XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1261




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 321. - (Pene per il corruttore).- Le pene stabilite nell'articolo 318, primo comma, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.
        Qualora l'iniziativa della corruzione per un atto d'ufficio dovuto sia attivata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, il corruttore non è punibile se informa, entro il termine di tre mesi dall'illecita richiesta o dalla forzata adesione, l'autorità giudiziaria".



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