XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1290
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
riproduce il contenuto della proposta di legge presentata
nella scorsa legislatura dai deputati Valducci ed altri (A.C.
n. 7640, della XIII legislatura).
Con la presente proposta di legge si intende fare
chiarezza in merito alla corretta applicazione della direttiva
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in quanto
l'attuale quadro normativo a livello nazionale presenta
aspetti tecnici e giuridici che necessitano di urgenti
interventi finalizzati a dare corretta applicazione alla
citata normativa comunitaria, risalente ad oltre vent'anni fa,
come anche evidenziato da specifiche sentenze della Corte
costituzionale atteso, tuttavia, che le stesse non sembrano
essere conformi al corretto spirito delle normative a livello
comunitario.
Per inquadrare correttamente il problema, giova ricordare
che la citata direttiva 79/409/CEE - cosiddetta "direttiva
sugli uccelli" - si prefigge la conservazione di tutte le
specie di uccelli viventi, naturalmente allo stato selvatico,
ma prevede che alcune specie possano essere normalmente
cacciate, nel quadro della legislazione nazionale dei singoli
Paesi membri, a seconda del loro reale livello di popolazione,
della distribuzione geografica e del loro tasso di
riproduzione.
Inoltre, tra i "considerando" che precedono il testo della
direttiva stessa, il Consiglio esplicitamente riconosce la
necessità di prevedere deroghe alle misure di conservazione
proposte dalla stessa direttiva, tenendo conto dell'importanza
economica, sociale ed anche ricreativa che possono avere
talune situazioni particolari. Vale a dire che, nonostante il
prioritario ed irrinunciabile obiettivo di conservazione, il
legislatore comunitario è consapevole dell'esigenza, in taluni
casi, di preventivare interventi per attuare prelievi di
alcune specie e contenerne il livello di popolazione poiché
potenzialmente "dannose" per l'uomo o l'ambiente, o per
esigenze di tipo scientifico, culturale e sociale.
Per questo, l'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE
prevede esplicitamente che ogni Stato membro ha il diritto, in
determinate circostanze, di concedere una deroga specifica
rispetto alla protezione di una specie selvatica.
Nello specifico, il comma 1, lettera a), del citato
articolo 9, espressamente prevede che si possa derogare al
regime di conservazione al fine di prevenire gravi danni alle
colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque,
mentre le lettere b) e c) del medesimo comma 1
contemplano i casi in cui è necessario tutelare la salute e la
sicurezza pubblica, la sicurezza aerea, la ricerca e le
tradizioni locali.
A livello comunitario il quadro legislativo lascia ampie
possibilità di azione ai singoli Paesi membri, configurando
nel prelievo in deroga uno strumento di difesa rispetto a
pericoli di carattere ecologico, economico e sanitario, nonché
un mezzo di considerazione dei bisogni culturali e
tradizionali della collettività europea. Tanto che negli altri
Paesi membri dell'Unione europea il ricorso alle deroghe di
vario tipo non costituisce alcun problema (si veda il rapporto
della Commissione europea per gli anni 1993, 1994, 1995).
Per diverse motivazioni, invece, tutto ciò in Italia non
riesce a trovare corretta applicazione, con grandi problemi di
ordine economico, determinati soprattutto dagli ingenti danni
prodotti alle colture agricole da alcune specie al momento non
prelevabili dal punto di vista cinegetico, nonché di ordine
sociale, atteso che al mondo venatorio italiano non è
consentito praticare razionali forme di caccia ad alcune
specie selvatiche e, quindi, di mantenere quelle tradizioni e
costumanze nonché quelle esigenze ricreative e culturali che
proprio la citata direttiva comunitaria, con lo strumento
delle deroghe, vorrebbe invece tutelare.
Infatti, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1997, relativo alla
modificazione dell'elenco delle specie cacciabili di cui
all'articolo 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992, sono
state escluse anche alcune specie particolarmente dannose per
l'agricoltura, quali, ad esempio, i passeri e lo storno.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 27 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1997, veniva poi
regolamentato il prelievo in deroga, affermando che si
trattava di materia di competenza nazionale e non regionale,
prevedendo anche che non potessero essere i cacciatori ad
attuarlo, bensì solo gli agenti di vigilanza appositamente
autorizzati dall'ente pubblico e solo per le specie
effettivamente dannose per le colture agricole (ma
l'esperienza ha dimostrato tutti i limiti di questa
interpretazione che non consente un reale controllo di tali
specie e quindi non assicura nessuna tutela alle imprese
agricole).
Le regioni dotate di leggi proprie, quindi, ricorrevano
alla Corte costituzionale contro le disposizioni di cui al
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
27 settembre 1997, e la conseguente sentenza, resa nota il 14
maggio 1999, da una parte invalidava il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, accogliendo
alcune motivazioni delle regioni ma, dall'altra, dichiarava
anche l'illegittimità costituzionale di alcune leggi regionali
sottoposte al suo esame per il preciso iter legislativo
così attuato, riconoscendo il prelievo in deroga una materia
di competenza non delle regioni, a meno che uno specifico
provvedimento non le delegasse direttamente, sviluppando una
interpretazione sotto molteplici aspetti al di fuori delle
finalità proprie della normativa europea che richiede
interventi meno complessi e di facile e puntuale
attuazione.
Si è creata, così, una situazione dì "vuoto normativo" che
ancora oggi perdura e, nonostante tutti gli sforzi fatti dal
mondo venatorio unitamente a quello agricolo, si attende
ancora un provvedimento che, una volta per tutte, risolva la
questione "delegando" le regioni ad applicare il prelievo in
deroga secondo le previsioni dell'articolo 9 della direttiva
79/409/CEE, perfezionando così il quadro delle competenze in
materia faunistico-venatoria già ad esse trasferite dal
livello nazionale.
Si sottolinea, infine, che questa posizione bandisce
qualsiasi "aspetto di parte", ma è basata unicamente su serie
motivazioni ed argomentazioni scientifiche e tecniche,
garantendo il rispetto dei princìpi di tutela, di
conservazione dell'ambiente e di razionale utilizzazione delle
risorse naturali a cui tutti teniamo nel rispetto della
normativa comunitaria.
Per queste ragioni la presente proposta di legge
rappresenta una puntuale trasposizione nel diritto interno
delle disposizioni dettate dalla direttiva 79/409/CEE, da
oltre vent'anni in attesa di completo recepimento.