XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1289
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge
6 dicembre 1991, n. 394, il termine "introduzione" deve
intendersi quale trasporto di armi da sparo per uso venatorio
non scariche e non in custodia.