XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1282
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 gli assegni
straordinari annessi alle decorazioni al valor militare, di
cui all'articolo 1 della legge 27 giugno 1991, n. 199, esenti
da imposizione fiscale, competono anche per le corrispondenti
decorazioni al valor civile.
Art. 2.
1. Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1 sono
devoluti, nella stessa misura ed alle medesime condizioni, in
favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di
reversibilità, dei decorati alla memoria o deceduti
successivamente al conferimento della ricompensa.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 4.000 milioni per il 2002 e a lire 4.500
milioni annue a decorrere dal 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.