XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1274
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
ORDINAMENTO
Art. 1.
(Ruoli del servizio permanente dei volontari
di truppa, dei sergenti, dei marescialli
e degli ufficiali).
1. Nel Corpo militare della Croce rossa italiana
ausiliario delle Forze armate sono istituiti, nei limiti delle
dotazioni organiche di cui alla tabella A annessa alla
presente legge, i seguenti ruoli del servizio permanente:
a) ruolo unico dei volontari di truppa;
b) ruolo unico dei sergenti;
c) ruolo unico dei marescialli;
d) ruolo unico degli ufficiali.
Art. 2.
(Ruolo dei volontari di truppa
in servizio permanente).
1. Il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente
è articolato nei seguenti gradi:
a) primo caporal maggiore;
b) caporal maggiore scelto;
c) caporal maggiore capo;
d) caporal maggiore capo scelto.
2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa
in servizio permanente nel Corpo militare della Croce rossa
italiana è costituito da 832 unità.
Art. 3.
(Ruolo dei sergenti in servizio permanente).
1. Il ruolo dei sergenti in servizio permanente è
articolato nei seguenti gradi:
a) sergente;
b) sergente maggiore.
2. La dotazione organica del ruolo dei sergenti in
servizio permanente nel Corpo militare della Croce rossa
italiana è costituito da 460 unità.
Art. 4.
(Ruolo dei marescialli
in servizio permanente).
1. Il ruolo dei marescialli in servizio permanente è
articolato nei seguenti gradi:
a) maresciallo;
b) maresciallo ordinario;
c) maresciallo capo;
d) primo maresciallo;
e) primo maresciallo luogotenente.
2. La dotazione organica del ruolo dei marescialli in
servizio permanente nel Corpo militare della Croce rossa
italiana è costituito da 253 unità.
Art. 5.
(Ruolo degli ufficiali
in servizio permanente).
1. Il ruolo degli ufficiali in servizio permanente è
articolato nei seguenti gradi:
a) sottotenente;
b) tenente;
c) capitano;
d) maggiore;
e) tenente colonnello;
f) colonnello;
g) brigadier generale;
h) maggior generale.
2. Il ruolo degli ufficiali in servizio permanente del
Corpo militare della Croce rossa italiana è articolato nelle
seguenti categorie:
a) medici;
b) farmacisti;
c) amministrazione e commissariato;
d) cappellani.
3. La dotazione organica del ruolo degli ufficiali in
servizio permanente nel Corpo militare della Croce rossa
italiana è costituita da 118 unità.
Art. 6.
(Funzioni del personale appartenente
al ruolo dei volontari di truppa
in servizio permanente).
1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente sono, di norma, attribuite
mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della
categoria, della specializzazione di appartenenza,
dell'incarico, nonché incarichi di comando nei confronti di
uno o più militari.
2. I volontari di truppa in servizio permanente devono
essere prioritariamente impiegati nelle unità operative o
addestrative del Corpo.
Art. 7.
(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sergenti
in servizio permanente).
1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti in
servizio permanente sono attribuite, con responsabilità
personali, mansioni esecutive, richiedenti adeguata
preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento
di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi o
tecnico-manuali, nonché il comando di più militari o mezzi.
Art. 8.
(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei
marescialli in servizio permanente).
1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono
attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione
professionale. In tale ambito essi:
a) sono di norma preposti ad unità operative,
tecniche, logistiche, addestrative e ad uffici;
b) svolgono, in relazione alla professionalità
posseduta interventi di natura tecnico-operativa, nonché
compiti di formazione e di indirizzo del personale
subordinato;
c) espletano incarichi la cui esecuzione richiede
continuità d'impiego per elevata specializzazione e capacità
di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente
avanzate.
2. Al personale che riveste il grado di primo maresciallo
luogotenente sono attribuite funzioni che implicano un maggior
livello di responsabilità, sulla base delle esigenze
tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle
strutture organiche del Corpo. In tale contesto i primi
marescialli luogotenenti:
a) sono i diretti collaboratori di superiori
gerarchici che possono sostituire in caso di impedimento o
assenza;
b) assolvono, in via prioritaria, funzioni di
indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per
l'attività svolta.
