XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1268
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il terzo comma dell'articolo 708 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
"Se il coniuge convenuto non compare o la conciliazione
non riesce, il presidente dà, con ordinanza, i provvedimenti
temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei
coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore, fissando
l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo, e
nomina, ove necessario, un curatore speciale con il compito di
assistere i minori come consulente tecnico del giudice
istruttore".
Art. 2.
1. Presso le cancellerie dei tribunali ordinari è
istituito un elenco dei curatori nominati dal presidente del
tribunale, scelti tra gli assistenti sociali con più di dieci
anni di esperienza nell'ambito dei servizi sociali.