XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1274




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

ORDINAMENTO


Art. 1.

(Ruoli del servizio permanente dei volontari
di truppa, dei sergenti, dei marescialli
e degli ufficiali).

        1. Nel Corpo militare della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate sono istituiti, nei limiti delle dotazioni organiche di cui alla tabella A annessa alla presente legge, i seguenti ruoli del servizio permanente:

                a) ruolo unico dei volontari di truppa;

                b) ruolo unico dei sergenti;

                c) ruolo unico dei marescialli;

                d) ruolo unico degli ufficiali.


Art. 2.

(Ruolo dei volontari di truppa
in servizio permanente).

        1. Il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è articolato nei seguenti gradi:

                a) primo caporal maggiore;

                b) caporal maggiore scelto;

                c) caporal maggiore capo;

                d) caporal maggiore capo scelto.

        2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente nel Corpo militare della Croce rossa italiana è costituito da 832 unità.

Art. 3.

(Ruolo dei sergenti in servizio permanente).

        1. Il ruolo dei sergenti in servizio permanente è articolato nei seguenti gradi:

                a) sergente;

                b) sergente maggiore.

        2. La dotazione organica del ruolo dei sergenti in servizio permanente nel Corpo militare della Croce rossa italiana è costituito da 460 unità.


Art. 4.

(Ruolo dei marescialli
in servizio permanente).

        1. Il ruolo dei marescialli in servizio permanente è articolato nei seguenti gradi:

                a) maresciallo;

                b) maresciallo ordinario;

                c) maresciallo capo;

                d) primo maresciallo;

                e) primo maresciallo luogotenente.

        2. La dotazione organica del ruolo dei marescialli in servizio permanente nel Corpo militare della Croce rossa italiana è costituito da 253 unità.


Art. 5.

(Ruolo degli ufficiali
in servizio permanente).

        1. Il ruolo degli ufficiali in servizio permanente è articolato nei seguenti gradi:

                a) sottotenente;

                b) tenente;

                c) capitano;

                d) maggiore;

                e) tenente colonnello;

                f) colonnello;
                g) brigadier generale;

                h) maggior generale.

        2. Il ruolo degli ufficiali in servizio permanente del Corpo militare della Croce rossa italiana è articolato nelle seguenti categorie:

                a) medici;

                b) farmacisti;

                c) amministrazione e commissariato;

                d) cappellani.

        3. La dotazione organica del ruolo degli ufficiali in servizio permanente nel Corpo militare della Croce rossa italiana è costituita da 118 unità.


Art. 6.

(Funzioni del personale appartenente
al ruolo dei volontari di truppa
in servizio permanente).

        1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonché incarichi di comando nei confronti di uno o più militari.
        2. I volontari di truppa in servizio permanente devono essere prioritariamente impiegati nelle unità operative o addestrative del Corpo.


Art. 7.

(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sergenti
in servizio permanente).

        1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti in servizio permanente sono attribuite, con responsabilità personali, mansioni esecutive, richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi o tecnico-manuali, nonché il comando di più militari o mezzi.

Art. 8.

(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei
marescialli in servizio permanente).

        1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale. In tale ambito essi:

                a) sono di norma preposti ad unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e ad uffici;

                b) svolgono, in relazione alla professionalità posseduta interventi di natura tecnico-operativa, nonché compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato;

                c) espletano incarichi la cui esecuzione richiede continuità d'impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate.

        2. Al personale che riveste il grado di primo maresciallo luogotenente sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilità, sulla base delle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche del Corpo. In tale contesto i primi marescialli luogotenenti:

                a) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici che possono sostituire in caso di impedimento o assenza;

                b) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta.


Art. 9.

(Funzioni del personale
appartenente al ruolo degli ufficiali
in servizio permanente).

        1. Al personale appartenente al ruolo degli ufficiali, nell'ambito della categoria di appartenenza, sono attribuite funzioni di direzione di uffici, di comando di reparti, implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di opportunità nell'ambito delle direttive ricevute.


Capo II

RECLUTAMENTO


Art. 10.

(Volontari di truppa
in servizio permanente).

