XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1289




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il termine "introduzione" deve intendersi quale trasporto di armi da sparo per uso venatorio non scariche e non in custodia.



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