Art. 9.
(Funzioni del personale
appartenente al ruolo degli ufficiali
in servizio permanente).
1. Al personale appartenente al ruolo degli ufficiali,
nell'ambito della categoria di appartenenza, sono attribuite
funzioni di direzione di uffici, di comando di reparti,
implicanti un responsabile apporto professionale e la
valutazione di opportunità nell'ambito delle direttive
ricevute.
Capo II
RECLUTAMENTO
Art. 10.
(Volontari di truppa
in servizio permanente).
1. Il reclutamento dei volontari di truppa in servizio
permanente del Corpo militare della Croce rossa italiana è
riservato ai volontari in ferma breve delle Forze armate che
ne abbiano fatto richiesta e che abbiano prestato servizio
senza demerito per almeno tre anni, nei limiti delle vacanze
d'organico previste dal regolamento attuativo di cui
all'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
2. Nel caso in cui il numero dei volontari di cui al comma
1 risulti insufficiente a ricoprire tutti i posti previsti, il
reclutamento ordinario avviene per concorso riservato ai
militi, caporali e caporal maggiori del Corpo iscritti nei
ruoli speciali del congedo che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) non abbiano compiuto il trentesimo anno di
età;
b) abbiano prestato complessivamente nel Corpo,
senza demerito, almeno tre anni di servizio, nei quali può
essere computato il periodo di servizio svolto quale obbligo
di leva.
3. Possono partecipare al concorso di cui al comma 2,
altresì, i militari iscritti nei ruoli speciali del congedo
del Corpo che rivestono gradi superiori a quello di caporal
maggiore che siano in possesso del requisito di cui alla
lettera b) del comma 2 e che non abbiano compiuto il
trentaduesimo anno di età.
4. I vincitori del concorso di cui ai commi 1 e 2, previa
rinuncia al grado rivestito se superiore a quello di caporal
maggiore, sono ammessi all'espletamento di tirocinio pratico
sperimentale o di corso propedeutico all'ammissione nel ruolo
dei volontari di truppa in servizio permanente. Gli stessi,
con determinazione del presidente generale, sono nominati
primo caporal maggiore ed immessi nel predetto ruolo
nell'ordine risultante dalla graduatoria del concorso e con
decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del
tirocinio pratico sperimentale o del corso propedeutico.
Art. 11.
(Reclutamento nel ruolo dei sergenti
in servizio permanente).
1. Il personale del ruolo dei sergenti del Corpo militare
della Croce rossa italiana è tratto, in rapporto alle
consistenze degli organici previsti dall'articolo 3, dai
volontari di truppa in servizio permanente, mediante concorso
interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di
aggiornamento e formazione professionale della durata non
inferiore a tre mesi:
a) nei limiti massimi del 70 per cento dei posti
disponibili, dai caporal maggiori capi scelti in servizio
permanente;
b) nel limite minimo del 30 per cento dei posti
disponibili dai caporal maggiori scelti e caporal maggiori
capi in servizio permanente.
2. Il presidente generale definisce, di anno in anno, le
effettive percentuali da prevedere nei relativi bandi annuali.
I posti di cui alla lettera a) del comma 1 eventualmente
rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero
dei posti di cui alla lettera b) del medesimo comma e
viceversa.
3. I vincitori del concorso, al superamento del corso di
aggiornamento e formazione professionale sono iscritti in
ruolo con il grado di sergente, con decorrenza dal giorno
successivo a quello di conclusione del corso e nell'ordine
della graduatoria di merito del corso.
Art. 12.
(Reclutamento nel ruolo dei marescialli
in servizio permanente).
1. Il reclutamento del personale del ruolo dei marescialli
del Corpo militare della Croce rossa italiana, in rapporto
alle consistenze degli organici di cui all'articolo 4, avviene
tramite concorso interno riservato agli appartenenti al ruolo
dei sergenti ed al ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente e dei ruoli del congedo mediante superamento di
apposita selezione concorsuale e successivo corso di
qualificazione di durata non inferiore a sei mesi.
