XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1276




        Onorevoli Colleghi! - La legge 9 agosto 1954, n. 645, contenente fra l'altro disposizioni sugli esoneri dal pagamento delle tasse per gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, dispone all'articolo 15 (Esoneri a favore di determinate categorie):

        "Sono esonerati dalle tasse scolastiche di cui alle annesse tabelle, e dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie:

            a) orfani di guerra, di caduti per la lotta della liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;

            b) figli di mutilati o di invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;

            c) ciechi civili.

        Alla stessa condizione l'esonero è concesso a coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
        E' condizione per l'esonero il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.
        Il beneficio dell'esonero previsto dal presente articolo è sospeso per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità".
        Come si evince dalla disposizione legislativa su richiamata, la condizione per l'esonero dalle tasse scolastiche non è solamente quella oggettiva della appartenenza ad una delle categorie nel predetto articolo indicate, ma anche quella della appartenenza a famiglie di disagiata condizione economica, concetto relativo e discrezionale, specie in tempi di variabilità dei fattori economici.
        Pertanto la condizione per l'esenzione è subordinata al riconoscimento della disagiata condizione da parte delle competenti autorità scolastiche e della amministrazione finanziaria, ciò che importa un giudizio quanto mai soggettivo e variabile sulla ammissibilità al beneficio.
        Questo dovrebbe invece spettare per la sola condizione della appartenenza alle categorie che hanno ben meritato verso la Nazione, a prescindere da ogni altra considerazione e valutazione, come avviene per altri benefìci e per la stessa concessione dei trattamenti di pensione privilegiata.
        A distanza di molti anni dalla emanazione della legge 9 agosto 1954, n. 645, ed in un'epoca come quella attuale in cui ogni provvedimento dello Stato deve tendere a favorire al massimo l'istruzione anche in ottemperanza ai princìpi affermati dalla Costituzione della Repubblica con gli articoli 3 e 34 che assicurano parità di diritti a tutti i cittadini, senza distinzione di condizioni personali o sociali, la limitazione prevista dalla legge n. 645 del 1954 non ha ragione di esistere e, pertanto, la norma del citato articolo 15 va modificata. Caratterizza la presente proposta l'introduzione dei figli dei disoccupati con almeno sei mesi di tale handicap sociale (perché tale è la mancanza di lavoro!), del tutto ignorati dalla citata norma di cui si chiede la modificazione, sebbene si espliciti il riguardo alle "famiglie di disagiata condizione economica", senza concreti interventi di sostegno.
        Per le considerazioni su esposte, si ritiene doveroso sottoporre al vostro esame la presente proposta di legge e si confida che l'invocato provvedimento - il quale non comporta rilevante onere finanziario per il bilancio dello Stato - ottenga la sollecita approvazione del Parlamento.




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