XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1278
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I docenti di stenodattilografia e tecnico-pratici che
sono stati iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi
delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, e 25 luglio 1966, n. 603,
e successive modificazioni, o che avevano titolo alla
iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento previste dalla
legge 6 dicembre 1971, n. 1074, e successive modificazioni,
che prestano servizio in istituti di istruzione secondaria di
secondo grado o vi prestavano servizio all'atto del
collocamento in quiescenza, sono inquadrati con decorrenza
dalla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo
di cui alla tabella C, quadro I, allegata al decreto-legge 30
gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 marzo 1976, n. 88.