XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1282




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare, di cui all'articolo 1 della legge 27 giugno 1991, n. 199, esenti da imposizione fiscale, competono anche per le corrispondenti decorazioni al valor civile.


Art. 2.

        1. Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1 sono devoluti, nella stessa misura ed alle medesime condizioni, in favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilità, dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per il 2002 e a lire 4.500 milioni annue a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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