        1. Il reclutamento dei volontari di truppa in servizio permanente del Corpo militare della Croce rossa italiana è riservato ai volontari in ferma breve delle Forze armate che ne abbiano fatto richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni, nei limiti delle vacanze d'organico previste dal regolamento attuativo di cui all'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
        2. Nel caso in cui il numero dei volontari di cui al comma 1 risulti insufficiente a ricoprire tutti i posti previsti, il reclutamento ordinario avviene per concorso riservato ai militi, caporali e caporal maggiori del Corpo iscritti nei ruoli speciali del congedo che siano in possesso dei seguenti requisiti:

                a) non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

                b) abbiano prestato complessivamente nel Corpo, senza demerito, almeno tre anni di servizio, nei quali può essere computato il periodo di servizio svolto quale obbligo di leva.

        3. Possono partecipare al concorso di cui al comma 2, altresì, i militari iscritti nei ruoli speciali del congedo del Corpo che rivestono gradi superiori a quello di caporal maggiore che siano in possesso del requisito di cui alla lettera b) del comma 2 e che non abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età.
        4. I vincitori del concorso di cui ai commi 1 e 2, previa rinuncia al grado rivestito se superiore a quello di caporal maggiore, sono ammessi all'espletamento di tirocinio pratico sperimentale o di corso propedeutico all'ammissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente. Gli stessi, con determinazione del presidente generale, sono nominati primo caporal maggiore ed immessi nel predetto ruolo nell'ordine risultante dalla graduatoria del concorso e con decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del tirocinio pratico sperimentale o del corso propedeutico.


Art. 11.

(Reclutamento nel ruolo dei sergenti
in servizio permanente).

        1. Il personale del ruolo dei sergenti del Corpo militare della Croce rossa italiana è tratto, in rapporto alle consistenze degli organici previsti dall'articolo 3, dai volontari di truppa in servizio permanente, mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi:

                a) nei limiti massimi del 70 per cento dei posti disponibili, dai caporal maggiori capi scelti in servizio permanente;

                b) nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili dai caporal maggiori scelti e caporal maggiori capi in servizio permanente.

        2. Il presidente generale definisce, di anno in anno, le effettive percentuali da prevedere nei relativi bandi annuali. I posti di cui alla lettera a) del comma 1 eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) del medesimo comma e viceversa.
        3. I vincitori del concorso, al superamento del corso di aggiornamento e formazione professionale sono iscritti in ruolo con il grado di sergente, con decorrenza dal giorno successivo a quello di conclusione del corso e nell'ordine della graduatoria di merito del corso.


Art. 12.

(Reclutamento nel ruolo dei marescialli
in servizio permanente).

        1. Il reclutamento del personale del ruolo dei marescialli del Corpo militare della Croce rossa italiana, in rapporto alle consistenze degli organici di cui all'articolo 4, avviene tramite concorso interno riservato agli appartenenti al ruolo dei sergenti ed al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e dei ruoli del congedo mediante superamento di apposita selezione concorsuale e successivo corso di qualificazione di durata non inferiore a sei mesi.
        2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 gli appartenenti al ruolo dei sergenti ed al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e dei ruoli del congedo che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda:

                a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

                b) non abbiano superato il quarantesimo anno di età, alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione della domanda;

                c) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se provenienti dai ruoli del congedo;

                d) siano in possesso della qualifica non inferiore a "superiore media" nell'ultimo biennio o nell'ultimo periodo di servizio prestato, se provenienti dai ruoli del congedo.

        3. Le norme per lo svolgimento del concorso, comprese la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina della commissione e la formazione della graduatoria e quelle per lo svolgimento dei relativi corsi, sono stabilite con apposita determinazione del presidente generale.
        4. I vincitori del concorso, al superamento dell'esame sostenuto al termine del corso di qualificazione, sono nominati marescialli nell'ordine della graduatoria finale e con decorrenza dal giorno successivo a quello di conclusione del corso e nell'ordine della relativa graduatoria.


Art. 13.

(Reclutamento nel ruolo degli ufficiali
in servizio permanente).

        1. Il personale del ruolo degli ufficiali in servizio permanente del Corpo militare della Croce rossa italiana è reclutato mediante concorso riservato ai sottotenenti e tenenti del Corpo iscritti nel ruolo speciale del congedo che siano in possesso dei seguenti requisiti:

                a) non aver compiuto il trentaduesimo anno di età;

                b) avere prestato nel Corpo, senza demerito, almeno tre anni complessivi di servizio nei quali può essere computato il periodo di servizio svolto quale obbligo di leva.

