XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1286




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli articoli 276, 280 e 295 del codice penale sono abrogati.


Art. 2.

        1. All'articolo 577 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "La pena è altresì della reclusione da ventiquattro a trenta anni se il fatto è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ovvero nei confronti del Presidente della Repubblica o di un Capo di Stato estero".



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