XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1261




        Onorevoli Colleghi! - L'illecito è, nella pratica quotidiana, regola quasi costante degli appalti e comunque dei rapporti giuridici che intercorrono tra la pubblica amministrazione e il cittadino, che nel chiedere il soddisfacimento del proprio diritto è spesso esposto a richieste non dovute, che, per l'ampiezza e la ricorrenza del fenomeno, sono entrate nel linguaggio comune con i sinonimi di "tangenti", "bustarelle", "pizzi", "pedaggi" e così via.
        Il fatto offende come tante altre rovinose degradazioni del costume di un Paese impazzito dietro il denaro facile, ma trova nella legislazione penale vigente un aiuto indiretto, strategicamente valutato dai corrotti, nella formulazione dell'articolo 321 del codice penale, che ipotizza una identica sanzione per il corrotto e per il corruttore.
        Avviene nella pratica che nei casi diversi dalla fattispecie della concussione, quando non vi è costrizione ed incerta appare l'induzione, chi subisce l'illecita pretesa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, è costretto al silenzio, per evitare un processo penale e la conseguente condanna, essendo la giusta denuncia documento di prova dell'illecito e fonte di sanzione per il denunciante, proprio per l'inaccettabile equiparazione di cui all'articolo 321 del codice penale.
        Il favore, così, per un atto d'ufficio, "venduto" al legittimo beneficiario, pena il ritardo, la complicazione, o gli "ulteriori atti istruttori", (che, spesso, privando di un tempestivo diritto, stroncano aziende di modeste capacità economiche), ha potuto proliferare per l'inerzia del legislatore, che ha omesso di occuparsi del grave ed esteso fenomeno.
        Con la presente proposta di legge, che sottoponiamo al vostro esame, confidando nella moralizzatrice approvazione, intendiamo contribuire a risolvere l'anomala situazione del cosiddetto "corruttore" forzato per atto dovuto. Se costui, infatti, si rivolge tempestivamente all'autorità giudiziaria, denunciando l'illecita richiesta, deve essere dichiarato non punibile: così si premia una collaborazione che non è delatrice, essendo, a volte, giocoforza cedere per ottenere il dovuto, e quindi giusto è reagire nella legge, per incentivare la difesa del proprio diritto e l'affievolito piacere dell'onestà.
        Abbiamo, per scelta tecnica, indicato entro tre mesi dall'illecita richiesta, o dalla forzata dazione, il termine della denuncia, data la contorta dinamica che i marpioni dell'intrallazzo attuano di volta in volta: sarà l'autorità giudiziaria a stabilire la genuina tempestività della domanda di giustizia, così controllando eventuali falsi "corruttori" forzati, e veri, possibili estortori "tattici", che, inizialmente d'accordo, possono strumentalizzare, in via ritorsiva, l'iniziale libera adesione.




Frontespizio Testo articoli