        2. I vincitori del concorso sono ammessi all'espletamento di un tirocinio pratico sperimentale e di un corso applicativo propedeutico all'ammissione nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente. Gli stessi, con decreto del Presidente della Repubblica, sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle rispettive categorie ed immessi nel predetto ruolo nell'ordine risultante dalla graduatoria del corso applicativo e con decorrenza dalla data del termine dello stesso. Conseguentemente, i tenenti e sottotenenti delle Forze armate o del Corpo della guardia di finanza sono cancellati dai rispettivi ruoli di provenienza.
        3. Le norme per lo svolgimento del concorso compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina della commissione e la formazione della graduatoria e quelle per lo svolgimento del tirocinio pratico sperimentale e del corso applicativo di cui al comma 2, sono stabilite con apposito decreto del Ministro della difesa.


Art. 14.

(Reclutamento nel ruolo dei cappellani
in servizio permanente).

        1. Per il reclutamento, lo stato, l'avanzamento ed il trattamento economico dei cappellani della Croce rossa italiana si osservano le norme in vigore per il corrispondente personale addetto all'assistenza spirituale presso le Forze armate.
        2. Un cappellano, su designazione insindacabile dell'Ordinario militare, è nominato Capo servizio per l'assistenza spirituale del Corpo militare della Croce rossa italiana dal presidente generale e fa parte della Curia dell'Ordinariato militare.
        3. Ogni centro di mobilitazione deve avere in forza un cappellano militare.


Capo III

AVANZAMENTO


Art. 15.

(Corrispondenza dei gradi).

        1. La corrispondenza dei gradi nei rispettivi ruoli del personale di cui alla presente legge con i gradi ed i ruoli del personale delle Forze armate è riportata nella tabella A1 allegata alla presente legge.


Art. 16.

(Avanzamento nei ruoli del servizio permanente degli
ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di
truppa).

        1. Per le procedure di avanzamento del personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente del personale di cui alla presente legge si applicano le disposizioni previste per il corrispondente personale delle Forze armate compatibili con la presente legge.
        2. L'avanzamento del personale di cui al comma 1 ha luogo:

                a) ad anzianità;

                b) a scelta;

                c) per concorso per titoli di servizio ed esami;

                d) per meriti eccezionali.

        3. Le modalità ed i criteri di valutazione per l'avanzamento previsto alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della difesa da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. L'avanzamento di cui alla lettera d) del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della presente legge.


Art. 17.

(Aliquote di avanzamento).

        1. Il personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con determinazione del presidente generale al 31 dicembre di ogni anno.
        2. Nelle aliquote di valutazione è incluso tutto il personale che, alla data del 31 dicembre, abbia soddisfatto le condizioni di cui all'apposito decreto del Ministro della difesa previsto dal comma 3 dell'articolo 16.
        3. Dalle predette aliquote è escluso il personale che risulti imputato in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato o sospeso dall'impiego o impedito da infermità temporanea accertata o in aspettativa.
        4. Qualora, durante i lavori della commissione di cui all'articolo 18 e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente venga a trovarsi nelle situazioni previste dal comma 3 del presente articolo, la commissione sospende la valutazione o cancella il personale interessato dal quadro d'avanzamento se questo è stato formato.
        5. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 16, ovvero ai sensi del comma 3 del presente articolo, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.
        6. Al venir meno delle cause impeditive di cui al comma 5, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione.


Art. 18.

(Commissioni di avanzamento
e valutazione).

        1. Le autorità preposte alla valutazione del personale previste dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, ad eccezione della commissione centrale del personale militare della Croce rossa italiana, non sono competenti ad esprimere giudizi di avanzamento riferiti al personale di cui alla presente legge.
        2. La commissione di cui all'articolo 25 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, è integrata con tre membri effettivi, ufficiali superiori, uno dell'Aeronautica militare, uno dell'Arma dei carabinieri ed uno del Corpo militare della Croce rossa italiana.
        3. Tutte le competenze delle commissioni preposte ad esprimere il giudizio di avanzamento previste dal titolo I, capo III, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono devolute alla commissione di cui al comma 1.
        4. Tutte le competenze della commissione di avanzamento e valutazione prevista dal titolo III, capo II, della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, sono devolute alla commissione di cui al comma 1.


Art. 19.

(Avanzamento straordinario per meriti
eccezionali).

