XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1290
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano le modalità di esercizio delle deroghe
previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, nell'ambito dei princìpi
stabiliti dalla presente legge costituenti, altresì, norme
fondamentali di riforma economico-sociale.
2. Le deroghe di cui comma 1 possono essere disposte
soltanto quando non vi siano altre soluzioni soddisfacenti per
il raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 9
della citata direttiva 79/409/CEE e per periodi determinati
strettamente necessari al soddisfacimento delle ragioni che ne
hanno determinato l'adozione, sentito l'Istituto nazionale per
la fauna selvatica e gli osservatori faunistici venatori, ove
istituiti.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativamente al controllo
della fauna selvatica, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano dispongono le deroghe di cui all'articolo
9 della citata direttiva 79/409/CEE relativamente al proprio
territorio. Nell'ambito del territorio provinciale le deroghe
sono attuate dalle province secondo le modalità stabilite
dalla legge regionale.
4. Le deroghe di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 9 della citata direttiva 79/409/CEE sono
disposte sentito l'Istituto nazionale per fauna selvatica e
gli osservatori faunistici venatori, ove istituiti, e non
possono avere comunque ad oggetto specie per le quali sia
stata dichiarata la grave diminuzione della consistenza
numerica.
5. Il provvedimento di deroga di cui al presente articolo
deve specificare:
a) le specie oggetto del provvedimento;
b) i soggetti abilitati;
c) i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo
autorizzati;
d) le circostanze di tempo ed i luoghi del
prelievo;
e) la quantità dei capi prelevabili
complessivamente nell'intero periodo, in relazione alla
consistenza delle popolazioni di ciascuna specie, da parte dei
soggetti autorizzati con le modalità stabilite dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
f) i controlli e le forme di vigilanza cui il
prelievo è soggetto;
g) la motivazione, con riferimento alle ragioni
indicate al comma 1 dell'articolo 9 della citata direttiva
79/409/CEE.
6. Entro il 31 maggio di ogni anno ciascuna regione e
provincia autonoma trasmette alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica
nonché alle amministrazioni interessate una relazione
analitica sull'esercizio delle deroghe di cui alla presente
legge.