2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 gli
appartenenti al ruolo dei sergenti ed al ruolo dei volontari
di truppa in servizio permanente e dei ruoli del congedo che
alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda:
a) siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado;
b) non abbiano superato il quarantesimo anno di
età, alla data prevista per la scadenza del termine di
presentazione della domanda;
c) non abbiano riportato la sanzione disciplinare
della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se provenienti dai ruoli del congedo;
d) siano in possesso della qualifica non inferiore
a "superiore media" nell'ultimo biennio o nell'ultimo periodo
di servizio prestato, se provenienti dai ruoli del congedo.
3. Le norme per lo svolgimento del concorso, comprese la
definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la
nomina della commissione e la formazione della graduatoria e
quelle per lo svolgimento dei relativi corsi, sono stabilite
con apposita determinazione del presidente generale.
4. I vincitori del concorso, al superamento dell'esame
sostenuto al termine del corso di qualificazione, sono
nominati marescialli nell'ordine della graduatoria finale e
con decorrenza dal giorno successivo a quello di conclusione
del corso e nell'ordine della relativa graduatoria.
Art. 13.
(Reclutamento nel ruolo degli ufficiali
in servizio permanente).
1. Il personale del ruolo degli ufficiali in servizio
permanente del Corpo militare della Croce rossa italiana è
reclutato mediante concorso riservato ai sottotenenti e
tenenti del Corpo iscritti nel ruolo speciale del congedo che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver compiuto il trentaduesimo anno di
età;
b) avere prestato nel Corpo, senza demerito,
almeno tre anni complessivi di servizio nei quali può essere
computato il periodo di servizio svolto quale obbligo di
leva.
2. I vincitori del concorso sono ammessi all'espletamento
di un tirocinio pratico sperimentale e di un corso applicativo
propedeutico all'ammissione nel ruolo degli ufficiali in
servizio permanente. Gli stessi, con decreto del Presidente
della Repubblica, sono nominati sottotenenti in servizio
permanente nelle rispettive categorie ed immessi nel predetto
ruolo nell'ordine risultante dalla graduatoria del corso
applicativo e con decorrenza dalla data del termine dello
stesso. Conseguentemente, i tenenti e sottotenenti delle Forze
armate o del Corpo della guardia di finanza sono cancellati
dai rispettivi ruoli di provenienza.
3. Le norme per lo svolgimento del concorso compresa la
definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la
nomina della commissione e la formazione della graduatoria e
quelle per lo svolgimento del tirocinio pratico sperimentale e
del corso applicativo di cui al comma 2, sono stabilite con
apposito decreto del Ministro della difesa.
Art. 14.
(Reclutamento nel ruolo dei cappellani
in servizio permanente).
1. Per il reclutamento, lo stato, l'avanzamento ed il
trattamento economico dei cappellani della Croce rossa
italiana si osservano le norme in vigore per il corrispondente
personale addetto all'assistenza spirituale presso le Forze
armate.
2. Un cappellano, su designazione insindacabile
dell'Ordinario militare, è nominato Capo servizio per
l'assistenza spirituale del Corpo militare della Croce rossa
italiana dal presidente generale e fa parte della Curia
dell'Ordinariato militare.
3. Ogni centro di mobilitazione deve avere in forza un
cappellano militare.
Capo III
AVANZAMENTO
Art. 15.
(Corrispondenza dei gradi).
1. La corrispondenza dei gradi nei rispettivi ruoli del
personale di cui alla presente legge con i gradi ed i ruoli
del personale delle Forze armate è riportata nella tabella A1
allegata alla presente legge.
Art. 16.
(Avanzamento nei ruoli del servizio permanente degli
ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di
truppa).
1. Per le procedure di avanzamento del personale
appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei
sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente del
personale di cui alla presente legge si applicano le
disposizioni previste per il corrispondente personale delle
Forze armate compatibili con la presente legge.
