XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1266




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 2054 del codice civile è inserito il seguente:

        "Art. 2054-bis. - (Prova dell'avvenuto trasferimento del veicolo). - Nei confronti dei terzi danneggiati, non è consentito provare l'avvenuto trasferimento di proprietà del veicolo a mezzo di testimoni ovvero con scrittura privata non avente data certa, qualora per il veicolo sia obbligatoria la iscrizione ai pubblici registri.
        L'intestatario del veicolo è responsabile dei danni cagionati dalla circolazione dello stesso in solido con gli altri coobbligati".



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