XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1286
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli articoli 276, 280 e 295 del codice penale sono
abrogati.
Art. 2.
1. All'articolo 577 del codice penale è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"La pena è altresì della reclusione da ventiquattro a
trenta anni se il fatto è commesso per finalità di terrorismo
o di eversione dell'ordine democratico ovvero nei confronti
del Presidente della Repubblica o di un Capo di Stato
estero".