XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1278
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 16 della legge 30
luglio 1973, n. 477, di delega al Governo per l'emanazione di
norme sullo stato giuridico del personale direttivo,
ispettivo, docente e non docente della scuola, aveva previsto
che ai docenti per il cui insegnamento è richiesto o
consentito il diploma d'istruzione secondaria di secondo grado
ma che risultavano inquadrati nel ruolo B (ora tabella C),
cioè nei ruoli di docenti laureati, ed ai docenti che per gli
stessi insegnamenti erano iscritti nelle graduatorie ad
esaurimento ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 25
luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, (cosiddette
"leggi speciali"), era riconosciuto il diritto
all'inquadramento nel ruolo dei docenti di materie per le
quali è richiesto il diploma di laurea.
Il legislatore, con il decreto-legge 30 gennaio 1976, n.
13, convertito, con modificazioni, della legge 30 marzo 1976,
n. 88, ha previsto all'articolo 17 che, in via transitoria,
fossero inquadrati nel ruolo di cui alla annessa tabella C,
quadro I (cioè nel ruolo dei docenti laureati) i docenti
titolari di istituti e scuole di istruzione secondaria di
secondo grado ed artistica, e i docenti di materie per il cui
insegnamento era richiesto o consentito il diploma di
istruzione secondaria di secondo grado e già inquadrati nel
ruolo B, e che uguale diritto fosse riconosciuto a coloro che,
per gli stessi insegnamenti fossero iscritti nelle graduatorie
ad esaurimento ai sensi delle richiamate "leggi speciali".
L'interpretazione delle citate norme ha dato luogo ad un
notevole contenzioso: con decisione n. 331 del 1982 il
Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto ad essere
inquadrati nel ruolo di cui alla tabella C, quadro I
dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 13 del 1976,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 1976, dei
docenti di stenografia, dattilografia, e tecnico-pratici (cioè
di una delle categorie di docenti di scuola secondaria di
secondo grado per i quali non è richiesto il diploma di
laurea) inseriti in una delle citate "leggi speciali".
Dopo un parere negativo espresso dal Consiglio di Stato,
quest'ultimo, con decisione n. 323 del 1991, ha confermato il
diritto dei docenti di stenodattilografia e degli insegnanti
tecnico-pratici inseriti nelle graduatorie delle "leggi
speciali" all'inquadramento nel ruolo di cui alla richiamata
tabella C.
A tale decisione ne sono seguite numerosissime delle
stesso Consiglio di Stato che hanno confermato le
precedenti.
In virtù di tali decisioni un alto numero di docenti di
stenodattilografia e tecnico-pratici sono stati inquadrati
nell'ex VII livello.
Successivamente, a seguito di un parere negativo espresso
dal Consiglio di Stato su un ricorso straordinario, la
questione è stata rimessa all'adunanza plenaria sempre del
Consiglio di Stato, che ha dichiarato errata l'interpretazione
espressa sulle norme di cui agli articoli 13 e 17 del citato
decreto-legge 30 gennaio 1976 n. 88.
A seguito delle molte pronunce del Consiglio di Stato, una
parte dei docenti di stenodattilografia e tecnico-pratici,
inseriti nella graduatorie "speciali", sono stati inquadrati
nell'ex VII livello con provvedimenti irrevocabili e
immodificabili, creando una assurda discriminazione tra
docenti che espletano qualitativamente e quantitativamente le
stesse funzioni, anche all'interno dei singoli istituti
scolastici.
Lo stesso Consiglio di Stato in seduta plenaria ha
riconosciuto che la diversa opinione espressa dalla VI sezione
del Consiglio di Stato era "in parte dovuta ad una non felice
tecnica legislativa, che relega all'ultimo comma dell'articolo
(articolo 17 del citato decreto-legge n. 13 del 1976,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 1976) un
principio generale che avrebbe dovuto essere enunciato
immediatamente e al quale avrebbero dovuto far seguito le
norme transitorie di salvaguardia".
La presente proposta di legge ha lo scopo di sanare questa
discriminazione e di cancellare le ingiuste disparità.
Al riguardo si ricorda che nella Valle d'Aosta i predetti
docenti risultano inquadrati nel ruolo B (VII livello) dal 1^
gennaio 1970, ai sensi della legge regionale 30 luglio 1970,
n. 15.