        1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del personale, appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni abbia reso servizi di eccezionale importanza al Corpo militare della Croce rossa italiana e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni del grado superiore.
        2. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali, l'ufficiale, il sottufficiale e il graduato in servizio permanente deve essere compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.
        3. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dall'ufficiale generale dal quale il suddetto personale gerarchicamente dipende ed è corredata dai pareri delle autorità gerarchiche superiori.
        4. Sulla proposta decide il presidente generale della Croce rossa italiana, previo parere favorevole della commissione di cui all'articolo 18 espresso all'unanimità di voti, e del Ministro della difesa.
        5. Il personale, riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali, è promosso con decorrenza dalla data della proposta. Nel caso di più elementi con proposte di pari data, gli stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo.
        6. Il provvedimento di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.
        7. Il personale, promosso per meriti eccezionali, prende posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa anzianità.


Capo IV

STATO GIURIDICO


Art. 20.

(Disposizioni generali).

        1. I militari di truppa in servizio volontario del Corpo militare della Croce rossa italiana si distinguono in:

                a) volontari di truppa in ferma breve;

                b) volontari di truppa in servizio permanente;

                c) volontari di truppa in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto.


Art. 21.

(Posizione di stato giuridico).

        1. Il volontario di truppa in servizio permanente può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

                a) servizio effettivo;

                b) aspettativa;

                c) sospensione dal servizio.

        2. Il volontario in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio. Non può, comunque, attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri. In caso di violazione della presente disposizione trova applicazione l'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37.

Art. 22.

(Aspettativa).

        1. I volontari di truppa in servizio permanente possono essere collocati in aspettativa per infermità, per motivi privati e per le altre cause previste dalla normativa vigente. Sono, altresì, collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra.
        2. L'aspettativa, ad eccezione di quella per prigionia di guerra, non può superare due anni in un quinquennio e termina con il cessare della causa che l'ha determinata. Prima del collocamento in aspettativa per infermità al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
        3. Il militare in aspettativa per infermità, che debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari e se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.
        4. Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187.
        5. L'aspettativa per motivi privati è disposta su motivata richiesta dell'interessato. La concessione è subordinata alle esigenze di servizio. Fermo il limite del comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato, che sia già stato in aspettativa per motivi privati, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio. Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennità di fine servizio e dell'avanzamento. Il militare in aspettativa per motivi privati è richiamato in servizio a domanda, qualora debba essere valutato per l'avanzamento o debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori.
        6. Al volontario di truppa in servizio permanente in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio. L'aspettativa per prigionia di guerra decorre dalla data della cattura. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.
        7. L'aspettativa è disposta con determinazione del presidente generale.


Art. 23.

(Sospensione dal servizio).

        1. La sospensione dal servizio può avere carattere precauzionale, disciplinare o penale.
        2. Il volontario di truppa in servizio permanente, che abbia assunto in un procedimento penale la qualità di imputato per un reato da cui possa derivare, in caso di condanna, la perdita del grado o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità, può essere sospeso precauzionalmente dal servizio fino all'esito del procedimento penale o disciplinare. Nei confronti del militare a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva, il provvedimento di sospensione precauzionale è sempre adottato dalla data in cui l'interessato è stato privato della libertà personale.
        3. La sospensione precauzionale è revocata a tutti gli effetti se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. E' revocata, inoltre, quando, dopo il proscioglimento in sede penale, il volontario di truppa in servizio permanente non venga sottoposto a procedimento disciplinare ovvero quando il procedimento disciplinare si esaurisca senza dar luogo a sanzioni disciplinari di stato.
        4. La sospensione disciplinare è inflitta, previa inchiesta formale, e decorre dalla data di notifica del provvedimento. La sua durata non può essere inferiore a un mese, né superiore a sei. Nel periodo trascorso in sospensione disciplinare dal servizio viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta con revoca dell'eventuale eccedenza.
        5. Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado, ai sensi del codice penale militare di pace, la condanna all'arresto per un tempo non inferiore a un mese comporta la sospensione per motivi penali durante l'espiazione della pena.
        6. Al volontario di truppa in servizio permanente durante la sospensione dal servizio compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.
        7. La sospensione dal servizio è disposta con determinazione del presidente generale previo parere favorevole del Ministro della difesa, anche nei confronti del volontario di truppa in servizio permanente in aspettativa.


Art. 24.

(Cessazione dal servizio permanente).

        1. Il volontario di truppa in servizio permanente cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

                a) età;

                b) infermità;

                c) domanda;

                d) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio;

                e) nomina all'impiego civile;

                f) perdita del grado;

                g) scarso rendimento.

