eventuale riscossione coattiva ed
individualmente responsabili per le violazioni relative alla
dichiarazione dei propri redditi di cui agli articoli 1 e 8
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni.
3. Nella liquidazione dell'imposta si tiene conto delle
ritenute alla fonte e dei crediti di imposta relativi ai
redditi di tutti i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.
Art. 3.
1. Dal reddito complessivo si deducono, nell'effettivo
ammontare rimasto a carico dei soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1, della presente legge, e non rimborsati in tutto o in
parte da terzi, gli oneri indicati negli articoli 10 e
13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni.
2. Gli oneri previsti dall'articolo 13-ter del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente
le detrazioni per canoni di locazione, si deducono fino ad un
ammontare massimo annuo di lire 8 milioni.
3. La rendita catastale dell'immobile adibito a stabile
residenza della famiglia ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
concorre a formare il reddito complessivo solo per la parte
eccedente i 2 milioni.
Art. 4.
1. Dal reddito complessivo di cui all'articolo 1 si
deducono altresì:
a) per il coniuge a carico:
1) un importo pari a lire 5 milioni se il reddito
complessivo non è superiore a lire 30 milioni;
2) un importo pari a lire 4 milioni se il reddito
complessivo è superiore a lire 30 milioni;
b) per ogni figlio a carico di età compresa tra la
nascita e gli anni tre:
1) un importo pari a lire 4 milioni se il reddito
complessivo non è superiore a lire 30 milioni;
2) un importo pari a lire 3 milioni se il reddito
complessivo è superiore a lire 30 milioni;
c) per ogni figlio a carico di età compresa tra i
quattro ed i tredici anni:
1) un importo pari a lire 3 milioni se il reddito
complessivo non è superiore a lire 30 milioni;
2) un importo pari a lire 2 milioni se il reddito
complessivo è superiore a lire 30 milioni;
d) per ogni figlio a carico di età compresa tra i
quattordici ed i ventisei anni:
1) un importo pari a lire 5 milioni se il reddito
complessivo non è superiore a lire 30 milioni;
2) un importo pari a lire 4 milioni se il reddito
complessivo è superiore a lire 30 milioni;
e) un importo pari a lire 1 milione per ogni altro
familiare a carico.
Art. 5.
1. Nella fattispecie prevista negli articoli 11, comma 3,
e 19, comma 2, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l'eccedenza rispetto alla imposta netta può essere computata
anche in diminuzione di una diversa imposta erariale da
ciascuno dei soggetti che abbia sottoscritto la dichiarazione
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, con modalità indicate con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 6.
1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito
complessivo al netto degli oneri deducibili l'aliquota del
18,5 per cento fino a lire 30 milioni e del 33,5 per cento
fino a lire 100 milioni.
2. Le detrazioni dall'imposta lorda previste dagli
articoli 12, 13-bis e 13-ter del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, non si applicano. Rimangono applicabili le
detrazioni previste dall'articolo 13 del medesimo testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986.
Art. 7.
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,
della presente legge, può optare per l'applicazione
dell'imposta ai sensi delle disposizioni del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ferma restando l'applicazione delle disposizioni
della presente legge nei confronti dei soggetti che non
abbiano effettuato tale opzione.
2. L'opzione di cui al comma 1 del presente articolo si
effettua mediante presentazione della dichiarazione annuale
individuale ai sensi dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. Qualora l'imposta sia applicata ai sensi delle
disposizioni della presente legge, la notifica degli atti
indicati nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, deve essere effettuata collettivamente presso la
residenza indicata nel comma 1 dell'articolo 1 della presente
legge, con eccezione degli atti di irrogazione delle sanzioni,
i quali devono essere effettuati individualmente presso la
stessa residenza.
4. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, il cui
reddito complessivo sia compreso tra lire 100 milioni e lire
120 milioni in luogo dell'applicazione dell'imposta ai sensi
delle disposizioni del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono
optare per l'applicazione dell'imposta ai sensi delle
disposizioni della presente legge, relativamente al reddito
complessivo di lire 100 milioni, applicandosi, sul residuo
ammontare di reddito, l'aliquota prevista dall'articolo 11,
comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Nel caso di
opzione sono esclusivamente applicabili le deduzioni e
detrazioni previste dalla presente legge.
5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.