XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1265
Onorevoli Colleghi! - L'esperienza acquisita
dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale
impone di considerare, anche sotto l'importantissimo profilo
della tecnica di verbalizzazione, il grado di efficienza, di
celerità della normativa in vigore, in sede di udienza
preliminare e, soprattutto, di udienza dibattimentale.
Esigenza avvertita specie nell'ambito dei procedimenti nei
confronti della criminalità organizzata, che, per numero di
soggetti imputati e di reati contestati, risultano, nella
pratica quotidiana, di difficilissima "governabilità"
ricorrendo ai tempi, ai modi ed alle forme della tradizionale
quanto arcaica verbalizzazione dettata e manuale; anche i
procedimenti meno articolati soffrono inutili ed abbondanti
ritardi, eliminabili soltanto con il ricorso alla tecnica di
verbalizzazione mediante stenotipia, anche per ubbidienza alle
norme regolatrici.
Come è noto, tale tecnica, conosciuta ed utilizzata in
altre nazioni da oltre mezzo secolo, nel nostro ordinamento è
stata introdotta con previsione contenuta nell'articolo 51 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale. Essa, dopo avere incontrato non poche né
trascurabili resistenze iniziali da parte di tanti operatori
di giustizia, restii a riconoscerne la obiettiva utilità, ha
contribuito in maniera non trascurabile a rendere possibile la
celebrazione di tanti processi, maggiori e minori, dimostrando
la pretestuosità di troppi preconcetti e delle denunciate
resistenze ed anzi assicurando imparzialità e puntualità quasi
"fotografica" di quanto registratosi in udienza.
Si appalesa necessario (a fini di efficienza della
macchina giudiziaria), conveniente e doveroso (per il minore
costo a carico della pubblica amministrazione che
comporterebbe), istituire presso il Ministero della giustizia
il profilo dello stenotipista, da reclutare mediante prova
selettiva per pubblico concorso con procedure accelerate, al
fine di evitare il più possibile vuoti di attività, che
ridonderebbero a danno dell'amministrazione della giustizia,
tenendo conto del tirocinio svolto (se apprezzabile nella
qualità e nel tempo).
Considerati la gravità delle disfunzioni giudiziarie, la
progressione dell'emergenza, l'opportunità degli strumenti
(l'amministrazione dispone di costosissimi macchinari, ora
inutili) per porvi rimedio, e, in breve, l'inderogabile
applicazione della legge, si confida nell'apprezzamento
responsabile dell'urgenza che la materia esige e nella
conseguente approvazione della presente proposta di legge.