XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1277




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego a causa di un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere o con provvedimento di archiviazione, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di richiedere il prolungamento del rapporto di impiego, oltre i limiti di età previsti dalla legge, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita.
        2. Il pubblico dipendente al quale sia riconosciuto il diritto di cui al comma 1 è collocato nel ruolo di appartenenza, anche in soprannumero, con una qualifica o con un grado pari a quello del collega o dei colleghi, aventi la stessa qualifica o lo stesso grado o una qualifica o un grado inferiori al momento dell'inizio del periodo di sospensione, che, pur essendo meno anziani nella qualifica o nel grado, abbiano conseguito, durante lo stesso periodo o dopo la sua scadenza, una qualifica o un grado superiore. L'inquadramento ha luogo in una posizione precedente a quella del collega o dei colleghi che abbiano conseguito la qualifica o il grado superiori. L'attribuzione delle funzioni corrispondenti è riconosciuta al momento del verificarsi della prima vacanza, con preferenza rispetto ad ogni altro dipendente. Gli effetti economici dell'inquadramento decorrono dalla data del conseguimento della qualifica o del grado superiori da parte del collega meno anziano.


Art. 2.

        1. Se il pubblico dipendente appartiene alla carriera diplomatica, all'interessato deve essere corrisposto un indennizzo commisurato all'entità dell'indennità di servizio della quale egli è stato privato a seguito delle misure giudiziarie assunte nei suoi confronti e delle successive eventuali sospensioni adottate dall'amministrazione di appartenenza nel rispetto del compimento del quadriennio dell'incarico, ove sia intercorso proscioglimento o assoluzione. Inoltre al predetto dipendente, qualora al momento dell'interruzione della carriera mediante misura giudiziaria fosse in servizio all'estero o in Italia in posto di rilievo, l'amministrazione deve offrire un incarico di uguale o superiore grado, importanza o funzione, se i fatti penalmente addebitati risultano definiti da proscioglimento o assoluzione.
        2. Per il dipendente pubblico appartenente ad una carriera diversa da quella di cui al comma 1, per la quale esistano altri tipi di indennità di servizio fuori sede o accessoria, l'indennizzo deve essere commisurato all'ammontare di tali indennità e l'amministrazione di appartenenza deve altresì offrire un incarico di uguale o superiore grado, importanza o funzione, ai sensi del citato comma 1.


Art. 3.

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nelle ipotesi in cui il procedimento penale che ha dato luogo alla sospensione sia ancora in corso ove il dipendente pubblico abbia, con esito positivo, esperito il procedimento previsto dall'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e sia stato emesso il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, ovvero sia inutilmente decorso il termine previsto dallo stesso comma 6.


Art. 4.

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche nell'ipotesi in cui, al momento della emanazione della sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere o del provvedimento di archiviazione o di quello previsto all'articolo 3, il pubblico dipendente sia stato già collocato a riposo per limiti di età.


Art. 5.

        1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a carico dei bilanci dell'amministrazione statale o dell'ente ai quali il pubblico dipendente apparteneva alla data della sospensione dal servizio, dalle funzioni o, comunque, dall'impiego.



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