XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1257
Onorevoli Colleghi! - Qualunque gruppo parlamentare che
si è finora occupato, con specifiche iniziative legislative,
del cruciale problema della responsabilità disciplinare e
delle incompatibilità del magistrato, ha considerato traccia
obbligata il testo del disegno di legge presentato nella IX
legislatura dall'allora Ministro di grazia e giustizia,
Martinazzoli (atto Senato n. 251 della IX legislatura).
Pur ospitando tanta parte del meditato documento
governativo, con la presente proposta di legge, già presentata
nella XIII legislatura (atto Camera n. 1115), ci siamo
impegnati a contributi nuovi e perciò originali, che possono
così essere riassunti:
1) la centralità della libertà del cittadino (articolo
3);
2) sostanza e forma per vivificare l'equilibrio e la
competenza del magistrato (articolo 3);
3) colpire ogni colpevole interferenza illecita
(articolo 3);
4) colpevolizzare ogni atteggiamento tracotante o
smodato del giudice contro altri giudici, il foro o le parti
(articolo 3);
5) l'intolleranza per espressioni lesive del decoro
altrui in provvedimenti del magistrato (articolo 4);
6) la difesa dell'immagine oltre che delle funzioni del
magistrato per onorare il giudice e non per processarlo
(articolo 4);
7) l'aumento del minimo della perdita di anzianità,
quando necessaria (articolo 5);
8) l'obbligo di approfondita istruzione di ogni pratica
disciplinare (articolo 6);
9) la valutazione dell'anzianità per funzioni e non per
età in caso di parità di voti: la prevalenza cioè
dell'esperienza, sintesi di saggezza professionale e umana
(articolo 7);
10) la limitazione da sei a quattro mesi e da un anno a
otto mesi del termine per la definizione degli adempimenti per
il procedimento disciplinare, contro lo stillicidio di attese
sfibranti (articolo 9);
11) la possibilità della conoscenza degli atti della
sezione disciplinare da parte della Presidenza della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, per evitare
antidemocratiche "saracinesche", che possono indebolire il
corretto rapporto istituzionale (articolo 9);
12) il recupero della disciplina dell'articolo 163 del
codice penale in tema sanzionatorio, in caso di rimozione
(articolo 11);
13) il corretto uso dell'istituto della revisione non
riferibile alla sanzione "minore", ma al proscioglimento
dall'addebito (articolo 17);
14) la eliminazione di ogni deroga in caso di parentela
o affinità per magistrati componenti lo stesso collegio,
essendo inammissibile la previsione dell'intralcio "al
regolare svolgimento della funzione giudiziaria" come causa
d'incompatibilità: non si può legiferare delegando altri
(articolo 18);
15) la rilevanza dei rapporti, anche e solo di abituale
frequenza, del giudice con l'imputato: non essere solo
imparziale ma anche apparirlo (articolo 18);
16) rigorosi accertamenti fiscali sulle condizioni del
magistrato, impedito nel sereno e corretto svolgimento delle
funzioni (articolo 19);
17) la presenza di avvocati del libero foro nella difesa
di magistrati inquisiti avanti il Consiglio superiore della
magistratura: che gli avvocati non giudichino, che i giudici
non siano avvocati (articolo 20);
18) il termine di due mesi, infine, per l'entrata in
vigore della legge, dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale (articolo 22).
Onorevoli colleghi, credendo nello Stato di diritto,
alziamo lo scanno del giudice sopra ogni rispettabile passione
di parte. Ciò comporta trasparenza e credibilità.
Il giudice deve essere rispettato; ma egli deve tutto
compiere perché ciò sia un dovere sentito e non una clausola
di stile.
Da ciò il nostro modesto, appassionato, vigile contributo
di uomini al servizio del diritto, ma anche e non meno della
società.
Nel ripresentare la presente proposta di legge, già
presentata nella X, nella XI, nella XII e nella XIII
legislatura, ne chiediamo urgente, responsabile
approvazione.