XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1276
Onorevoli Colleghi! - La legge 9 agosto 1954, n. 645,
contenente fra l'altro disposizioni sugli esoneri dal
pagamento delle tasse per gli istituti di istruzione media,
classica, scientifica, magistrale e tecnica, dispone
all'articolo 15 (Esoneri a favore di determinate
categorie):
"Sono esonerati dalle tasse scolastiche di cui alle
annesse tabelle, e dall'imposta di bollo, gli alunni e i
candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione
economica e rientrino in una delle seguenti categorie:
a) orfani di guerra, di caduti per la lotta della
liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti
per causa di servizio o di lavoro;
b) figli di mutilati o di invalidi di guerra o per
la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di
mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati
o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
c) ciechi civili.
Alla stessa condizione l'esonero è concesso a coloro che
siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la lotta
di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di
guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di
lavoro.
E' condizione per l'esonero il voto in condotta non
inferiore ad otto decimi.
Il beneficio dell'esonero previsto dal presente articolo è
sospeso per i ripetenti, tranne i casi di comprovata
infermità".
Come si evince dalla disposizione legislativa su
richiamata, la condizione per l'esonero dalle tasse
scolastiche non è solamente quella oggettiva della
appartenenza ad una delle categorie nel predetto articolo
indicate, ma anche quella della appartenenza a famiglie di
disagiata condizione economica, concetto relativo e
discrezionale, specie in tempi di variabilità dei fattori
economici.
Pertanto la condizione per l'esenzione è subordinata al
riconoscimento della disagiata condizione da parte delle
competenti autorità scolastiche e della amministrazione
finanziaria, ciò che importa un giudizio quanto mai soggettivo
e variabile sulla ammissibilità al beneficio.
Questo dovrebbe invece spettare per la sola condizione
della appartenenza alle categorie che hanno ben meritato verso
la Nazione, a prescindere da ogni altra considerazione e
valutazione, come avviene per altri benefìci e per la stessa
concessione dei trattamenti di pensione privilegiata.
A distanza di molti anni dalla emanazione della legge 9
agosto 1954, n. 645, ed in un'epoca come quella attuale in cui
ogni provvedimento dello Stato deve tendere a favorire al
massimo l'istruzione anche in ottemperanza ai princìpi
affermati dalla Costituzione della Repubblica con gli articoli
3 e 34 che assicurano parità di diritti a tutti i cittadini,
senza distinzione di condizioni personali o sociali, la
limitazione prevista dalla legge n. 645 del 1954 non ha
ragione di esistere e, pertanto, la norma del citato articolo
15 va modificata. Caratterizza la presente proposta
l'introduzione dei figli dei disoccupati con almeno sei mesi
di tale handicap sociale (perché tale è la mancanza di
lavoro!), del tutto ignorati dalla citata norma di cui si
chiede la modificazione, sebbene si espliciti il riguardo alle
"famiglie di disagiata condizione economica", senza concreti
interventi di sostegno.
Per le considerazioni su esposte, si ritiene doveroso
sottoporre al vostro esame la presente proposta di legge e si
confida che l'invocato provvedimento - il quale non comporta
rilevante onere finanziario per il bilancio dello Stato -
ottenga la sollecita approvazione del Parlamento.