XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1291




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Nei confronti dei soggetti con almeno il coniuge o i figli o altri familiari a carico e nei confronti dei coniugi, dei figli e degli altri familiari di tali soggetti non a carico, tutti conviventi stabilmente nel territorio dello Stato presso una unica residenza e aventi un reddito complessivo non superiore a lire 100 milioni, l'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica ai sensi delle disposizioni della presente legge, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 della medesima legge.
        2. Per figlio a carico si intende qualunque figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati.
        3. Per familiare si intende ogni altra persona diversa dal coniuge e dal figlio indicata nell'articolo 433 del codice civile.
        4. Un coniuge, figlio o familiare non è considerato a carico ai fini della presente legge qualora possegga un reddito complessivo superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili, esclusi gli assegni previdenziali ed assistenziali, ma incluse le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.
        5. La stabile convivenza indicata nel comma 1 è provata dalla iscrizione anagrafica.


Art. 2.

        1. Il reddito complessivo prodotto dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, al netto degli oneri deducibili di cui agli articoli 3 e 4, è sottoposto a tassazione unica con le aliquote di cui all'articolo 6.
        2. La dichiarazione dei redditi è unica e sottoposta alla sottoscrizione di ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, i quali sono solidalmente responsabili ai fini del pagamento del tributo e dell'eventuale riscossione coattiva ed individualmente responsabili per le violazioni relative alla dichiarazione dei propri redditi di cui agli articoli 1 e 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
        3. Nella liquidazione dell'imposta si tiene conto delle ritenute alla fonte e dei crediti di imposta relativi ai redditi di tutti i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.


Art. 3.

        1. Dal reddito complessivo si deducono, nell'effettivo ammontare rimasto a carico dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, e non rimborsati in tutto o in parte da terzi, gli oneri indicati negli articoli 10 e 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
        2. Gli oneri previsti dall'articolo 13-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente le detrazioni per canoni di locazione, si deducono fino ad un ammontare massimo annuo di lire 8 milioni.
        3. La rendita catastale dell'immobile adibito a stabile residenza della famiglia ai sensi dell'articolo 1, comma 1, concorre a formare il reddito complessivo solo per la parte eccedente i 2 milioni.


Art. 4.

          1. Dal reddito complessivo di cui all'articolo 1 si deducono altresì:

            a) per il coniuge a carico:

                1) un importo pari a lire 5 milioni se il reddito complessivo non è superiore a lire 30 milioni;
                2) un importo pari a lire 4 milioni se il reddito complessivo è superiore a lire 30 milioni;

            b) per ogni figlio a carico di età compresa tra la nascita e gli anni tre:

                1) un importo pari a lire 4 milioni se il reddito complessivo non è superiore a lire 30 milioni;

                2) un importo pari a lire 3 milioni se il reddito complessivo è superiore a lire 30 milioni;

            c) per ogni figlio a carico di età compresa tra i quattro ed i tredici anni:

                1) un importo pari a lire 3 milioni se il reddito complessivo non è superiore a lire 30 milioni;

                2) un importo pari a lire 2 milioni se il reddito complessivo è superiore a lire 30 milioni;

            d) per ogni figlio a carico di età compresa tra i quattordici ed i ventisei anni:

                1) un importo pari a lire 5 milioni se il reddito complessivo non è superiore a lire 30 milioni;

                2) un importo pari a lire 4 milioni se il reddito complessivo è superiore a lire 30 milioni;

            e) un importo pari a lire 1 milione per ogni altro familiare a carico.


Art. 5.

          1. Nella fattispecie prevista negli articoli 11, comma 3, e 19, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'eccedenza rispetto alla imposta netta può essere computata anche in diminuzione di una diversa imposta erariale da ciascuno dei soggetti che abbia sottoscritto la dichiarazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, con modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

        1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo al netto degli oneri deducibili l'aliquota del 18,5 per cento fino a lire 30 milioni e del 33,5 per cento fino a lire 100 milioni.
        2. Le detrazioni dall'imposta lorda previste dagli articoli 12, 13-bis e 13-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applicano. Rimangono applicabili le detrazioni previste dall'articolo 13 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.


Art. 7.

        1. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, può optare per l'applicazione dell'imposta ai sensi delle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando l'applicazione delle disposizioni della presente legge nei confronti dei soggetti che non abbiano effettuato tale opzione.
        2. L'opzione di cui al comma 1 del presente articolo si effettua mediante presentazione della dichiarazione annuale individuale ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
        3. Qualora l'imposta sia applicata ai sensi delle disposizioni della presente legge, la notifica degli atti indicati nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, deve essere effettuata collettivamente presso la residenza indicata nel comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, con eccezione degli atti di irrogazione delle sanzioni, i quali devono essere effettuati individualmente presso la stessa residenza.
        4. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, il cui reddito complessivo sia compreso tra lire 100 milioni e lire 120 milioni in luogo dell'applicazione dell'imposta ai sensi delle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare per l'applicazione dell'imposta ai sensi delle disposizioni della presente legge, relativamente al reddito complessivo di lire 100 milioni, applicandosi, sul residuo ammontare di reddito, l'aliquota prevista dall'articolo 11, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Nel caso di opzione sono esclusivamente applicabili le deduzioni e detrazioni previste dalla presente legge.
        5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



Frontespizio Relazione