2. L'avanzamento del personale di cui al comma 1 ha
luogo:
a) ad anzianità;
b) a scelta;
c) per concorso per titoli di servizio ed
esami;
d) per meriti eccezionali.
3. Le modalità ed i criteri di valutazione per
l'avanzamento previsto alle lettere a), b) e c)
del comma 2 sono disciplinati con apposito decreto del
Ministro della difesa da emanare entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
4. L'avanzamento di cui alla lettera d) del comma 2
si effettua secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della
presente legge.
Art. 17.
(Aliquote di avanzamento).
1. Il personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei
marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in
servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve
essere incluso in apposite aliquote definite con
determinazione del presidente generale al 31 dicembre di ogni
anno.
2. Nelle aliquote di valutazione è incluso tutto il
personale che, alla data del 31 dicembre, abbia soddisfatto le
condizioni di cui all'apposito decreto del Ministro della
difesa previsto dal comma 3 dell'articolo 16.
3. Dalle predette aliquote è escluso il personale che
risulti imputato in procedimento penale per delitto non
colposo o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa
derivare una sanzione di stato o sospeso dall'impiego o
impedito da infermità temporanea accertata o in
aspettativa.
4. Qualora, durante i lavori della commissione di cui
all'articolo 18 e prima della pubblicazione del quadro di
avanzamento, il personale appartenente ai ruoli degli
ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di
truppa in servizio permanente venga a trovarsi nelle
situazioni previste dal comma 3 del presente articolo, la
commissione sospende la valutazione o cancella il personale
interessato dal quadro d'avanzamento se questo è stato
formato.
5. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote, per
non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le
condizioni di cui all'articolo 16, ovvero ai sensi del comma 3
del presente articolo, è apposta riserva fino al cessare delle
cause impeditive.
6. Al venir meno delle cause impeditive di cui al comma 5,
salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio
permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota
utile per la valutazione.
Art. 18.
(Commissioni di avanzamento
e valutazione).
1. Le autorità preposte alla valutazione del personale
previste dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e
successive modificazioni, ad eccezione della commissione
centrale del personale militare della Croce rossa italiana,
non sono competenti ad esprimere giudizi di avanzamento
riferiti al personale di cui alla presente legge.
2. La commissione di cui all'articolo 25 del regio decreto
10 febbraio 1936, n. 484, è integrata con tre membri
effettivi, ufficiali superiori, uno dell'Aeronautica militare,
uno dell'Arma dei carabinieri ed uno del Corpo militare della
Croce rossa italiana.
3. Tutte le competenze delle commissioni preposte ad
esprimere il giudizio di avanzamento previste dal titolo I,
capo III, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni, sono devolute alla commissione di cui al
comma 1.
4. Tutte le competenze della commissione di avanzamento e
valutazione prevista dal titolo III, capo II, della legge 10
maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, sono devolute
alla commissione di cui al comma 1.
Art. 19.
(Avanzamento straordinario per meriti
eccezionali).
1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può
aver luogo nei riguardi del personale, appartenente ai ruoli
degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari
di truppa in servizio permanente, che nell'esercizio delle
proprie attribuzioni abbia reso servizi di eccezionale
importanza al Corpo militare della Croce rossa italiana e che
abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di
cultura, professionali, così preclare da dare sicuro
affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni del
grado superiore.
2. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti
eccezionali, l'ufficiale, il sottufficiale e il graduato in
servizio permanente deve essere compreso nella prima metà del
ruolo del proprio grado e non aver già conseguito nel corso
della carriera una promozione per meriti eccezionali.
3. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è
formulata dall'ufficiale generale dal quale il suddetto
personale gerarchicamente dipende ed è corredata dai pareri
delle autorità gerarchiche superiori.
4. Sulla proposta decide il presidente generale della
Croce rossa italiana, previo parere favorevole della
commissione di cui all'articolo 18 espresso all'unanimità di
voti, e del Ministro della difesa.
