XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1285
Onorevoli Colleghi! - La diffusione di notizie relative
ad abusi e atti di violenza commessi nei confronti di
cittadini somali da parte di militari italiani impegnati,
nell'ambito della missione internazionale di pace in Somalia,
nel corso dell'operazione Ibis, rende necessaria
l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta al
fine di accertare la fondatezza di tali notizie - alcune,
infatti, si sono rivelate infondate, ma altre hanno purtroppo
trovato drammatici riscontri - e di individuare le eventuali
responsabilità a livello politico e militare.
Ciò dovrà avvenire sia accertando se istruzioni, ordini o
disposizioni provenienti dalle autorità politiche o militari
possano aver dato luogo o comunque favorito il verificarsi di
comportamenti illeciti; sia verificando l'esistenza o meno di
eventuali condotte omissive, in particolare con riferimento ai
doveri di vigilanza e controllo; sia, infine, analizzando i
criteri di reclutamento, addestramento e formazione del
personale impegnato nelle missioni in Somalia.
Sarà inoltre compito della Commissione indagare sulle
cause della mancata tempestiva individuazione e segnalazione
all'autorità giudiziaria dei militari responsabili degli
episodi in questione.
La necessità di tali accertamenti si impone nell'interesse
stesso delle Forze armate: esse sono infatti impegnate, e lo
saranno prevedibilmente anche in futuro, nell'ambito di
missioni internazionali analoghe a quella somala, e anzi in
simili frangenti il nostro Paese sembra destinato ad assumere
un peso crescente sia sul piano politico che su quello
militare, come testimonia il ruolo assunto dall'Italia, su
mandato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nella crisi
albanese.
Tutto ciò rende ancora più urgente un'inchiesta che
consenta di fare piena luce non tanto su singoli episodi,
compito questo dell'autorità giudiziaria, quanto sulla
condotta dei vertici militari e sulla mancata adozione di
misure volte a prevenire, e se del caso a reprimere, condotte
violente nei confronti della popolazione civile, quali quelle
che si ipotizzano.
Non è riuscita ad accertare l'effettivo svolgimento dei
fatti che sarebbero accaduti in Somalia, né gli eventuali
responsabili, la commissione governativa di inchiesta,
istituita nella scorsa legislatura e presieduta dal professor
Ettore Gallo, la quale, nonostante l'indubbio prestigio e la
comprovata indipendenza delle personalità chiamate a farne
parte, era sfornita di quei poteri coercitivi e di indagine
che alla Commissione parlamentare sono invece attribuiti in
virtù dell'articolo 82 della Costituzione.
Coerentemente con tale norma costituzionale si propone che
l'istituenda Commissione possa disporre, ove necessario,
l'accompagnamento coattivo dei testimoni (articolo 3, comma 3)
e che a questi ultimi siano estese le norme penali in materia
di falsa testimonianza di cui all'articolo 372 del codice
penale (articolo 3, comma 2).
Al fine di attribuire alla Commissione maggiore
autorevolezza si propone che la scelta del presidente non sia
effettuata dalla Commissione stessa fra i propri membri, bensì
dai presidenti delle Camere al di fuori di essa (articolo 2,
comma 2). In tal modo si ritiene possa essere facilitata
l'assunzione, da parte del presidente, di un ruolo di
effettiva garanzia.
Quanto ai rapporti tra la Commissione e l'autorità
giudiziaria, a quest'ultima è attribuito il potere, da
esercitare con decreto motivato, di negare la trasmissione di
atti o documenti richiesti dalla Commissione (articolo 4,
comma 2) e quest'ultima dovrà informare tempestivamente
l'autorità giudiziaria delle eventuali notizie di reato
acquisite nell'esercizio delle sue funzioni (articolo 3, comma
4).
A tutela delle esigenze istruttorie di natura giudiziaria
e della riservatezza delle persone coinvolte negli
accertamenti è disciplinata la facoltà di apporre il segreto
su determinati atti, segreto che dovrà comunque riguardare gli
atti relativi ai procedimenti penali nella fase delle indagini
preliminari (articolo 4, comma 4) e a tutela del quale è
prevista l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale
(articolo 4, comma 5).