        2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con determinazione del presidente generale.
        3. I volontari di truppa in servizio permanente cessano dal servizio permanente per età al compimento del cinquataseiesimo anno e sono collocati nella ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità. Essi permangono nella categoria dell'ausiliaria per otto anni. Successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica.
        4. Gli interessati, tre mesi prima del compimento dei cinquantaseiesimo anno di età, possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva.
        5. Nella categoria dell'ausiliaria sono inoltre collocati i volontari di truppa in servizio permanente che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato.


Art. 25.

(Ausiliaria).

        1. La categoria dell'ausiliaria comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente a norma dei commi 3 e 5 dell'articolo 24, sono costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di necessità. Il richiamo in temporaneo servizio è disposto con determinazione del presidente generale, previo parere favorevole del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze.
        2. Il militare in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.
        3. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di età o a domanda, sia collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneità, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.
        4. Al personale collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento in quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno per nucleo familiare.
        5. Sono estese al volontario di truppa in ausiliaria le disposizioni di cui all'articolo 46, secondo e terzo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212.


Art. 26.

(Riserva).

        1. La categoria della riserva comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente o dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.
        2. I volontari di truppa cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di età. In tale ultima posizione non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.


Art. 27.

(Norma di rinvio).

        1. Al personale del ruolo degli ufficiali di cui alla presente legge si applicano le disposizioni della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, non in contrasto con la presente legge.
        2. Al personale dei ruoli dei marescialli e dei sergenti di cui alla presente legge si applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, non in contrasto con la presente legge.
        3. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente di cui alla presente legge si applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, non in contrasto con la presente legge, sostituendo le parole: "sottufficiale" e: "complemento" rispettivamente con le seguenti: "volontario di truppa" e: "congedo illimitato".


Capo V

TRATTAMENTO ECONOMICO


Art. 28.

(Trattamento economico).

        1. Con decorrenza dal 1^ settembre 1995 è attribuito il trattamento economico stipendiale previsto per il paritetico personale delle Forze armate stabilito dalla legislazione vigente.
        2. In aggiunta al trattamento economico stipendiale di cui al comma 1, allo stesso personale viene corrisposto il trattamento economico integrativo, quello accessorio, quello previdenziale previsto per il paritetico personale delle Forze armate stabilito dalla legislazione vigente.
        3. I miglioramenti economici a favore del personale delle Forze armate sono estesi automaticamente al personale del Corpo militare della Croce rossa italiana.


Capo VI

NORME TRANSITORIE


Art. 29.

(Inquadramento degli ufficiali in servizio continuativo
nel ruolo normale unico in servizio permanente).

        1. Gli ufficiali appartenenti al ruolo normale mobile e al ruolo speciale del Corpo militare della Croce rossa italiana, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in servizio continuativo, o in servizio ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, transitano, a domanda, con il proprio grado ed anzianità, nel ruolo di cui alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 1. Gli ufficiali commissari e contabili transitano nella categoria amministrazione e commissariato. I medici e farmacisti permangono nella categoria di appartenenza.


Art. 30.

(Inquadramento nei ruoli dei marescialli).

        1. I sottufficiali appartenenti al ruolo normale mobile e al ruolo speciale, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in servizio continuativo o in servizio ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, transitano, a domanda, nel ruolo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, nel grado di cui all'articolo 33, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta. Ai fini della posizione nel ruolo, a parità di grado si tiene conto della maggiore anzianità di servizio nella Croce rossa italiana.


Art. 31.

(Inquadramento nei ruoli dei sergenti).

        1. I sergenti appartenenti al ruolo normale mobile e al ruolo speciale, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in servizio continuativo o in servizio ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, transitano, a domanda, nel ruolo di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, nel grado di cui all'articolo 33, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta. Ai fini della posizione in ruolo, a parità di grado si tiene conto della maggiore anzianità di servizio nella Croce rossa italiana.


Art. 32.

(Inquadramento dei volontari di truppa in servizio
permanente).

        1. I caporal maggiori, i caporali ed i militi appartenenti al ruolo normale mobile e al ruolo speciale, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in servizio continuativo, transitano, a domanda, nel ruolo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta. Ai fini della posizione in ruolo, a parità di grado, si tiene conto della maggiore anzianità di servizio nella Croce rossa italiana.


Art. 33.

