XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1277
Onorevoli Colleghi! - L'argomento della presente
proposta di legge è tornato di grande attualità e presenta
ancora un'urgenza ed una validità indubbie. Il periodo storico
all'inizio degli anni novanta è stato caratterizzato da
un'ondata di misure giudiziarie, spesso riguardanti la
limitazione della libertà personale. Tra le persone che hanno
subìto particolari danni vi sono dipendenti pubblici di vario
grado che, in notevole numero, sono stati oggetto di azioni
giudiziarie. Solo ora, a distanza di anni dai fatti, ci si
rende conto, dopo la celebrazione dei processi, che, in molti
casi, tali iniziative giudiziarie sono risultate infondate,
perché temerarie. D'altronde, non si tratta di pure ipotesi,
ma di constatazioni basate su fatti evidenti che risultano non
solo da clamorosi ribaltamenti in appello o da annullamenti
della Suprema Corte, ma dalle condanne sempre più frequenti
della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo all'Italia per
la durata dei processi, che supera, ormai, con cronicità, ogni
ragionevole limite. Per ridurre i ricorsi della Corte di
Strasburgo contro lo Stato italiano, il Parlamento ha
introdotto nel nostro ordinamento nella scorsa legislatura, la
legge 24 marzo 2001, n. 89 ("legge Pinto"); e, intanto,
migliaia di ricorsi sono stati trasferiti alle nostre corti
d'appello. Il risultato rischia, dunque, di essere antitetico
alla utile previsione, così portando ad ulteriori blocchi dei
procedimenti instaurati ai sensi della predetta legge n. 89
del 2001. Questi ricorsi portano ad ulteriori periodi di
attesa, ben superiori ai quattro mesi indicati dalla legge
come arco temporale nell'ambito del quale deve essere decisa
la riparazione per il prolungarsi del processo oltre ogni
ragionevole durata.
Considerato, pertanto, che dipendenti pubblici, dirigenti
o non, sono stati oggetto di procedimenti penali, che, per il
protrarsi delle relative inchieste, hanno comportato la
sospensione dal servizio attivo degli stessi per anni; che nei
loro confronti sono state applicate sospensioni di legge
facoltative e cautelari ai sensi dell'articolo 91 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3; che in caso di sentenza assolutoria,
benché al dipendente pubblico siano corrisposti tutti gli
arretrati di stipendio, tale misura non costituisce, certo, un
indennizzo adeguato per il danno subìto; considerato, infine,
che il dipendente ha subìto un'ingiusta interruzione della sua
carriera ed un'indebita lesione della sua onorabilità umana e
professionale, sottoponiamo alla vostra approvazione, quindi,
la presente proposta di legge, con un'ultima considerazione
essenziale: tutto può essere riparato in maniera più o meno
soddisfacente; mai il tempo trascorso con riguardo alla
carriera. Trovarsi fuori limiti di età massima per fatto
dipendente da ingiustizia altrui deve consentire una deroga di
giustizia. Se il dipendente, oltre l'età consentita per tutti
gli altri che non hanno subìto il torto dell'ingiustizia,
risulta idoneo a svolgere il proprio incarico e per il periodo
sottrattogli, egli deve essere riammesso sino all'esaurimento
del tempo ordinario, con ciò intendendo il percorso senza
ingiuste interruzioni. Ove non ricorressero le condizioni,
sarà collocato a riposo come richiedono le leggi ordinarie.