5. Il personale, riconosciuto meritevole dell'avanzamento
per meriti eccezionali, è promosso con decorrenza dalla data
della proposta. Nel caso di più elementi con proposte di pari
data, gli stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in
ruolo.
6. Il provvedimento di promozione per meriti eccezionali
ne reca la motivazione.
7. Il personale, promosso per meriti eccezionali, prende
posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli
seguendo i pari grado aventi la stessa anzianità.
Capo IV
STATO GIURIDICO
Art. 20.
(Disposizioni generali).
1. I militari di truppa in servizio volontario del Corpo
militare della Croce rossa italiana si distinguono in:
a) volontari di truppa in ferma breve;
b) volontari di truppa in servizio permanente;
c) volontari di truppa in congedo illimitato,
nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto.
Art. 21.
(Posizione di stato giuridico).
1. Il volontario di truppa in servizio permanente può
trovarsi in una delle seguenti posizioni:
a) servizio effettivo;
b) aspettativa;
c) sospensione dal servizio.
2. Il volontario in servizio permanente non può esercitare
alcuna professione, mestiere, industria o commercio. Non può,
comunque, attendere ad occupazioni o assumere incarichi
incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri. In caso di
violazione della presente disposizione trova applicazione
l'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37.
Art. 22.
(Aspettativa).
1. I volontari di truppa in servizio permanente possono
essere collocati in aspettativa per infermità, per motivi
privati e per le altre cause previste dalla normativa vigente.
Sono, altresì, collocati di diritto in aspettativa per
prigionia di guerra.
2. L'aspettativa, ad eccezione di quella per prigionia di
guerra, non può superare due anni in un quinquennio e termina
con il cessare della causa che l'ha determinata. Prima del
collocamento in aspettativa per infermità al militare sono
concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
3. Il militare in aspettativa per infermità, che debba
frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini
dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori, qualora
ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari e se
riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.
4. Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da
causa di servizio è corrisposto il trattamento economico di
cui all'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187.
5. L'aspettativa per motivi privati è disposta su motivata
richiesta dell'interessato. La concessione è subordinata alle
esigenze di servizio. Fermo il limite del comma 2,
l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo
continuativo di un anno. L'interessato, che sia già stato in
aspettativa per motivi privati, non può esservi ricollocato se
non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.
Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo
stipendio o altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa
per motivi privati non è computato ai fini del trattamento di
quiescenza, della indennità di fine servizio e
dell'avanzamento. Il militare in aspettativa per motivi
privati è richiamato in servizio a domanda, qualora debba
essere valutato per l'avanzamento o debba frequentare corsi o
sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per
l'accesso ai ruoli superiori.
6. Al volontario di truppa in servizio permanente in
aspettativa per prigionia di guerra o per infermità dipendente
da causa di servizio compete l'intero trattamento economico
goduto dal pari grado in attività di servizio. L'aspettativa
per prigionia di guerra decorre dalla data della cattura. Agli
effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in
aspettativa per prigionia di guerra o per infermità
proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato
per intero.
7. L'aspettativa è disposta con determinazione del
presidente generale.
Art. 23.
(Sospensione dal servizio).
1. La sospensione dal servizio può avere carattere
precauzionale, disciplinare o penale.
2. Il volontario di truppa in servizio permanente, che
abbia assunto in un procedimento penale la qualità di imputato
per un reato da cui possa derivare, in caso di condanna, la
perdita del grado o che sia sottoposto a procedimento
disciplinare per fatti di notevole gravità, può essere sospeso
precauzionalmente dal servizio fino all'esito del procedimento
penale o disciplinare. Nei confronti del militare a carico del
quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si
trovi comunque in stato di carcerazione preventiva, il
provvedimento di sospensione precauzionale è sempre adottato
dalla data in cui l'interessato è stato privato della libertà
personale.
3. La sospensione precauzionale è revocata a tutti gli
effetti se il procedimento penale ha termine con sentenza
definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che
l'imputato non lo ha commesso. E' revocata, inoltre, quando,
dopo il proscioglimento in sede penale, il volontario di
truppa in servizio permanente non venga sottoposto a
procedimento disciplinare ovvero quando il procedimento
disciplinare si esaurisca senza dar luogo a sanzioni
disciplinari di stato.