(Disposizioni transitorie sull'avanzamento).

        1. Gli ufficiali del ruolo del servizio permanente, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato come ufficiali della Croce rossa italiana, un periodo di servizio superiore, nella somma, a quello complessivo previsto dalla presente legge per essere valutati per l'avanzamento al grado superiore a quello che rivestono, sono promossi al grado superiore se in possesso dei requisiti di legge.
        2. I sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in servizio continuativo o in servizio ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono inquadrati nei seguenti gradi:

                a) nel grado di primo maresciallo:

                1) i marescialli maggiori;

                2) i marescialli capi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente più di otto anni di servizio nel grado;

                b) nel grado di maresciallo capo:

                1) i marescialli capi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente meno di otto anni di servizio nel grado;

                2) i marescialli ordinari che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente più di otto anni di servizio nel grado;
                c) nel grado di maresciallo ordinario:

                1) i marescialli ordinari che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente meno di otto anni di servizio nel grado;

                2) i sergenti maggiori che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente almeno sette anni e sei mesi di servizio nel grado;

                d) nel grado di maresciallo:

                1) i sergenti maggiori che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente meno di sette anni e sei mesi di servizio nel grado;

                2) i sergenti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente almeno otto anni di servizio nel grado;

                e) nel grado di sergente maggiore: i sergenti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente meno di otto anni di servizio nel grado.


Art. 34.

(Cancellazione dai ruoli di provenienza).

        1. L'inquadramento nei ruoli previsti dalla presente legge comporta contestualmente la cancellazione dai ruoli delle categorie del congedo delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.


Art. 35.

(Delega al Governo).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di ordinamento del Corpo militare della Croce rossa italiana.
        2. In particolare, i decreti di cui al comma 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) armonizzare le norme di stato giuridico, reclutamento ed avanzamento del personale del Corpo militare a quelle vigenti per il personale delle Forze armate;

                b) ridefinire il trattamento economico, assicurativo e previdenziale del personale;

                c) reimpiegare il personale in servizio continuativo non transitato nel servizio permanente del Corpo militare della Croce rossa italiana in altri enti militari della Difesa, in apposito ruolo ad esaurimento.


Art. 36.

(Oneri finanziari).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 12.000.000 di euro per l'anno 2001, in 10.000.000 di euro per l'anno 2002 ed in 11.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Tabella A
(v. articolo 1)


TABELLA ORGANICA DEI RUOLI DEL SERVIZIO PERMANENTE
NEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA


Maggior generale .................................. 1

Brigadier generale ................................ 2

Colonnello ........................................ 9

Tenente colonnello ................................ 12

Maggiore .......................................... 16

Capitano .......................................... 30

Tenente ........................................... 33

Sottotenente ...................................... 15

Primo maresciallo luogotenente .................... 25

Primo maresciallo ................................. 31

Maresciallo capo .................................. 42

Maresciallo ordinario ............................. 45

Maresciallo ....................................... 110

Sergente maggiore ................................. 170

Sergente .......................................... 290

Caporal maggiore capo scelto ...................... 72

Caporal maggiore capo ............................. 150

Caporal maggiore scelto ........................... 230

Primo caporal maggiore ............................ 380



Tabella A1
(v. articolo 15)


SUCCESSIONE GERARCHICA E CORRISPONDENZA DEI GRADI


Personale Corpo Militare C.R.I. Personale Forze Armate
                -- --

Maggior generale Maggior generale

Brigadier generale Brigadier generale

Colonnello Colonnello

Tenente colonnello Tenente colonnello

Maggiore Maggiore

1^ Capitano 1^ Capitano

Capitano Capitano

Tenente Tenente

Sottotenente Sottotenente

Aspirante Aspirante
(solo per U. medici) (solo per U. medici)

Primo maresciallo Primo maresciallo
luogotenente luogotenente

Primo maresciallo Primo maresciallo

Maresciallo capo Maresciallo capo

Maresciallo ordinario Maresciallo ordinario

Maresciallo Maresciallo

Sergente maggiore Sergente maggiore

Sergente Sergente

Caporal maggiore Caporal maggiore
capo scelto capo scelto

Caporal maggiore capo Caporal maggiore capo

Caporal maggiore scelto Caporal maggiore scelto

1^ Caporalmaggiore 1^ Caporalmaggiore

Caporale scelto Caporale scelto

Caporale Caporale

Milite Soldato



Frontespizio Relazione