XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1265
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito, presso il Ministero della giustizia, il
profilo professionale di stenotipista giudiziario.
Art. 2.
1. Il titolo di studio necessario per l'accesso alla
qualifica di stenotipista giudiziario è il diploma di scuola
media superiore.
Art. 3.
1. Le tabelle indicanti il numero degli stenotipisti
giudiziari da reclutare nel distretto sono stabilite dal
Ministro della giustizia, all'atto della emanazione del
relativo bando di concorso.
Art. 4.
1. Il profilo professionale di stenotipista giudiziario e
il relativo trattamento economico sono equiparati a quelli del
personale ausiliario di cancelleria.
Art. 5.
1. I concorsi si svolgono in sede distrettuale, nel
rispetto dei vincoli e delle condizioni in atto per il
reclutamento del personale ausiliario giudiziario.
2. Si tiene conto del tirocinio svolto, ove
l'amministrazione attesti un periodo non inferiore a sei mesi,
e dei risultati delle prestazioni svolte.
3. Le commissioni esaminatrici sono costituite dal
presidente della corte di appello, o da un sostituto da lui
designato, dal presidente del consiglio dell'ordine degli
avvocati, o da un sostituto da lui designato, dal cancelliere
capo della sede di corte di appello dove si svolgono le prove
di concorso, o da un sostituto da lui designato, e da un
docente di stenotipia, designato dal dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale della regione sede del
concorso.
4. Le prove consistono in un esame di cultura generale, in
uno di nozioni generali sul codice di procedura penale, con
particolare riferimento alla udienza preliminare e al
dibattimento, e in una prova pratica, riferentesi alle
specifiche funzioni di stenotipista. Esse si svolgono nella
stessa seduta di esame. Il voto minimo è di ventuno trentesimi
complessivi, con esclusione dei candidati che non abbiano
superato i sei decimi in una delle prove.
Art. 6.
1. I trasferimenti da distretto a distretto, in occasione
di vacanze di posti, sono ammessi dopo un periodo minimo di
cinque anni nella sede giudiziaria di prima assegnazione.
Art. 7.
1. Le graduatorie restano utilizzabili entro il triennio
successivo al concorso.
Art. 8.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede con gli ordinari stanziamenti dello stato di
previsione del Ministero della giustizia.