XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1277




        Onorevoli Colleghi! - L'argomento della presente proposta di legge è tornato di grande attualità e presenta ancora un'urgenza ed una validità indubbie. Il periodo storico all'inizio degli anni novanta è stato caratterizzato da un'ondata di misure giudiziarie, spesso riguardanti la limitazione della libertà personale. Tra le persone che hanno subìto particolari danni vi sono dipendenti pubblici di vario grado che, in notevole numero, sono stati oggetto di azioni giudiziarie. Solo ora, a distanza di anni dai fatti, ci si rende conto, dopo la celebrazione dei processi, che, in molti casi, tali iniziative giudiziarie sono risultate infondate, perché temerarie. D'altronde, non si tratta di pure ipotesi, ma di constatazioni basate su fatti evidenti che risultano non solo da clamorosi ribaltamenti in appello o da annullamenti della Suprema Corte, ma dalle condanne sempre più frequenti della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo all'Italia per la durata dei processi, che supera, ormai, con cronicità, ogni ragionevole limite. Per ridurre i ricorsi della Corte di Strasburgo contro lo Stato italiano, il Parlamento ha introdotto nel nostro ordinamento nella scorsa legislatura, la legge 24 marzo 2001, n. 89 ("legge Pinto"); e, intanto, migliaia di ricorsi sono stati trasferiti alle nostre corti d'appello. Il risultato rischia, dunque, di essere antitetico alla utile previsione, così portando ad ulteriori blocchi dei procedimenti instaurati ai sensi della predetta legge n. 89 del 2001. Questi ricorsi portano ad ulteriori periodi di attesa, ben superiori ai quattro mesi indicati dalla legge come arco temporale nell'ambito del quale deve essere decisa la riparazione per il prolungarsi del processo oltre ogni ragionevole durata.
        Considerato, pertanto, che dipendenti pubblici, dirigenti o non, sono stati oggetto di procedimenti penali, che, per il protrarsi delle relative inchieste, hanno comportato la sospensione dal servizio attivo degli stessi per anni; che nei loro confronti sono state applicate sospensioni di legge facoltative e cautelari ai sensi dell'articolo 91 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; che in caso di sentenza assolutoria, benché al dipendente pubblico siano corrisposti tutti gli arretrati di stipendio, tale misura non costituisce, certo, un indennizzo adeguato per il danno subìto; considerato, infine, che il dipendente ha subìto un'ingiusta interruzione della sua carriera ed un'indebita lesione della sua onorabilità umana e professionale, sottoponiamo alla vostra approvazione, quindi, la presente proposta di legge, con un'ultima considerazione essenziale: tutto può essere riparato in maniera più o meno soddisfacente; mai il tempo trascorso con riguardo alla carriera. Trovarsi fuori limiti di età massima per fatto dipendente da ingiustizia altrui deve consentire una deroga di giustizia. Se il dipendente, oltre l'età consentita per tutti gli altri che non hanno subìto il torto dell'ingiustizia, risulta idoneo a svolgere il proprio incarico e per il periodo sottrattogli, egli deve essere riammesso sino all'esaurimento del tempo ordinario, con ciò intendendo il percorso senza ingiuste interruzioni. Ove non ricorressero le condizioni, sarà collocato a riposo come richiedono le leggi ordinarie.




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