XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1266




        Onorevoli Colleghi! - La legge sancisce, all'articolo 2054 del codice civile, che il proprietario di un veicolo è responsabile dei danni cagionati dalla circolazione dello stesso in solido col conducente, ad eccezione della ipotesi prevista nello stesso articolo 2054: se prova "che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà".
        E' pure pacifico che la proprietà del veicolo si presume della persona alla quale il veicolo è intestato nel pubblico registro ed è egualmente pacifico che l'intestatario può però dimostrare con una qualunque scrittura privata ovvero con testimoni di avere trasferito, da prima dell'incidente, la proprietà del veicolo stesso ad altri, liberandosi così di ogni e qualunque responsabilità.
        Questa possibilità di prova a mezzo di testimoni o a mezzo di scrittura privata non di data certa si presta però a tutta una serie di azioni truffaldine ed immorali con le quali il vero proprietario del veicolo riesce a fare apparire essere di proprietà di altri il veicolo che i danni ha cagionato: e sempre il nuovo improvviso proprietario è un nullatenente mentre il suo presunto dante causa figura persona solvibile ed economicamente valida.
        Con il risultato finale che i danneggiati non riescono ad ottenere il risarcimento del danno dal nuovo impensato e sconosciuto proprietario nullatenente.
        Con la presente proposta di legge si vuole impedire quanto sopra e si vuole in modo rigoroso e certo tutelare i diritti e la buona fede dei terzi che rimangono danneggiati dalla circolazione dei veicoli subendo spesso dei danni irreparabili di carattere materiale e morale come avviene nei confronti di fanciulli che si vedono uccidere il loro genitore dalla incoscienza o dalla irresponsabilità di un qualunque guidatore.
        Infatti, appare giusto al proponente, che solo il pubblico registro faccia fede - nei confronti dei terzi - della appartenenza in proprietà del veicolo, e che non si possa consentire la possibilità di una truffa e di una azione addirittura amorale a danno dei danneggiati quando l'incidente si è verificato.
        Né rileva sostenere che trattandosi di beni mobili il diritto di proprietà può trasferirsi anche verbalmente.
        Qui non si discute di questa possibilità e di questo diritto, ma del fatto che nei confronti di terzi non può porsi nel nulla quanto risulta nel pubblico registro dopo che sorge, in chi del veicolo è intestatario, l'obbligo al risarcimento dei danni. Né rileva osservare che può accadere che l'intestatario avesse effettivamente già trasferito il suo diritto di proprietà da prima che l'incidente si verificasse.
        Anche quando ciò fosse, è evidente che il nuovo proprietario non risulterebbe nel pubblico registro solo ed in quanto il venditore si è prestato - colludendo col compratore - a truffare l'erario dello Stato.
        Infatti il trasferimento di proprietà non viene ad essere annotato nel pubblico registro solamente quando venditore e acquirente si accordano per frodare le leggi fiscali dello Stato e quindi evitano, per tale fine, la stipulazione dell'atto pubblico e la relativa registrazione.
        Anche in questa ipotesi di vendita effettiva fatta in frode all'erario non può essere consentito al venditore di dimostrare con testimoni o con semplici scritture private l'avvenuta vendita del veicolo per esonerarsi da ogni e qualunque responsabilità, sia perché nei confronti dei terzi deve sempre fare fede il pubblico registro, sia perché non può concedersi siffatto mezzo di prova a chi, colludendo col compratore, ha violato precise disposizioni di carattere fiscale ed ha accettato tutte le conseguenze che ne deriverebbero una volta che la presente proposta di legge diventasse legge.
        Inoltre, se quanto denunziato fosse ancora tenuto in vita si verrebbe a perpetuare una situazione che non trova più alcuna giustificazione nelle finalità del pubblico registro, nelle leggi fiscali, nella tutela della buona fede dei terzi, soprattutto perché con il semplice rispetto della trascrizione dell'atto si può impedire il trionfo della truffa, la beffa della legge, e la vittoria del più furbo e dell'immorale.
        E' superfluo precisare che questa proposta di legge (già presentata nelle passate legislature), non verrà a pregiudicare il diritto dell'intestatario di ripetere quanto eventualmente avrà pagato al danneggiato, dalla persona alla quale trasferì effettivamente il veicolo e dal conducente che il veicolo ebbe in consegna dal detto acquirente.
        E ciò in forza dei princìpi generali del diritto, e delle norme specifiche in materia che questa proposta non intende modificare e non modifica.




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