4. La sospensione disciplinare è inflitta, previa
inchiesta formale, e decorre dalla data di notifica del
provvedimento. La sua durata non può essere inferiore a un
mese, né superiore a sei. Nel periodo trascorso in sospensione
disciplinare dal servizio viene computato il periodo della
sospensione precauzionale sofferta con revoca dell'eventuale
eccedenza.
5. Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva
importi la pena accessoria della sospensione dal grado, ai
sensi del codice penale militare di pace, la condanna
all'arresto per un tempo non inferiore a un mese comporta la
sospensione per motivi penali durante l'espiazione della
pena.
6. Al volontario di truppa in servizio permanente durante
la sospensione dal servizio compete la metà degli assegni a
carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione,
il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per
metà.
7. La sospensione dal servizio è disposta con
determinazione del presidente generale previo parere
favorevole del Ministro della difesa, anche nei confronti del
volontario di truppa in servizio permanente in aspettativa.
Art. 24.
(Cessazione dal servizio permanente).
1. Il volontario di truppa in servizio permanente cessa
dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
a) età;
b) infermità;
c) domanda;
d) inosservanza delle disposizioni sul
matrimonio;
e) nomina all'impiego civile;
f) perdita del grado;
g) scarso rendimento.
2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente
è adottato con determinazione del presidente generale.
3. I volontari di truppa in servizio permanente cessano
dal servizio permanente per età al compimento del
cinquataseiesimo anno e sono collocati nella ausiliaria, nella
riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità. Essi
permangono nella categoria dell'ausiliaria per otto anni.
Successivamente sono collocati nella riserva o in congedo
assoluto a seconda dell'idoneità fisica.
4. Gli interessati, tre mesi prima del compimento dei
cinquantaseiesimo anno di età, possono, a domanda, rinunciare
al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi
sono collocati direttamente nella categoria della riserva.
5. Nella categoria dell'ausiliaria sono inoltre collocati
i volontari di truppa in servizio permanente che cessano dal
servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di
servizio effettivamente prestato.
Art. 25.
(Ausiliaria).
1. La categoria dell'ausiliaria comprende i militari che,
essendo cessati dal servizio permanente a norma dei commi 3 e
5 dell'articolo 24, sono costantemente a disposizione per
essere richiamati in servizio in caso di necessità. Il
richiamo in temporaneo servizio è disposto con determinazione
del presidente generale, previo parere favorevole del Ministro
della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il militare in ausiliaria non può assumere impieghi, né
rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno
rapporti contrattuali con l'amministrazione militare.
L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio
nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento
economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.
3. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio
permanente per raggiunti limiti di età o a domanda, sia
collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi
dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneità, può, a
domanda, essere iscritto in tale categoria.
4. Al personale collocato in ausiliaria compete, in
aggiunta al trattamento in quiescenza, una indennità annua
lorda pari all'80 per cento della differenza tra il
trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento
economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire
virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in
servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella
posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il
calcolo della predetta differenza non si tiene conto
dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno per nucleo
familiare.
5. Sono estese al volontario di truppa in ausiliaria le
disposizioni di cui all'articolo 46, secondo e terzo comma,
della legge 10 maggio 1983, n. 212.
Art. 26.
(Riserva).
1. La categoria della riserva comprende i militari che,
essendo cessati dal servizio permanente o dall'ausiliaria,
hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.
2. I volontari di truppa cessano di appartenere alla
riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del
sessantacinquesimo anno di età. In tale ultima posizione non
hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore
dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge
riflettenti il grado e la disciplina.
Art. 27.
(Norma di rinvio).
1. Al personale del ruolo degli ufficiali di cui alla
presente legge si applicano le disposizioni della legge 10
aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, non in
contrasto con la presente legge.
2. Al personale dei ruoli dei marescialli e dei sergenti
di cui alla presente legge si applicano le disposizioni della
legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, non
in contrasto con la presente legge.
3. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente di cui alla presente legge si
applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599,
e successive modificazioni, non in contrasto con la presente
legge, sostituendo le parole: "sottufficiale" e: "complemento"
rispettivamente con le seguenti: "volontario di truppa" e:
"congedo illimitato".
Capo V
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 28.
(Trattamento economico).
1. Con decorrenza dal 1^ settembre 1995 è attribuito il
trattamento economico stipendiale previsto per il paritetico
personale delle Forze armate stabilito dalla legislazione
vigente.
2. In aggiunta al trattamento economico stipendiale di cui
al comma 1, allo stesso personale viene corrisposto il
trattamento economico integrativo, quello accessorio, quello
previdenziale previsto per il paritetico personale delle Forze
armate stabilito dalla legislazione vigente.
3. I miglioramenti economici a favore del personale delle
Forze armate sono estesi automaticamente al personale del
Corpo militare della Croce rossa italiana.
Capo VI
NORME TRANSITORIE
Art. 29.
(Inquadramento degli ufficiali in servizio continuativo
nel ruolo normale unico in servizio permanente).
1. Gli ufficiali appartenenti al ruolo normale mobile e al
ruolo speciale del Corpo militare della Croce rossa italiana,
che alla data di entrata in vigore della presente legge si
trovano in servizio continuativo, o in servizio ai sensi
dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730,
transitano, a domanda, con il proprio grado ed anzianità, nel
ruolo di cui alla lettera d) del comma 1, dell'articolo
1. Gli ufficiali commissari e contabili transitano nella
categoria amministrazione e commissariato. I medici e
farmacisti permangono nella categoria di appartenenza.
Art. 30.
(Inquadramento nei ruoli dei marescialli).
1. I sottufficiali appartenenti al ruolo normale mobile e
al ruolo speciale, che alla data di entrata in vigore della
presente legge si trovano in servizio continuativo o in
servizio ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre
1986, n. 730, transitano, a domanda, nel ruolo di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, nel grado di cui
all'articolo 33, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta.
Ai fini della posizione nel ruolo, a parità di grado si tiene
conto della maggiore anzianità di servizio nella Croce rossa
italiana.
Art. 31.
(Inquadramento nei ruoli dei sergenti).
1. I sergenti appartenenti al ruolo normale mobile e al
ruolo speciale, che alla data di entrata in vigore della
presente legge si trovano in servizio continuativo o in
servizio ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre
1986, n. 730, transitano, a domanda, nel ruolo di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, nel grado di cui
all'articolo 33, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta.
Ai fini della posizione in ruolo, a parità di grado si tiene
conto della maggiore anzianità di servizio nella Croce rossa
italiana.
Art. 32.
(Inquadramento dei volontari di truppa in servizio
permanente).
1. I caporal maggiori, i caporali ed i militi appartenenti
al ruolo normale mobile e al ruolo speciale, che alla data di
entrata in vigore della presente legge si trovano in servizio
continuativo, transitano, a domanda, nel ruolo di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, mantenendo
l'anzianità di servizio posseduta. Ai fini della posizione in
ruolo, a parità di grado, si tiene conto della maggiore
anzianità di servizio nella Croce rossa italiana.
Art. 33.
(Disposizioni transitorie sull'avanzamento).
1. Gli ufficiali del ruolo del servizio permanente, che
alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano
prestato come ufficiali della Croce rossa italiana, un periodo
di servizio superiore, nella somma, a quello complessivo
previsto dalla presente legge per essere valutati per
l'avanzamento al grado superiore a quello che rivestono, sono
promossi al grado superiore se in possesso dei requisiti di
legge.
