XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1273
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 11, comma 4, lettera
d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa", prevede l'emanazione di una
"distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che
svolgono qualificate attività professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca".
L'obiettivo che la presente proposta di legge intende
raggiungere, in considerazione dell'alto numero di ingegneri
che svolgono la propria attività professionale alle dipendenze
dello Stato e di altri enti pubblici, è di disciplinare lo
stato giuridico dei professionisti dipendenti delle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici, anche economici, degli
enti di gestione di forme obbligatorie di previdenza ed
assistenza, delle aziende erogatrici di servizi pubblici
essenziali, delle aziende regionali, provinciali e municipali,
delle gestioni commissariali governative, degli enti ed
aziende indicati al comma 4 dell'articolo 70 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché l'esercizio delle
rispettive attività professionali per le quali sono richieste
l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione
ai rispettivi albi professionali. Si ritiene quindi opportuno
sottoporre la presente proposta di legge all'esame di questa
Camera e si confida in una sollecita approvazione del
Parlamento per la notevole importanza che essa riveste per
l'ordine degli ingegneri e perché costituisce principio
fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica.