XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1266
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 2054 del codice civile è inserito il
seguente:
"Art. 2054-bis. - (Prova dell'avvenuto trasferimento
del veicolo). - Nei confronti dei terzi danneggiati, non è
consentito provare l'avvenuto trasferimento di proprietà del
veicolo a mezzo di testimoni ovvero con scrittura privata non
avente data certa, qualora per il veicolo sia obbligatoria la
iscrizione ai pubblici registri.
L'intestatario del veicolo è responsabile dei danni
cagionati dalla circolazione dello stesso in solido con gli
altri coobbligati".