XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1290




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, nell'ambito dei princìpi stabiliti dalla presente legge costituenti, altresì, norme fondamentali di riforma economico-sociale.
        2. Le deroghe di cui comma 1 possono essere disposte soltanto quando non vi siano altre soluzioni soddisfacenti per il raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 9 della citata direttiva 79/409/CEE e per periodi determinati strettamente necessari al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e gli osservatori faunistici venatori, ove istituiti.
        3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativamente al controllo della fauna selvatica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono le deroghe di cui all'articolo 9 della citata direttiva 79/409/CEE relativamente al proprio territorio. Nell'ambito del territorio provinciale le deroghe sono attuate dalle province secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.
        4. Le deroghe di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della citata direttiva 79/409/CEE sono disposte sentito l'Istituto nazionale per fauna selvatica e gli osservatori faunistici venatori, ove istituiti, e non possono avere comunque ad oggetto specie per le quali sia stata dichiarata la grave diminuzione della consistenza numerica.
        5. Il provvedimento di deroga di cui al presente articolo deve specificare:

                a) le specie oggetto del provvedimento;
                b) i soggetti abilitati;

                c) i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati;

                d) le circostanze di tempo ed i luoghi del prelievo;

                e) la quantità dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie, da parte dei soggetti autorizzati con le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

                f) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto;

                g) la motivazione, con riferimento alle ragioni indicate al comma 1 dell'articolo 9 della citata direttiva 79/409/CEE.

        6. Entro il 31 maggio di ogni anno ciascuna regione e provincia autonoma trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica nonché alle amministrazioni interessate una relazione analitica sull'esercizio delle deroghe di cui alla presente legge.



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