XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1273




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per l'esercizio di attività professionali presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici è istituito il ruolo unico professionale. Appartengono a tale ruolo i dipendenti, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti nei rispettivi albi professionali, i quali svolgono, in regime di subordinazione, in via esclusiva o prevalente, la propria attività professionale. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali rispondono direttamente al legale rappresentante dell'amministrazione.
        2. Il ruolo unico professionale di cui al comma 1 si articola in due qualifiche professionali nelle quali sono inquadrati gli iscritti agli albi professionali per i quali è richiesto il diploma di laurea e gli iscritti agli albi per i quali è richiesto il titolo di un diploma tecnico di scuola secondaria superiore.


Art. 2.

        1. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate:

                a) le modalità di accesso al ruolo di cui all'articolo 1 e la consistenza delle due articolazioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 1;
                b) le modalità di utilizzazione degli iscritti al ruolo, anche in riferimento alla mobilità nell'ambito delle amministrazioni statali, comprese le amministrazioni ad ordinamento autonomo;

                c) l'organizzazione e la tipologia delle attività professionali degli iscritti al ruolo di cui all'articolo 1;

                d) l'individuazione delle strutture professionali nell'ambito delle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici;

                e) le modalità di assegnazione degli incarichi di coordinamento, nel rispetto delle esigenze specifiche delle singole professioni, fatto salvo il principio della rotazione, nonché la definizione dei rapporti dei professionisti iscritti al ruolo di cui all'articolo 1 con i dirigenti sulla base del principio di autonomia del ruolo unico professionale e delle rispettive responsabilità.

        2. Allo scopo di assicurare l'efficienza delle proprie strutture professionali, le singole amministrazioni e gli enti pubblici devono garantire la dotazione di idonei mezzi strumentali e di adeguati sussidi conseguenti allo sviluppo ed all'evoluzione delle tecnologie e delle metodologie di ricerca e di applicazione, nonché del necessario personale amministrativo e tecnico di supporto funzionalmente dipendente dalle strutture professionali medesime.
        3. Ai fini della migliore qualificazione dei professionisti dipendenti, le singole amministrazioni e gli enti pubblici promuovono e favoriscono l'aggiornamento permanente degli appartenenti al ruolo unico professionale nonché la loro partecipazione a convegni di studio, a corsi ed attività scientifiche, nonché a visite di specializzazione.
        4. Le amministrazioni e gli enti pubblici stipulano a favore dei propri dipendenti appartenenti al ruolo unico professionale, relativamente alle attività professionali da essi svolte, apposite polizze assicurative di responsabilità civile professionale per i rischi ed i danni derivanti dallo svolgimento delle attività professionali di propria competenza. Il pagamento del premio è posto a carico delle amministrazioni medesime.
        5. Nel caso in cui i professionisti dipendenti siano sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'esercizio delle attività professionali loro affidate, le amministrazioni di appartenenza assumono a proprio carico ogni onere relativo alla difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale e da un eventuale perito di comune gradimento.


Art. 3.

        1. Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico di base ed accessorio degli appartenenti al ruolo unico professionale istituito ai sensi dell'articolo 1 sono definiti in una unica, autonoma e separata area di contrattazione.


Art. 4.

        1. Ai fini della valorizzazione della professionalità, per le rispettive competenze e specializzazioni professionali degli appartenenti al ruolo unico professionale è assicurato il criterio della rotazione degli incarichi professionali che devono essere annotati in ordine cronologico a cura delle amministrazioni o enti pubblici in un apposito registro. Gli incarichi devono riguardare l'attività professionale connessa ad opere di esclusiva pertinenza dell'ente di appartenenza.
        2. In relazione agli incarichi professionali effettivamente svolti sono corrisposti ai professionisti idonee indennità e incentivi da definire in sede contrattuale. Allo scopo è istituito un apposito fondo; le somme affluenti al fondo sono ripartite in misura percentuale e proporzionale tra i professionisti laureati, i professionisti diplomati ed i componenti tecnici della struttura professionale che ha svolto l'incarico professionale, secondo criteri di trasparenza. Le somme affluenti nel fondo sono a carico degli stanziamenti annui previsti per la realizzazione dei singoli interventi.


Art. 5.

        1. L'accesso alle qualifiche professionali del ruolo unico professionale avviene per concorso pubblico indetto dalle singole amministrazioni, per titoli e concorso di selezione ovvero per corso-concorso per prestazioni professionali specializzate richieste dalle amministrazioni, mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della pratica professionale ed alle quali sono ammessi gli iscritti ai relativi albi professionali indicati nei bandi di concorso, unitamente ai titoli di studio richiesti e ad eventuali titoli di specializzazione.
        2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto ai rispettivi albi professionali, è inquadrato, su richiesta, nel ruolo unico professionale.



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