XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1282
Onorevoli Colleghi! - La Commissione difesa della
Camera dei deputati, nel corso della XIII legislatura, aveva
esaminato la proposta di legge atto Camera n. 4177,
apportandovi alcune modificazioni.
La proposta di legge era stata già approvata dal Senato
della Repubblica in un testo risultante dall'unificazione di
due progetti di legge presentati presso quel ramo del
Parlamento (atto Senato n. 44, Bertoni, Loreto, e atto Senato
n. 1065, Palombo). Presso la Commissione difesa l'esame si era
svolto anche sulle abbinate proposte di legge atti Camera nn.
1282 (Gasparri), 1661 (Giovanardi ed altri), 1908 (Benedetti
Valentini, Neri), 2150 (Spini), vertenti sull'identica
materia, assumendo il testo trasmesso dal Senato della
Repubblica come testo base.
In ordine al testo definito dalla Commissione difesa, che
è ripresentato con le opportune modifiche, si rilevano i
seguenti profili.
La materia delle ricompense per meriti al valor civile è
regolata dalla legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante "Norme per
la concessione di ricompense al valore civile", che individua
(articolo 3) gli atti meritevoli di decorazione (anche alla
memoria) con medaglia d'oro, d'argento, di bronzo o con
attestato di pubblica benemerenza. Il comune denominatore di
tali atti è costituito dall'esposizione consapevole della
propria vita a un pericolo manifesto per fini degni di
pubblico onore. Le ricompense al valor civile possono essere
concesse anche a reparti militari, enti e corpi i cui membri
abbiano collettivamente acquisito le relative benemerenze.
La concessione del beneficio è subordinata alla
valutazione di una Commissione nominata con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, salvo che l'atto compiuto e la sua risonanza
palesemente dimostrino l'opportunità della ricompensa.
Le medaglie al valor civile vengono conferite con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, mentre l'attestato di pubblica benemerenza viene
concesso dal Ministro dell'interno.
E' prevista (articolo 12) l'attribuzione
dell'onorificenza, quando essa sia stata conferita alla
memoria, non solo ai congiunti aventi diritto al trattamento
di reversibilità, ma, in loro mancanza, anche al fratello o
alla sorella maggiori. Le normali disposizioni di legge sulle
successioni regolano invece la trasmissione del beneficio in
caso di morte del decorato successiva al conferimento. In data
6 novembre 1960 è stato emanato il regolamento di esecuzione
(decreto del Presidente della Repubblica n. 1616 del 1960)
della citata legge n. 13 del 1958.
Materia affine è quella regolata dalla legge 20 giugno
1956, n. 658, recante "Istituzione di una ricompensa al merito
civile", modificata dalla legge 15 febbraio 1965, n. 39,
recante "Modifiche alla legge 20 giugno 1956, n. 658, per la
istituzione di un attestato di benemerenza al merito
civile".
Tali leggi regolamentano la concessione di onorificenze a
chi abbia dimostrato eccezionale senso di abnegazione nel
soccorrere le persone bisognose o sofferenti. Identici sono i
tipi di onorificenze conferibili, e la citata Commissione di
cui alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, può proporre di
commutare una ricompensa al valor civile in un'onorificenza al
merito civile.
Il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, recante "Nuove
disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce
di guerra al valor militare", e successive modificazioni,
individua invece la tipologia degli atti che possono dare
luogo ad un'onorificenza al valor militare, e segnatamente
quegli atti di coraggio in imprese belliche, non richiesti dal
puro e semplice compimento del dovere che comportano un grave
rischio personale, e costituenti esempi da imitare. Il regio
decreto contempla la concessione di analogo riconoscimento
anche per atti della stessa specie compiuti in tempo di
pace.
La disciplina delle ricompense connesse a decorazioni al
valor militare è stata da ultimo modificata, e i relativi
assegni rivalutati, dalla legge 27 giugno 1991, n. 199,
recante "Riordino e rivalutazione degli assegni straordinari
annessi alle decorazioni al valor militare".
La legge in questione ha disposto che, a decorrere dal 1^
luglio 1991, detti assegni straordinari, anche se conferiti in
tempo di pace, siano considerati esenti da ogni imposizione
fiscale e corrisposti nella misura annua indicata all'articolo
1 (lire 4.500.000 per la medaglia d'oro, lire 800.000 per
quella d'argento, lire 250.000 per la medaglia di bronzo, lire
150.000 per la croce di guerra).
L'articolo 2 ha inoltre stabilito che, in caso di decorati
alla memoria o deceduti successivamente al conferimento del
beneficio, gli assegni siano devoluti ai congiunti aventi
diritto al trattamento di reversibilità. Resta ferma, in
mancanza di altri aventi diritto, la spettanza dell'assegno a
favore dei genitori, collaterali ed assimilati, ai sensi
dell'articolo 81 della legge 18 marzo 1968, n. 313.
La Commissione difesa aveva avviato l'esame della proposta
di legge atto Camera n. 4177 e di quelle ad essa abbinate il
28 ottobre 1997. Sul testo della proposta di legge n. 4177 si
sono registrati larghi consensi al punto che la Commissione,
nella medesima seduta, era pervenuta alla definizione di un
nuovo testo differente da quello approvato dal Senato della
Repubblica solo allo scopo di aggiornare la copertura
finanziaria.
Sul nuovo testo erano stati acquisiti i pareri favorevoli
delle Commissioni I e VI, nonché quello favorevole della V
Commissione a condizione che l'approvazione definitiva del
provvedimento intervenisse dopo l'approvazione della legge
finanziaria per il 1998.
Conseguentemente nella seduta del 2 dicembre 1997 era
stata avanzata richiesta di trasferimento in sede legislativa
del testo definito dalla Commissione.
Il Governo aveva comunicato solo il 6 ottobre 1998 il
proprio parere contrario al trasferimento di sede.
La Commissione aveva pertanto ritenuto di insistere sul
testo definito in precedenza, invitando la Commissione
bilancio a riesaminare il parere da essa espresso nel novembre
1997 alla luce della manovra finanziaria per il 1999. La
Commissione bilancio si era pronunciata con un parere
favorevole, condizionato all'aggiornamento della copertura
finanziaria e - analogamente al parere espresso nel novembre
1997 - al fatto che l'approvazione definitiva del
provvedimento intervenisse dopo l'approvazione della legge
finanziaria per il 1999.
Data la portata circoscritta dell'intervento normativo non
si erano rivelati necessari ulteriori adempimenti
istruttori.
La fine della XIII legislatura ha tuttavia impedito
l'approvazione definitiva della proposta di legge.
L'articolo 1 del testo della proposta di legge che si
propone prevede che, a decorrere dal 1^ gennaio 2002, gli
assegni straordinari di cui all'articolo 1 della legge n. 199
del 1991, esenti da imposizione fiscale, siano corrisposti
anche ai decorati al valor civile ai sensi della legge n. 13
del 1958.
L'articolo 2 estende gli assegni di cui all'articolo 1,
nella stessa misura e alle medesime condizioni, anche ai
congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilità, di
coloro che sono stati decorati alla memoria o di coloro che
sono deceduti successivamente al conferimento della
ricompensa.
L'articolo 3 individua la copertura degli oneri
finanziari, quantificati in lire 4 miliardi per il 2002 e lire
4,5 miliardi a decorrere dal 2003, a valere sullo stanziamento
iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.