XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1290




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riproduce il contenuto della proposta di legge presentata nella scorsa legislatura dai deputati Valducci ed altri (A.C. n. 7640, della XIII legislatura).
        Con la presente proposta di legge si intende fare chiarezza in merito alla corretta applicazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in quanto l'attuale quadro normativo a livello nazionale presenta aspetti tecnici e giuridici che necessitano di urgenti interventi finalizzati a dare corretta applicazione alla citata normativa comunitaria, risalente ad oltre vent'anni fa, come anche evidenziato da specifiche sentenze della Corte costituzionale atteso, tuttavia, che le stesse non sembrano essere conformi al corretto spirito delle normative a livello comunitario.
        Per inquadrare correttamente il problema, giova ricordare che la citata direttiva 79/409/CEE - cosiddetta "direttiva sugli uccelli" - si prefigge la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi, naturalmente allo stato selvatico, ma prevede che alcune specie possano essere normalmente cacciate, nel quadro della legislazione nazionale dei singoli Paesi membri, a seconda del loro reale livello di popolazione, della distribuzione geografica e del loro tasso di riproduzione.
        Inoltre, tra i "considerando" che precedono il testo della direttiva stessa, il Consiglio esplicitamente riconosce la necessità di prevedere deroghe alle misure di conservazione proposte dalla stessa direttiva, tenendo conto dell'importanza economica, sociale ed anche ricreativa che possono avere talune situazioni particolari. Vale a dire che, nonostante il prioritario ed irrinunciabile obiettivo di conservazione, il legislatore comunitario è consapevole dell'esigenza, in taluni casi, di preventivare interventi per attuare prelievi di alcune specie e contenerne il livello di popolazione poiché potenzialmente "dannose" per l'uomo o l'ambiente, o per esigenze di tipo scientifico, culturale e sociale.
        Per questo, l'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE prevede esplicitamente che ogni Stato membro ha il diritto, in determinate circostanze, di concedere una deroga specifica rispetto alla protezione di una specie selvatica.
        Nello specifico, il comma 1, lettera a), del citato articolo 9, espressamente prevede che si possa derogare al regime di conservazione al fine di prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque, mentre le lettere b) e c) del medesimo comma 1 contemplano i casi in cui è necessario tutelare la salute e la sicurezza pubblica, la sicurezza aerea, la ricerca e le tradizioni locali.
        A livello comunitario il quadro legislativo lascia ampie possibilità di azione ai singoli Paesi membri, configurando nel prelievo in deroga uno strumento di difesa rispetto a pericoli di carattere ecologico, economico e sanitario, nonché un mezzo di considerazione dei bisogni culturali e tradizionali della collettività europea. Tanto che negli altri Paesi membri dell'Unione europea il ricorso alle deroghe di vario tipo non costituisce alcun problema (si veda il rapporto della Commissione europea per gli anni 1993, 1994, 1995).
        Per diverse motivazioni, invece, tutto ciò in Italia non riesce a trovare corretta applicazione, con grandi problemi di ordine economico, determinati soprattutto dagli ingenti danni prodotti alle colture agricole da alcune specie al momento non prelevabili dal punto di vista cinegetico, nonché di ordine sociale, atteso che al mondo venatorio italiano non è consentito praticare razionali forme di caccia ad alcune specie selvatiche e, quindi, di mantenere quelle tradizioni e costumanze nonché quelle esigenze ricreative e culturali che proprio la citata direttiva comunitaria, con lo strumento delle deroghe, vorrebbe invece tutelare.
        Infatti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1997, relativo alla modificazione dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992, sono state escluse anche alcune specie particolarmente dannose per l'agricoltura, quali, ad esempio, i passeri e lo storno.
        Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1997, veniva poi regolamentato il prelievo in deroga, affermando che si trattava di materia di competenza nazionale e non regionale, prevedendo anche che non potessero essere i cacciatori ad attuarlo, bensì solo gli agenti di vigilanza appositamente autorizzati dall'ente pubblico e solo per le specie effettivamente dannose per le colture agricole (ma l'esperienza ha dimostrato tutti i limiti di questa interpretazione che non consente un reale controllo di tali specie e quindi non assicura nessuna tutela alle imprese agricole).
        Le regioni dotate di leggi proprie, quindi, ricorrevano alla Corte costituzionale contro le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, e la conseguente sentenza, resa nota il 14 maggio 1999, da una parte invalidava il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, accogliendo alcune motivazioni delle regioni ma, dall'altra, dichiarava anche l'illegittimità costituzionale di alcune leggi regionali sottoposte al suo esame per il preciso iter legislativo così attuato, riconoscendo il prelievo in deroga una materia di competenza non delle regioni, a meno che uno specifico provvedimento non le delegasse direttamente, sviluppando una interpretazione sotto molteplici aspetti al di fuori delle finalità proprie della normativa europea che richiede interventi meno complessi e di facile e puntuale attuazione.
        Si è creata, così, una situazione dì "vuoto normativo" che ancora oggi perdura e, nonostante tutti gli sforzi fatti dal mondo venatorio unitamente a quello agricolo, si attende ancora un provvedimento che, una volta per tutte, risolva la questione "delegando" le regioni ad applicare il prelievo in deroga secondo le previsioni dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, perfezionando così il quadro delle competenze in materia faunistico-venatoria già ad esse trasferite dal livello nazionale.
        Si sottolinea, infine, che questa posizione bandisce qualsiasi "aspetto di parte", ma è basata unicamente su serie motivazioni ed argomentazioni scientifiche e tecniche, garantendo il rispetto dei princìpi di tutela, di conservazione dell'ambiente e di razionale utilizzazione delle risorse naturali a cui tutti teniamo nel rispetto della normativa comunitaria.
        Per queste ragioni la presente proposta di legge rappresenta una puntuale trasposizione nel diritto interno delle disposizioni dettate dalla direttiva 79/409/CEE, da oltre vent'anni in attesa di completo recepimento.




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