XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1268




        Onorevoli Colleghi! - Quando i disaccordi che portano alla separazione di una coppia non incidono sui ruoli di padre e di madre, perché nell'inevitabile contrasto i genitori privilegiano la loro funzione nei confronti dei figli, e si arriva alla scelta dolorosa ma responsabile della separazione consensuale, nessun problema sorge per quanto riguarda l'affidamento dei minori.
        Ma allorché la coppia, per la rottura quasi sempre unilaterale di un rapporto, che trova l'altro restìo, pronto ad usare i figli come ricatto economico, affettivo e sociale, ha necessità di lasciare al giudice l'obbligo di decidere sull'affidamento dei figli, è doveroso aiutare il giudice nella sua scelta.
        La necessità di decidere tra due verità proposte dai genitori che tendono ad utilizzare il bambino per esprimere la loro conflittualità e si distruggono a vicenda presentandosi sempre come vittime e mai come colpevoli, impone che nella separazione giudiziale dei coniugi il giudice sia aiutato da un curatore che abbia ampia facoltà di indagine sia nei rapporti genitori-figli, che in quelli con i nonni, con gli insegnanti e con l'ambiente in cui i minori vivono.
        La nomina di questo curatore si impone anche quando il giudice ordinario è chiamato a modificare le condizioni inerenti all'affidamento della prole stabilite con la separazione consensuale omologata, con la separazione giudiziale, con la sentenza di divorzio o con il provvedimento previsto dall'articolo 129 del codice civile, questioni tutte riservate alla competenza del tribunale ordinario, dalla sentenza a sezioni unite della Cassazione civile del 2 marzo 1983.
        Questa possibilità di servirsi di organi ausiliari deve essere un obbligo per il giudice che deve adottare i provvedimenti riguardanti i minori. Nasce così una figura umana e giuridica essenziale, che, conven- zionalmente, potremmo definire "l'avvocato del bambino".
        I servizi sociali istituiti presso i comuni possono offrire elementi idonei e qualificati per tali adempimenti.
        Tenuto conto quindi delle esposte considerazioni, appare opportuno che il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile sia modificato nel modo proposto.




Frontespizio Testo articoli