XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1265




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito, presso il Ministero della giustizia, il profilo professionale di stenotipista giudiziario.


Art. 2.

        1. Il titolo di studio necessario per l'accesso alla qualifica di stenotipista giudiziario è il diploma di scuola media superiore.


Art. 3.

        1. Le tabelle indicanti il numero degli stenotipisti giudiziari da reclutare nel distretto sono stabilite dal Ministro della giustizia, all'atto della emanazione del relativo bando di concorso.


Art. 4.

        1. Il profilo professionale di stenotipista giudiziario e il relativo trattamento economico sono equiparati a quelli del personale ausiliario di cancelleria.


Art. 5.

        1. I concorsi si svolgono in sede distrettuale, nel rispetto dei vincoli e delle condizioni in atto per il reclutamento del personale ausiliario giudiziario.
        2. Si tiene conto del tirocinio svolto, ove l'amministrazione attesti un periodo non inferiore a sei mesi, e dei risultati delle prestazioni svolte.
        3. Le commissioni esaminatrici sono costituite dal presidente della corte di appello, o da un sostituto da lui designato, dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, o da un sostituto da lui designato, dal cancelliere capo della sede di corte di appello dove si svolgono le prove di concorso, o da un sostituto da lui designato, e da un docente di stenotipia, designato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale della regione sede del concorso.
        4. Le prove consistono in un esame di cultura generale, in uno di nozioni generali sul codice di procedura penale, con particolare riferimento alla udienza preliminare e al dibattimento, e in una prova pratica, riferentesi alle specifiche funzioni di stenotipista. Esse si svolgono nella stessa seduta di esame. Il voto minimo è di ventuno trentesimi complessivi, con esclusione dei candidati che non abbiano superato i sei decimi in una delle prove.


Art. 6.

        1. I trasferimenti da distretto a distretto, in occasione di vacanze di posti, sono ammessi dopo un periodo minimo di cinque anni nella sede giudiziaria di prima assegnazione.


Art. 7.

        1. Le graduatorie restano utilizzabili entro il triennio successivo al concorso.


Art. 8.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della giustizia.



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