XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1285




        Onorevoli Colleghi! - La diffusione di notizie relative ad abusi e atti di violenza commessi nei confronti di cittadini somali da parte di militari italiani impegnati, nell'ambito della missione internazionale di pace in Somalia, nel corso dell'operazione Ibis, rende necessaria l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta al fine di accertare la fondatezza di tali notizie - alcune, infatti, si sono rivelate infondate, ma altre hanno purtroppo trovato drammatici riscontri - e di individuare le eventuali responsabilità a livello politico e militare.
        Ciò dovrà avvenire sia accertando se istruzioni, ordini o disposizioni provenienti dalle autorità politiche o militari possano aver dato luogo o comunque favorito il verificarsi di comportamenti illeciti; sia verificando l'esistenza o meno di eventuali condotte omissive, in particolare con riferimento ai doveri di vigilanza e controllo; sia, infine, analizzando i criteri di reclutamento, addestramento e formazione del personale impegnato nelle missioni in Somalia.
        Sarà inoltre compito della Commissione indagare sulle cause della mancata tempestiva individuazione e segnalazione all'autorità giudiziaria dei militari responsabili degli episodi in questione.
        La necessità di tali accertamenti si impone nell'interesse stesso delle Forze armate: esse sono infatti impegnate, e lo saranno prevedibilmente anche in futuro, nell'ambito di missioni internazionali analoghe a quella somala, e anzi in simili frangenti il nostro Paese sembra destinato ad assumere un peso crescente sia sul piano politico che su quello militare, come testimonia il ruolo assunto dall'Italia, su mandato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nella crisi albanese.
        Tutto ciò rende ancora più urgente un'inchiesta che consenta di fare piena luce non tanto su singoli episodi, compito questo dell'autorità giudiziaria, quanto sulla condotta dei vertici militari e sulla mancata adozione di misure volte a prevenire, e se del caso a reprimere, condotte violente nei confronti della popolazione civile, quali quelle che si ipotizzano.
        Non è riuscita ad accertare l'effettivo svolgimento dei fatti che sarebbero accaduti in Somalia, né gli eventuali responsabili, la commissione governativa di inchiesta, istituita nella scorsa legislatura e presieduta dal professor Ettore Gallo, la quale, nonostante l'indubbio prestigio e la comprovata indipendenza delle personalità chiamate a farne parte, era sfornita di quei poteri coercitivi e di indagine che alla Commissione parlamentare sono invece attribuiti in virtù dell'articolo 82 della Costituzione.
        Coerentemente con tale norma costituzionale si propone che l'istituenda Commissione possa disporre, ove necessario, l'accompagnamento coattivo dei testimoni (articolo 3, comma 3) e che a questi ultimi siano estese le norme penali in materia di falsa testimonianza di cui all'articolo 372 del codice penale (articolo 3, comma 2).
        Al fine di attribuire alla Commissione maggiore autorevolezza si propone che la scelta del presidente non sia effettuata dalla Commissione stessa fra i propri membri, bensì dai presidenti delle Camere al di fuori di essa (articolo 2, comma 2). In tal modo si ritiene possa essere facilitata l'assunzione, da parte del presidente, di un ruolo di effettiva garanzia.
        Quanto ai rapporti tra la Commissione e l'autorità giudiziaria, a quest'ultima è attribuito il potere, da esercitare con decreto motivato, di negare la trasmissione di atti o documenti richiesti dalla Commissione (articolo 4, comma 2) e quest'ultima dovrà informare tempestivamente l'autorità giudiziaria delle eventuali notizie di reato acquisite nell'esercizio delle sue funzioni (articolo 3, comma 4).
        A tutela delle esigenze istruttorie di natura giudiziaria e della riservatezza delle persone coinvolte negli accertamenti è disciplinata la facoltà di apporre il segreto su determinati atti, segreto che dovrà comunque riguardare gli atti relativi ai procedimenti penali nella fase delle indagini preliminari (articolo 4, comma 4) e a tutela del quale è prevista l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale (articolo 4, comma 5).




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