XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1273
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per l'esercizio di attività professionali presso le
amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici è istituito il
ruolo unico professionale. Appartengono a tale ruolo i
dipendenti, abilitati all'esercizio della professione ed
iscritti nei rispettivi albi professionali, i quali svolgono,
in regime di subordinazione, in via esclusiva o prevalente, la
propria attività professionale. Dell'esercizio dei singoli
mandati professionali rispondono direttamente al legale
rappresentante dell'amministrazione.
2. Il ruolo unico professionale di cui al comma 1 si
articola in due qualifiche professionali nelle quali sono
inquadrati gli iscritti agli albi professionali per i quali è
richiesto il diploma di laurea e gli iscritti agli albi per i
quali è richiesto il titolo di un diploma tecnico di scuola
secondaria superiore.
Art. 2.
1. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono disciplinate:
a) le modalità di accesso al ruolo di cui
all'articolo 1 e la consistenza delle due articolazioni
previste dal comma 2 del medesimo articolo 1;
b) le modalità di utilizzazione degli iscritti al
ruolo, anche in riferimento alla mobilità nell'ambito delle
amministrazioni statali, comprese le amministrazioni ad
ordinamento autonomo;
c) l'organizzazione e la tipologia delle attività
professionali degli iscritti al ruolo di cui all'articolo
1;
d) l'individuazione delle strutture professionali
nell'ambito delle amministrazioni dello Stato e negli enti
pubblici;
e) le modalità di assegnazione degli incarichi di
coordinamento, nel rispetto delle esigenze specifiche delle
singole professioni, fatto salvo il principio della rotazione,
nonché la definizione dei rapporti dei professionisti iscritti
al ruolo di cui all'articolo 1 con i dirigenti sulla base del
principio di autonomia del ruolo unico professionale e delle
rispettive responsabilità.
2. Allo scopo di assicurare l'efficienza delle proprie
strutture professionali, le singole amministrazioni e gli enti
pubblici devono garantire la dotazione di idonei mezzi
strumentali e di adeguati sussidi conseguenti allo sviluppo ed
all'evoluzione delle tecnologie e delle metodologie di ricerca
e di applicazione, nonché del necessario personale
amministrativo e tecnico di supporto funzionalmente dipendente
dalle strutture professionali medesime.
3. Ai fini della migliore qualificazione dei
professionisti dipendenti, le singole amministrazioni e gli
enti pubblici promuovono e favoriscono l'aggiornamento
permanente degli appartenenti al ruolo unico professionale
nonché la loro partecipazione a convegni di studio, a corsi ed
attività scientifiche, nonché a visite di specializzazione.
4. Le amministrazioni e gli enti pubblici stipulano a
favore dei propri dipendenti appartenenti al ruolo unico
professionale, relativamente alle attività professionali da
essi svolte, apposite polizze assicurative di responsabilità
civile professionale per i rischi ed i danni derivanti dallo
svolgimento delle attività professionali di propria
competenza. Il pagamento del premio è posto a carico delle
amministrazioni medesime.
5. Nel caso in cui i professionisti dipendenti siano
sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi
all'esercizio delle attività professionali loro affidate, le
amministrazioni di appartenenza assumono a proprio carico ogni
onere relativo alla difesa sin dall'apertura del procedimento,
facendo assistere il dipendente da un legale e da un eventuale
perito di comune gradimento.
Art. 3.
1. Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico di
base ed accessorio degli appartenenti al ruolo unico
professionale istituito ai sensi dell'articolo 1 sono definiti
in una unica, autonoma e separata area di contrattazione.
Art. 4.
1. Ai fini della valorizzazione della professionalità, per
le rispettive competenze e specializzazioni professionali
degli appartenenti al ruolo unico professionale è assicurato
il criterio della rotazione degli incarichi professionali che
devono essere annotati in ordine cronologico a cura delle
amministrazioni o enti pubblici in un apposito registro. Gli
incarichi devono riguardare l'attività professionale connessa
ad opere di esclusiva pertinenza dell'ente di appartenenza.
2. In relazione agli incarichi professionali
effettivamente svolti sono corrisposti ai professionisti
idonee indennità e incentivi da definire in sede contrattuale.
Allo scopo è istituito un apposito fondo; le somme affluenti
al fondo sono ripartite in misura percentuale e proporzionale
tra i professionisti laureati, i professionisti diplomati ed i
componenti tecnici della struttura professionale che ha svolto
l'incarico professionale, secondo criteri di trasparenza. Le
somme affluenti nel fondo sono a carico degli stanziamenti
annui previsti per la realizzazione dei singoli interventi.
Art. 5.
1. L'accesso alle qualifiche professionali del ruolo unico
professionale avviene per concorso pubblico indetto dalle
singole amministrazioni, per titoli e concorso di selezione
ovvero per corso-concorso per prestazioni professionali
specializzate richieste dalle amministrazioni, mediante lo
svolgimento di prove volte all'accertamento della pratica
professionale ed alle quali sono ammessi gli iscritti ai
relativi albi professionali indicati nei bandi di concorso,
unitamente ai titoli di studio richiesti e ad eventuali titoli
di specializzazione.
2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, abilitato all'esercizio della
professione ed iscritto ai rispettivi albi professionali, è
inquadrato, su richiesta, nel ruolo unico professionale.