XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1265




        Onorevoli Colleghi! - L'esperienza acquisita dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale impone di considerare, anche sotto l'importantissimo profilo della tecnica di verbalizzazione, il grado di efficienza, di celerità della normativa in vigore, in sede di udienza preliminare e, soprattutto, di udienza dibattimentale. Esigenza avvertita specie nell'ambito dei procedimenti nei confronti della criminalità organizzata, che, per numero di soggetti imputati e di reati contestati, risultano, nella pratica quotidiana, di difficilissima "governabilità" ricorrendo ai tempi, ai modi ed alle forme della tradizionale quanto arcaica verbalizzazione dettata e manuale; anche i procedimenti meno articolati soffrono inutili ed abbondanti ritardi, eliminabili soltanto con il ricorso alla tecnica di verbalizzazione mediante stenotipia, anche per ubbidienza alle norme regolatrici.
        Come è noto, tale tecnica, conosciuta ed utilizzata in altre nazioni da oltre mezzo secolo, nel nostro ordinamento è stata introdotta con previsione contenuta nell'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Essa, dopo avere incontrato non poche né trascurabili resistenze iniziali da parte di tanti operatori di giustizia, restii a riconoscerne la obiettiva utilità, ha contribuito in maniera non trascurabile a rendere possibile la celebrazione di tanti processi, maggiori e minori, dimostrando la pretestuosità di troppi preconcetti e delle denunciate resistenze ed anzi assicurando imparzialità e puntualità quasi "fotografica" di quanto registratosi in udienza.
        Si appalesa necessario (a fini di efficienza della macchina giudiziaria), conveniente e doveroso (per il minore costo a carico della pubblica amministrazione che comporterebbe), istituire presso il Ministero della giustizia il profilo dello stenotipista, da reclutare mediante prova selettiva per pubblico concorso con procedure accelerate, al fine di evitare il più possibile vuoti di attività, che ridonderebbero a danno dell'amministrazione della giustizia, tenendo conto del tirocinio svolto (se apprezzabile nella qualità e nel tempo).
        Considerati la gravità delle disfunzioni giudiziarie, la progressione dell'emergenza, l'opportunità degli strumenti (l'amministrazione dispone di costosissimi macchinari, ora inutili) per porvi rimedio, e, in breve, l'inderogabile applicazione della legge, si confida nell'apprezzamento responsabile dell'urgenza che la materia esige e nella conseguente approvazione della presente proposta di legge.




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