XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1276




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il primo comma dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1954, n. 645, è sostituito dal seguente:

        "Sono esonerati dalle tasse scolastiche di cui alle annesse tabelle e dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie:

            a) orfani di guerra, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;

            b) figli di mutilati o di invalidi di guerra, di mutilati dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;

            c) figli di disoccupati, con iscrizione non inferiore a sei mesi nelle apposite liste;

            d) ciechi civili".



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