XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1261
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 321. - (Pene per il corruttore).- Le pene
stabilite nell'articolo 318, primo comma, nell'articolo 319,
nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e
nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli
articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al
pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il
danaro o altra utilità.
Qualora l'iniziativa della corruzione per un atto
d'ufficio dovuto sia attivata dal pubblico ufficiale o
dall'incaricato di un pubblico servizio, il corruttore non è
punibile se informa, entro il termine di tre mesi
dall'illecita richiesta o dalla forzata adesione, l'autorità
giudiziaria".