XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1289




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riproduce il contenuto della proposta di legge presentata nella scorsa legislatura dai deputati Valducci ed altri (A.C. n. 7590, della XIII legislatura).
        Una impropria interpretazione dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) sta causando un contenzioso normativo di notevole rilevanza, atteso il comportamento corretto da parte di quanti trasportano, nell'attraversamento dei parchi e di altre aree protette, armi da sparo per uso venatorio, scariche e in custodia. Tale comportamento è perfettamente rispondente al dettato di cui all'articolo 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", anche in relazione alla evidente successione nel tempo delle leggi citate.
        Per un non conforme adeguamento legislativo, al citato articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 394 del 1991, non si parla di "trasporto" ma di "introduzione". Ovviamente il termine "trasporto" assorbe in modo onnicomprensivo il comportamento del singolo sia a piedi che con qualsiasi mezzo di locomozione, poiché il legislatore richiede unicamente che il trasporto rientri nelle cautele di messa in sicurezza dell'arma, prodisposta in modo da non ledere il bene protetto. A tale fine, non è tanto l'attraversamento temporaneo che rileva - ovviamente, lungo le vie di collegamento tra due zone non protette attraverso una protetta, oppure semplicemente per coloro che risiedono all'interno di quest'ultima e ne devono uscire - ma sono le modalità di sicurezza della non lesione del bene protetto che devono essere garantite, nel rispetto del diritto dei cittadini alla libera circolazione sul territorio nazionale. Pertanto si ritiene necessario, con la presente proposta di legge, chiarire il significato delle disposizioni recate dal citato articolo 11, comma 3, lettera f) della legge n. 394 del 1991, anche al fine di conformarlo a quanto stabilito dalla successiva legislazione in materia.




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