XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1274
Onorevoli Colleghi! - La Croce rossa italiana, in virtù
delle convenzioni internazionali ed in forza delle leggi
vigenti in Italia, dispone tra le sue componenti di un Corpo
militare, ausiliario delle Forze armate dello Stato.
In tempo di guerra il Corpo militare della Croce rossa
italiana ha lo scopo di contribuire con mezzi e personale
proprio allo sgombero, alla cura dei malati e feriti di guerra
ed, inoltre, a disimpegnare il servizio di ricerca e di
assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei
dispersi.
In tempo di pace, oltre ad attendere costantemente alla
preparazione del personale e dei materiali necessari per le
esigenze del tempo di guerra, concorre, attraverso il proprio
apparato di pronto intervento, al soccorso sanitario di massa
in caso di gravi emergenze. Sotto il simbolo della Croce rossa
italiana, nei conflitti armati dall'epoca del Risorgimento
alla guerra mondiale 1940-1943 e successiva guerra di
liberazione nazionale, nonché, laddove imprevedibili e
catastrofici eventi naturali hanno portato devastazione e
paura, il personale militare della Croce rossa italiana,
animato da nobili ideali di umana solidarietà, è sempre
intervenuto riscuotendo la meritata riconoscenza delle
popolazioni bisognose di aiuto e l'unanime ammirazione sia in
Italia che all'estero.
Lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento, il
trattamento economico e l'amministrazione del personale del
Corpo militare della Croce rossa italiana sono disciplinati
dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive
modificazioni.
In base agli articoli 29 e 249 del regio decreto 10
febbraio 1936, n. 484, gli iscritti nel Corpo militare della
Croce rossa italiana, ausiliario delle Forze armate dello
Stato, chiamati in servizio, sono militari sottoposti alle
norme del regolamento di disciplina militare e del codice
penale militare. I militari della Croce rossa italiana,
inoltre, quale ulteriore segno di soggezione alle leggi
militari ed alla giurisdizione militare indossano
sull'uniforme le stellette a cinque punte. Ai mancanti alle
chiamate disposte sono applicate le disposizioni penali
sancite per i militari dell'esercito. Il personale militare
della Croce rossa italiana, dopo la nomina, presta giuramento
di fedeltà alla Repubblica in conformità al regolamento di
disciplina militare e con le formalità stabilite dallo stesso
regolamento. Gli iscritti al personale militare della Croce
rossa italiana, quando prestano servizio, sono considerati
anche pubblici ufficiali.
L'organizzazione ed il funzionamento del Corpo militare
determinati in tempo di pace per il tempo di guerra dal
Ministero della difesa sono sovvenzionati dallo Stato.
Annualmente, infatti, lo stato di previsione del Ministero
della difesa prevede uno stanziamento a favore del Corpo
militare della Croce rossa italiana. Attualmente l'apparato
militare della Croce rossa italiana, sovvenzionato dal
Ministero della difesa, è costituito da oltre 300 militari
(ufficiali e sottufficiali) in servizio a tempo indeterminato
e da circa 40 mila militari (ufficiali e sottufficiali) in
congedo pronti ad essere mobilitati (chiamati in servizio)
laddove le esigenze lo richiedano. La caratteristica del Corpo
militare della Croce rossa italiana è data dalla possibilità
di attingere, dal serbatoio del congedo, il numero di uomini
necessari per mobilitare, ove necessario, unità (ospedali da
campo, treni ospedali, navi ospedali, reparti motorizzati di
soccorso, eccetera) per attendere ai propri compiti
istituzionali. Le pubbliche amministrazioni e le aziende
private sono obbligate a conservare l'impiego ai loro
dipendenti appartenenti al personale militare della Croce
rossa italiana chiamato in servizio.
La Croce rossa italiana per far fronte alle vacanze
organiche del personale civile dell'ente - nel corso di questi
ultimi anni - ha disposto il richiamo a tempo indeterminato di
circa 700 militari, traendoli dal serbatoio del congedo. La
Croce rossa civile ha facoltà di stipulare apposite
convenzioni con Stato, regioni o altri enti pubblici. La quasi
totalità dei 700 militari di cui trattasi è retribuita con i
fondi erogati dal Ministero della sanità. In totale ad oggi la
Croce rossa italiana ha richiamato in servizio attivo a tempo
indeterminato circa 1.000 militari. La gerarchia nei gradi del
personale militare della Croce rossa italiana e la
corrispondenza ai gradi dell'esercito è sancita dall'articolo
2 del regio decreto n. 484 del 1936 e dall'allegato A
all'articolo 3 del regolamento di disciplina militare di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n.
545. Il personale militare della Croce rossa italiana,
inoltre, ai sensi della normativa vigente, riceve un
trattamento economico analogo a quello dei pari grado delle
Forze armate dello Stato.
La normativa che concerne lo stato giuridico, il
reclutamento e l'avanzamento del personale militare della
Croce Rossa è stata varata nel 1936 (regio decreto n. 484 del
1936) e soltanto nel 1941 (legge n. 883 del 1941) e nel 1946
(decreto legislativo luogotenenziale n. 379 del 1946) si sono
registrate modifiche. Da oltre mezzo secolo la normativa del
personale militare della Croce rossa italiana, a differenza di
quanto avvenuto per le Forze armate, non è stata aggiornata e,
pertanto, sono venute a crearsi disparità di trattamento tra i
militari della Croce rossa italiana ed i parigrado delle Forze
armate. I militari della Croce rossa italiana sono stati
esclusi in questi ultimi cinquant'anni da qualsiasi
provvedimento migliorativo e di inquadramento giuridico,
inoltre non essendo destinatari di specifiche leggi - a
differenza dei pari grado in servizio nelle Forze armate - non
possono considerarsi in servizio permanente effettivo
(raggiungendo l'età del pensionamento come "trattenuti"), non
hanno un ruolo in servizio permanente, che preveda norme
chiare per l'avanzamento ed il reclutamento separando il
trattamento del personale in servizio da quello in congedo,
non beneficiando di alcuna forma di benessere o previdenza,
mentre hanno tutti i doveri (soggezione alle leggi penali
militari, ai regolamenti disciplinari militari, alla
giurisdizione militare) propri dei militari delle Forze armate
dello Stato di cui sono ausiliari ed al cui fianco operano.
Occorre, quindi, che i militari della Croce rossa italiana
vengano inquadrati in distinti ruoli in servizio permanente
che prevedano norme per l'alimentazione degli stessi e per
l'avanzamento degli appartenenti in analogia al personale
militare delle Forze armate. Il provvedimento non
comporterebbe particolare onere aggiuntivo a carico del
bilancio dello Stato (i servizi ausiliari della Croce rossa
italiana sono già sovvenzionati dallo Stato) in quanto si
tratta di "formalizzare" - nel rispetto delle norme vigenti -
la posizione di circa 1.000 militari (circa 300 dei quali
retribuiti con i fondi della Difesa e circa 700 retribuiti con
i fondi della Sanità) già in servizio da anni (in taluni casi
da oltre trent'anni) eliminando così omissioni che durano da
circa mezzo secolo.
La situazione normativa attualmente in vigore per il
personale militare della Croce rossa italiana mal si adatta
alle esigenze di ordine amministrativo, organizzativo ed
operativo del Corpo militare della Croce rossa italiana. Tale
realtà dimenticata nel corso degli anni - il legislatore non
ha previsto neanche organi di rappresentanza militare - ha
prodotto notevole malumore e disagio nel personale leso nei
più elementari diritti e produce numerose dispersioni di
energie utili sicuramente per l'espletamento di un servizio
così socialmente importante.