XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1274




        Onorevoli Colleghi! - La Croce rossa italiana, in virtù delle convenzioni internazionali ed in forza delle leggi vigenti in Italia, dispone tra le sue componenti di un Corpo militare, ausiliario delle Forze armate dello Stato.
        In tempo di guerra il Corpo militare della Croce rossa italiana ha lo scopo di contribuire con mezzi e personale proprio allo sgombero, alla cura dei malati e feriti di guerra ed, inoltre, a disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi.
        In tempo di pace, oltre ad attendere costantemente alla preparazione del personale e dei materiali necessari per le esigenze del tempo di guerra, concorre, attraverso il proprio apparato di pronto intervento, al soccorso sanitario di massa in caso di gravi emergenze. Sotto il simbolo della Croce rossa italiana, nei conflitti armati dall'epoca del Risorgimento alla guerra mondiale 1940-1943 e successiva guerra di liberazione nazionale, nonché, laddove imprevedibili e catastrofici eventi naturali hanno portato devastazione e paura, il personale militare della Croce rossa italiana, animato da nobili ideali di umana solidarietà, è sempre intervenuto riscuotendo la meritata riconoscenza delle popolazioni bisognose di aiuto e l'unanime ammirazione sia in Italia che all'estero.
        Lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento, il trattamento economico e l'amministrazione del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana sono disciplinati dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni.
        In base agli articoli 29 e 249 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, gli iscritti nel Corpo militare della Croce rossa italiana, ausiliario delle Forze armate dello Stato, chiamati in servizio, sono militari sottoposti alle norme del regolamento di disciplina militare e del codice penale militare. I militari della Croce rossa italiana, inoltre, quale ulteriore segno di soggezione alle leggi militari ed alla giurisdizione militare indossano sull'uniforme le stellette a cinque punte. Ai mancanti alle chiamate disposte sono applicate le disposizioni penali sancite per i militari dell'esercito. Il personale militare della Croce rossa italiana, dopo la nomina, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica in conformità al regolamento di disciplina militare e con le formalità stabilite dallo stesso regolamento. Gli iscritti al personale militare della Croce rossa italiana, quando prestano servizio, sono considerati anche pubblici ufficiali.
        L'organizzazione ed il funzionamento del Corpo militare determinati in tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa sono sovvenzionati dallo Stato. Annualmente, infatti, lo stato di previsione del Ministero della difesa prevede uno stanziamento a favore del Corpo militare della Croce rossa italiana. Attualmente l'apparato militare della Croce rossa italiana, sovvenzionato dal Ministero della difesa, è costituito da oltre 300 militari (ufficiali e sottufficiali) in servizio a tempo indeterminato e da circa 40 mila militari (ufficiali e sottufficiali) in congedo pronti ad essere mobilitati (chiamati in servizio) laddove le esigenze lo richiedano. La caratteristica del Corpo militare della Croce rossa italiana è data dalla possibilità di attingere, dal serbatoio del congedo, il numero di uomini necessari per mobilitare, ove necessario, unità (ospedali da campo, treni ospedali, navi ospedali, reparti motorizzati di soccorso, eccetera) per attendere ai propri compiti istituzionali. Le pubbliche amministrazioni e le aziende private sono obbligate a conservare l'impiego ai loro dipendenti appartenenti al personale militare della Croce rossa italiana chiamato in servizio.
        La Croce rossa italiana per far fronte alle vacanze organiche del personale civile dell'ente - nel corso di questi ultimi anni - ha disposto il richiamo a tempo indeterminato di circa 700 militari, traendoli dal serbatoio del congedo. La Croce rossa civile ha facoltà di stipulare apposite convenzioni con Stato, regioni o altri enti pubblici. La quasi totalità dei 700 militari di cui trattasi è retribuita con i fondi erogati dal Ministero della sanità. In totale ad oggi la Croce rossa italiana ha richiamato in servizio attivo a tempo indeterminato circa 1.000 militari. La gerarchia nei gradi del personale militare della Croce rossa italiana e la corrispondenza ai gradi dell'esercito è sancita dall'articolo 2 del regio decreto n. 484 del 1936 e dall'allegato A all'articolo 3 del regolamento di disciplina militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545. Il personale militare della Croce rossa italiana, inoltre, ai sensi della normativa vigente, riceve un trattamento economico analogo a quello dei pari grado delle Forze armate dello Stato.
        La normativa che concerne lo stato giuridico, il reclutamento e l'avanzamento del personale militare della Croce Rossa è stata varata nel 1936 (regio decreto n. 484 del 1936) e soltanto nel 1941 (legge n. 883 del 1941) e nel 1946 (decreto legislativo luogotenenziale n. 379 del 1946) si sono registrate modifiche. Da oltre mezzo secolo la normativa del personale militare della Croce rossa italiana, a differenza di quanto avvenuto per le Forze armate, non è stata aggiornata e, pertanto, sono venute a crearsi disparità di trattamento tra i militari della Croce rossa italiana ed i parigrado delle Forze armate. I militari della Croce rossa italiana sono stati esclusi in questi ultimi cinquant'anni da qualsiasi provvedimento migliorativo e di inquadramento giuridico, inoltre non essendo destinatari di specifiche leggi - a differenza dei pari grado in servizio nelle Forze armate - non possono considerarsi in servizio permanente effettivo (raggiungendo l'età del pensionamento come "trattenuti"), non hanno un ruolo in servizio permanente, che preveda norme chiare per l'avanzamento ed il reclutamento separando il trattamento del personale in servizio da quello in congedo, non beneficiando di alcuna forma di benessere o previdenza, mentre hanno tutti i doveri (soggezione alle leggi penali militari, ai regolamenti disciplinari militari, alla giurisdizione militare) propri dei militari delle Forze armate dello Stato di cui sono ausiliari ed al cui fianco operano.
        Occorre, quindi, che i militari della Croce rossa italiana vengano inquadrati in distinti ruoli in servizio permanente che prevedano norme per l'alimentazione degli stessi e per l'avanzamento degli appartenenti in analogia al personale militare delle Forze armate. Il provvedimento non comporterebbe particolare onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato (i servizi ausiliari della Croce rossa italiana sono già sovvenzionati dallo Stato) in quanto si tratta di "formalizzare" - nel rispetto delle norme vigenti - la posizione di circa 1.000 militari (circa 300 dei quali retribuiti con i fondi della Difesa e circa 700 retribuiti con i fondi della Sanità) già in servizio da anni (in taluni casi da oltre trent'anni) eliminando così omissioni che durano da circa mezzo secolo.
        La situazione normativa attualmente in vigore per il personale militare della Croce rossa italiana mal si adatta alle esigenze di ordine amministrativo, organizzativo ed operativo del Corpo militare della Croce rossa italiana. Tale realtà dimenticata nel corso degli anni - il legislatore non ha previsto neanche organi di rappresentanza militare - ha prodotto notevole malumore e disagio nel personale leso nei più elementari diritti e produce numerose dispersioni di energie utili sicuramente per l'espletamento di un servizio così socialmente importante.




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