XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1273




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 11, comma 4, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", prevede l'emanazione di una "distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgono qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca".
        L'obiettivo che la presente proposta di legge intende raggiungere, in considerazione dell'alto numero di ingegneri che svolgono la propria attività professionale alle dipendenze dello Stato e di altri enti pubblici, è di disciplinare lo stato giuridico dei professionisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, anche economici, degli enti di gestione di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, delle aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali, delle aziende regionali, provinciali e municipali, delle gestioni commissariali governative, degli enti ed aziende indicati al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché l'esercizio delle rispettive attività professionali per le quali sono richieste l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione ai rispettivi albi professionali. Si ritiene quindi opportuno sottoporre la presente proposta di legge all'esame di questa Camera e si confida in una sollecita approvazione del Parlamento per la notevole importanza che essa riveste per l'ordine degli ingegneri e perché costituisce principio fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica.




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