XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1285
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della Commissione).
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla
condotta dei militari italiani partecipanti alle operazioni
multinazionali di pace in Somalia condotte fra il 1992 e il
1995, di seguito denominata "Commissione", con il compito di
indagare:
a) sulla fondatezza delle notizie concernenti
abusi e atti di violenza commessi dai militari italiani nei
confronti di cittadini somali ed, eventualmente, sulle cause
della mancata tempestiva individuazione e denuncia
all'autorità giudiziaria dei responsabili di tali atti e
abusi;
b) sulle eventuali responsabilità del Governo, del
Ministero degli affari esteri e del Ministero della difesa in
relazione agli indirizzi e alle disposizioni che possano aver
favorito il verificarsi dei fatti di cui alla lettera a)
e alla mancata adozione di provvedimenti volti a prevenire
tali fatti;
c) sulle eventuali responsabilità delle autorità
militari in relazione alle istruzioni, agli ordini e alle
condotte omissive o negligenti che possano avere favorito il
verificarsi dei fatti di cui alla lettera a) e alla
mancata adozione di provvedimenti volti a prevenire tali
fatti, anche con riferimento alle modalità di reclutamento, di
addestramento e di formazione dei militari impegnati nelle
operazioni;
d) sulle eventuali responsabilità del Governo e
delle autorità militari in relazione alla mancata tempestiva
individuazione e denuncia all'autorità giudiziaria dei
militari responsabili dei fatti di cui alla lettera
a).
Art. 2.
(Composizione della Commissione).
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in
proporzione al numero dei componenti di ciascun gruppo
parlamentare, in modo che sia comunque assicurata la presenza
di un membro per ciascun gruppo presente in almeno un ramo del
Parlamento.
2. Il presidente della Commissione è nominato con
determinazione congiunta del Presidente del Senato della
Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati tra i
membri dell'una o dell'altra Camera.
3. La Commissione elegge tra i propri membri due
vicepresidenti e due segretari.
Art. 3.
(Poteri della Commissione).
1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione, procede alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
2. Si applicano gli articoli 366 e 372 del codice
penale.
3. La Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo
delle persone da essa convocate e che non siano comparse,
salvo il caso di legittimo impedimento.
4. La Commissione segnala immediatamente alla competente
autorità giudiziaria i fatti di cui sia venuta a conoscenza
nell'esercizio delle sue funzioni e che possano costituire
notizia di reato.
Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti).
1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti
relativi a procedimenti penali, anche in deroga al divieto
stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, ed
a inchieste amministrative e parlamentari.
2. L'autorità giudiziaria, qualora per esigenze
istruttorie ritenga di non poter trasmettere gli atti
richiesti dalla Commissione ai sensi del comma 1, rigetta la
richiesta con decreto motivato, soggetto a revoca ove vengano
meno le esigenze che hanno determinato il diniego.
3. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2, alla
Commissione non può essere opposto il segreto funzionale o
d'ufficio.
4. La Commissione stabilisce gli atti e i documenti dei
quali è vietata la divulgazione. E' in ogni caso vietata la
divulgazione degli atti e dei documenti relativi a
procedimenti penali nella fase delle indagini preliminari.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque rivela o diffonde in tutto o in parte, anche per
riassunto, gli atti e i documenti di cui al comma 4, o ne
agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito ai sensi
dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 5.
(Organizzazione interna).
1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che
ritenga necessarie. In ogni caso la Commissione può avvalersi
di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.
2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche salvo che la
Commissione stessa disponga diversamente, ai sensi del proprio
regolamento.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.
Art. 6.
(Relazione conclusiva).
1. La Commissione riferisce alle Camere entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Alla relazione sono allegati i verbali delle sedute e
gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione, salvo
quelli di cui sia vietata la divulgazione ai sensi
dell'articolo 4, comma 4.
3. E' ammessa la presentazione di relazioni di
minoranza.