XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1268




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Se il coniuge convenuto non compare o la conciliazione non riesce, il presidente dà, con ordinanza, i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore, fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo, e nomina, ove necessario, un curatore speciale con il compito di assistere i minori come consulente tecnico del giudice istruttore".


Art. 2.

        1. Presso le cancellerie dei tribunali ordinari è istituito un elenco dei curatori nominati dal presidente del tribunale, scelti tra gli assistenti sociali con più di dieci anni di esperienza nell'ambito dei servizi sociali.



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