XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1261
Onorevoli Colleghi! - L'illecito è, nella pratica
quotidiana, regola quasi costante degli appalti e comunque dei
rapporti giuridici che intercorrono tra la pubblica
amministrazione e il cittadino, che nel chiedere il
soddisfacimento del proprio diritto è spesso esposto a
richieste non dovute, che, per l'ampiezza e la ricorrenza del
fenomeno, sono entrate nel linguaggio comune con i sinonimi di
"tangenti", "bustarelle", "pizzi", "pedaggi" e così via.
Il fatto offende come tante altre rovinose degradazioni
del costume di un Paese impazzito dietro il denaro facile, ma
trova nella legislazione penale vigente un aiuto indiretto,
strategicamente valutato dai corrotti, nella formulazione
dell'articolo 321 del codice penale, che ipotizza una identica
sanzione per il corrotto e per il corruttore.
Avviene nella pratica che nei casi diversi dalla
fattispecie della concussione, quando non vi è costrizione ed
incerta appare l'induzione, chi subisce l'illecita pretesa del
pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio,
è costretto al silenzio, per evitare un processo penale e la
conseguente condanna, essendo la giusta denuncia documento di
prova dell'illecito e fonte di sanzione per il denunciante,
proprio per l'inaccettabile equiparazione di cui all'articolo
321 del codice penale.
Il favore, così, per un atto d'ufficio, "venduto" al
legittimo beneficiario, pena il ritardo, la complicazione, o
gli "ulteriori atti istruttori", (che, spesso, privando di un
tempestivo diritto, stroncano aziende di modeste capacità
economiche), ha potuto proliferare per l'inerzia del
legislatore, che ha omesso di occuparsi del grave ed esteso
fenomeno.
Con la presente proposta di legge, che sottoponiamo al
vostro esame, confidando nella moralizzatrice approvazione,
intendiamo contribuire a risolvere l'anomala situazione del
cosiddetto "corruttore" forzato per atto dovuto. Se costui,
infatti, si rivolge tempestivamente all'autorità giudiziaria,
denunciando l'illecita richiesta, deve essere dichiarato non
punibile: così si premia una collaborazione che non è
delatrice, essendo, a volte, giocoforza cedere per ottenere il
dovuto, e quindi giusto è reagire nella legge, per incentivare
la difesa del proprio diritto e l'affievolito piacere
dell'onestà.
Abbiamo, per scelta tecnica, indicato entro tre mesi
dall'illecita richiesta, o dalla forzata dazione, il termine
della denuncia, data la contorta dinamica che i marpioni
dell'intrallazzo attuano di volta in volta: sarà l'autorità
giudiziaria a stabilire la genuina tempestività della domanda
di giustizia, così controllando eventuali falsi "corruttori"
forzati, e veri, possibili estortori "tattici", che,
inizialmente d'accordo, possono strumentalizzare, in via
ritorsiva, l'iniziale libera adesione.