XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1285




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione della Commissione).

        1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condotta dei militari italiani partecipanti alle operazioni multinazionali di pace in Somalia condotte fra il 1992 e il 1995, di seguito denominata "Commissione", con il compito di indagare:

            a) sulla fondatezza delle notizie concernenti abusi e atti di violenza commessi dai militari italiani nei confronti di cittadini somali ed, eventualmente, sulle cause della mancata tempestiva individuazione e denuncia all'autorità giudiziaria dei responsabili di tali atti e abusi;

            b) sulle eventuali responsabilità del Governo, del Ministero degli affari esteri e del Ministero della difesa in relazione agli indirizzi e alle disposizioni che possano aver favorito il verificarsi dei fatti di cui alla lettera a) e alla mancata adozione di provvedimenti volti a prevenire tali fatti;

            c) sulle eventuali responsabilità delle autorità militari in relazione alle istruzioni, agli ordini e alle condotte omissive o negligenti che possano avere favorito il verificarsi dei fatti di cui alla lettera a) e alla mancata adozione di provvedimenti volti a prevenire tali fatti, anche con riferimento alle modalità di reclutamento, di addestramento e di formazione dei militari impegnati nelle operazioni;

            d) sulle eventuali responsabilità del Governo e delle autorità militari in relazione alla mancata tempestiva individuazione e denuncia all'autorità giudiziaria dei militari responsabili dei fatti di cui alla lettera a).

Art. 2.

(Composizione della Commissione).

        1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti di ciascun gruppo parlamentare, in modo che sia comunque assicurata la presenza di un membro per ciascun gruppo presente in almeno un ramo del Parlamento.
        2. Il presidente della Commissione è nominato con determinazione congiunta del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati tra i membri dell'una o dell'altra Camera.
        3. La Commissione elegge tra i propri membri due vicepresidenti e due segretari.


Art. 3.

(Poteri della Commissione).

        1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        2. Si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.
        3. La Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo delle persone da essa convocate e che non siano comparse, salvo il caso di legittimo impedimento.
        4. La Commissione segnala immediatamente alla competente autorità giudiziaria i fatti di cui sia venuta a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni e che possano costituire notizia di reato.


Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

        1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti penali, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, ed a inchieste amministrative e parlamentari.
        2. L'autorità giudiziaria, qualora per esigenze istruttorie ritenga di non poter trasmettere gli atti richiesti dalla Commissione ai sensi del comma 1, rigetta la richiesta con decreto motivato, soggetto a revoca ove vengano meno le esigenze che hanno determinato il diniego.
        3. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2, alla Commissione non può essere opposto il segreto funzionale o d'ufficio.
        4. La Commissione stabilisce gli atti e i documenti dei quali è vietata la divulgazione. E' in ogni caso vietata la divulgazione degli atti e dei documenti relativi a procedimenti penali nella fase delle indagini preliminari.
        5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela o diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto, gli atti e i documenti di cui al comma 4, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.


Art. 5.

(Organizzazione interna).

        1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie. In ogni caso la Commissione può avvalersi di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.
        2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.
        3. Le sedute della Commissione sono pubbliche salvo che la Commissione stessa disponga diversamente, ai sensi del proprio regolamento.
        4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 6.

(Relazione conclusiva).

        1. La Commissione riferisce alle Camere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Alla relazione sono allegati i verbali delle sedute e gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione, salvo quelli di cui sia vietata la divulgazione ai sensi dell'articolo 4, comma 4.
        3. E' ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.



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