2. I sottufficiali che alla data di entrata in vigore
della presente legge si trovano in servizio continuativo o in
servizio ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre
1986, n. 730, sono inquadrati nei seguenti gradi:
a) nel grado di primo maresciallo:
1) i marescialli maggiori;
2) i marescialli capi che alla data di entrata in
vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente
più di otto anni di servizio nel grado;
b) nel grado di maresciallo capo:
1) i marescialli capi che alla data di entrata in
vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente
meno di otto anni di servizio nel grado;
2) i marescialli ordinari che alla data di entrata in
vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente
più di otto anni di servizio nel grado;
c) nel grado di maresciallo ordinario:
1) i marescialli ordinari che alla data di entrata in
vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente
meno di otto anni di servizio nel grado;
2) i sergenti maggiori che alla data di entrata in
vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente
almeno sette anni e sei mesi di servizio nel grado;
d) nel grado di maresciallo:
1) i sergenti maggiori che alla data di entrata in
vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente
meno di sette anni e sei mesi di servizio nel grado;
2) i sergenti che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano prestato complessivamente almeno otto
anni di servizio nel grado;
e) nel grado di sergente maggiore: i sergenti che
alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano
prestato complessivamente meno di otto anni di servizio nel
grado.
Art. 34.
(Cancellazione dai ruoli di provenienza).
1. L'inquadramento nei ruoli previsti dalla presente legge
comporta contestualmente la cancellazione dai ruoli delle
categorie del congedo delle Forze armate e del Corpo della
guardia di finanza.
Art. 35.
(Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di
ordinamento del Corpo militare della Croce rossa italiana.
2. In particolare, i decreti di cui al comma 1 saranno
informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) armonizzare le norme di stato giuridico,
reclutamento ed avanzamento del personale del Corpo militare a
quelle vigenti per il personale delle Forze armate;
b) ridefinire il trattamento economico,
assicurativo e previdenziale del personale;
c) reimpiegare il personale in servizio
continuativo non transitato nel servizio permanente del Corpo
militare della Croce rossa italiana in altri enti militari
della Difesa, in apposito ruolo ad esaurimento.
Art. 36.
(Oneri finanziari).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 12.000.000 di euro per l'anno 2001, in
10.000.000 di euro per l'anno 2002 ed in 11.000.000 di euro a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Tabella A
(v. articolo 1)
TABELLA ORGANICA DEI RUOLI DEL SERVIZIO PERMANENTE
NEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Maggior generale .................................. 1
Brigadier generale ................................ 2
Colonnello ........................................ 9
Tenente colonnello ................................ 12
Maggiore .......................................... 16
Capitano .......................................... 30
Tenente ........................................... 33
Sottotenente ...................................... 15
Primo maresciallo luogotenente .................... 25
Primo maresciallo ................................. 31
Maresciallo capo .................................. 42
Maresciallo ordinario ............................. 45
Maresciallo ....................................... 110
Sergente maggiore ................................. 170
Sergente .......................................... 290
Caporal maggiore capo scelto ...................... 72
Caporal maggiore capo ............................. 150
Caporal maggiore scelto ........................... 230
Primo caporal maggiore ............................ 380
Tabella A1
(v. articolo 15)
SUCCESSIONE GERARCHICA E CORRISPONDENZA DEI GRADI
Personale Corpo Militare C.R.I. Personale Forze Armate
-- --
Maggior generale Maggior generale
Brigadier generale Brigadier generale
Colonnello Colonnello
Tenente colonnello Tenente colonnello
Maggiore Maggiore
1^ Capitano 1^ Capitano
Capitano Capitano
Tenente Tenente
Sottotenente Sottotenente
Aspirante Aspirante
(solo per U. medici) (solo per U. medici)
Primo maresciallo Primo maresciallo
luogotenente luogotenente
Primo maresciallo Primo maresciallo
Maresciallo capo Maresciallo capo
Maresciallo ordinario Maresciallo ordinario
Maresciallo Maresciallo
Sergente maggiore Sergente maggiore
Sergente Sergente
Caporal maggiore Caporal maggiore
capo scelto capo scelto
Caporal maggiore capo Caporal maggiore capo
Caporal maggiore scelto Caporal maggiore scelto
1^ Caporalmaggiore 1^ Caporalmaggiore
Caporale scelto Caporale scelto
Caporale Caporale
Milite Soldato