XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1257




        Onorevoli Colleghi! - Qualunque gruppo parlamentare che si è finora occupato, con specifiche iniziative legislative, del cruciale problema della responsabilità disciplinare e delle incompatibilità del magistrato, ha considerato traccia obbligata il testo del disegno di legge presentato nella IX legislatura dall'allora Ministro di grazia e giustizia, Martinazzoli (atto Senato n. 251 della IX legislatura).
        Pur ospitando tanta parte del meditato documento governativo, con la presente proposta di legge, già presentata nella XIII legislatura (atto Camera n. 1115), ci siamo impegnati a contributi nuovi e perciò originali, che possono così essere riassunti:

            1) la centralità della libertà del cittadino (articolo 3);

            2) sostanza e forma per vivificare l'equilibrio e la competenza del magistrato (articolo 3);

            3) colpire ogni colpevole interferenza illecita (articolo 3);

            4) colpevolizzare ogni atteggiamento tracotante o smodato del giudice contro altri giudici, il foro o le parti (articolo 3);

            5) l'intolleranza per espressioni lesive del decoro altrui in provvedimenti del magistrato (articolo 4);

            6) la difesa dell'immagine oltre che delle funzioni del magistrato per onorare il giudice e non per processarlo (articolo 4);

            7) l'aumento del minimo della perdita di anzianità, quando necessaria (articolo 5);
            8) l'obbligo di approfondita istruzione di ogni pratica disciplinare (articolo 6);

            9) la valutazione dell'anzianità per funzioni e non per età in caso di parità di voti: la prevalenza cioè dell'esperienza, sintesi di saggezza professionale e umana (articolo 7);

            10) la limitazione da sei a quattro mesi e da un anno a otto mesi del termine per la definizione degli adempimenti per il procedimento disciplinare, contro lo stillicidio di attese sfibranti (articolo 9);

            11) la possibilità della conoscenza degli atti della sezione disciplinare da parte della Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per evitare antidemocratiche "saracinesche", che possono indebolire il corretto rapporto istituzionale (articolo 9);

            12) il recupero della disciplina dell'articolo 163 del codice penale in tema sanzionatorio, in caso di rimozione (articolo 11);

            13) il corretto uso dell'istituto della revisione non riferibile alla sanzione "minore", ma al proscioglimento dall'addebito (articolo 17);

            14) la eliminazione di ogni deroga in caso di parentela o affinità per magistrati componenti lo stesso collegio, essendo inammissibile la previsione dell'intralcio "al regolare svolgimento della funzione giudiziaria" come causa d'incompatibilità: non si può legiferare delegando altri (articolo 18);

            15) la rilevanza dei rapporti, anche e solo di abituale frequenza, del giudice con l'imputato: non essere solo imparziale ma anche apparirlo (articolo 18);

            16) rigorosi accertamenti fiscali sulle condizioni del magistrato, impedito nel sereno e corretto svolgimento delle funzioni (articolo 19);

            17) la presenza di avvocati del libero foro nella difesa di magistrati inquisiti avanti il Consiglio superiore della magistratura: che gli avvocati non giudichino, che i giudici non siano avvocati (articolo 20);

            18) il termine di due mesi, infine, per l'entrata in vigore della legge, dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (articolo 22).

        Onorevoli colleghi, credendo nello Stato di diritto, alziamo lo scanno del giudice sopra ogni rispettabile passione di parte. Ciò comporta trasparenza e credibilità.
        Il giudice deve essere rispettato; ma egli deve tutto compiere perché ciò sia un dovere sentito e non una clausola di stile.
        Da ciò il nostro modesto, appassionato, vigile contributo di uomini al servizio del diritto, ma anche e non meno della società.
        Nel ripresentare la presente proposta di legge, già presentata nella X, nella XI, nella XII e nella XIII legislatura, ne chiediamo urgente, responsabile approvazione.




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