XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1277
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal
servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego a causa di
un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione
o di non luogo a procedere o con provvedimento di
archiviazione, anche se già collocato in quiescenza alla data
di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di
richiedere il prolungamento del rapporto di impiego, oltre i
limiti di età previsti dalla legge, per un periodo pari a
quello della durata complessiva della sospensione
ingiustamente subita.
2. Il pubblico dipendente al quale sia riconosciuto il
diritto di cui al comma 1 è collocato nel ruolo di
appartenenza, anche in soprannumero, con una qualifica o con
un grado pari a quello del collega o dei colleghi, aventi la
stessa qualifica o lo stesso grado o una qualifica o un grado
inferiori al momento dell'inizio del periodo di sospensione,
che, pur essendo meno anziani nella qualifica o nel grado,
abbiano conseguito, durante lo stesso periodo o dopo la sua
scadenza, una qualifica o un grado superiore. L'inquadramento
ha luogo in una posizione precedente a quella del collega o
dei colleghi che abbiano conseguito la qualifica o il grado
superiori. L'attribuzione delle funzioni corrispondenti è
riconosciuta al momento del verificarsi della prima vacanza,
con preferenza rispetto ad ogni altro dipendente. Gli effetti
economici dell'inquadramento decorrono dalla data del
conseguimento della qualifica o del grado superiori da parte
del collega meno anziano.
Art. 2.
1. Se il pubblico dipendente appartiene alla carriera
diplomatica, all'interessato deve essere corrisposto un
indennizzo commisurato all'entità dell'indennità di servizio
della quale egli è stato privato a seguito delle misure
giudiziarie assunte nei suoi confronti e delle successive
eventuali sospensioni adottate dall'amministrazione di
appartenenza nel rispetto del compimento del quadriennio
dell'incarico, ove sia intercorso proscioglimento o
assoluzione. Inoltre al predetto dipendente, qualora al
momento dell'interruzione della carriera mediante misura
giudiziaria fosse in servizio all'estero o in Italia in posto
di rilievo, l'amministrazione deve offrire un incarico di
uguale o superiore grado, importanza o funzione, se i fatti
penalmente addebitati risultano definiti da proscioglimento o
assoluzione.
2. Per il dipendente pubblico appartenente ad una carriera
diversa da quella di cui al comma 1, per la quale esistano
altri tipi di indennità di servizio fuori sede o accessoria,
l'indennizzo deve essere commisurato all'ammontare di tali
indennità e l'amministrazione di appartenenza deve altresì
offrire un incarico di uguale o superiore grado, importanza o
funzione, ai sensi del citato comma 1.
Art. 3.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche
nelle ipotesi in cui il procedimento penale che ha dato luogo
alla sospensione sia ancora in corso ove il dipendente
pubblico abbia, con esito positivo, esperito il procedimento
previsto dall'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e
sia stato emesso il decreto di cui al comma 6 del medesimo
articolo, ovvero sia inutilmente decorso il termine previsto
dallo stesso comma 6.
Art. 4.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano
anche nell'ipotesi in cui, al momento della emanazione della
sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere o del
provvedimento di archiviazione o di quello previsto
all'articolo 3, il pubblico dipendente sia stato già collocato
a riposo per limiti di età.
Art. 5.
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge sono posti a carico dei bilanci dell'amministrazione
statale o dell'ente ai quali il pubblico dipendente
apparteneva alla data della sospensione dal servizio, dalle
funzioni o, comunque, dall'impiego.