XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1286
Onorevoli Colleghi! - Il codice penale, nell'ambito dei
delitti contro la personalità dello Stato, punisce con pene
particolarmente severe l'attentato alla vita, all'incolumità e
alla libertà personale del Presidente della Repubblica
(articolo 276) e dei Capi di Stati esteri (articolo 295)
nonché l'attentato per finalità terroristiche o di eversione
(articolo 280).
Le pene previste appaiono palesemente sproporzionate
rispetto a quelle stabilite dal titolo XII del libro II del
medesimo codice per analoghe condotte poste in essere nei
confronti di privati cittadini.
Basti pensare che per l'attentato alla vita del Presidente
della Repubblica - cui è equiparato, in virtù dei Patti
lateranensi, il Sommo Pontefice - è prevista la pena
dell'ergastolo anche nel caso in cui in concreto non sia
derivata alla persona offesa alcuna lesione, mentre ad esempio
per il tentato omicidio nei confronti di un privato cittadino
è prevista la reclusione da sette a sedici anni (articolo 56
del codice penale) e per l'omicidio da ventuno a ventiquattro
anni (articolo 575 del codice penale).
La presente proposta di legge - che prevede l'abrogazione
degli articoli 276, 280 e 295 del codice penale e la
trasformazione delle fattispecie in essi contemplate in una
specifica circostanza aggravante del delitto di omicidio
previsto dall'articolo 575 - risponde all'esigenza di
rimuovere tale situazione.