XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1257




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

PRINCI'PI GENERALI


Art. 1.

(Principio di legalità - Insindacabilità del contenuto
degli atti giudiziari).

        1. I magistrati non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari né possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni senza il loro consenso, se non nei casi e nelle forme previsti dalla presente legge.
        2. I magistrati non possono essere chiamati a rispondere in sede disciplinare per il contenuto degli atti giudiziari compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che nelle ipotesi previste dalle lettere a), h) e i) del comma 1 dell'articolo 3.


Art. 2.

(Inamovibilità del magistrato).

        1. Il magistrato, escluso l'uditore giudiziario senza funzioni, può essere trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni senza il suo consenso soltanto nelle ipotesi previste dalla legge ovvero quando gli sia stata inflitta una sanzione disciplinare per fatti che rendano incompatibile la sua permanenza nella sede o nell'ufficio.

Capo II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE


Sezione I

Illeciti disciplinari


Art. 3.

(Illeciti disciplinari del magistrato
nell'esercizio delle sue funzioni).

        1. Costituiscono illecito disciplinare del magistrato:

                a) la privazione della libertà del cittadino per abuso di discrezionalità decisionale. Si intende che ricorre abuso di discrezionalità decisionale tutte le volte in cui è omessa o è distorta o non appare oggettivamente serena la valutazione o della personalità dell'inquisito o del pericolo di fuga o dell'inquinamento delle prove e degli elementi di prova o dell'allarme sociale correlato alla reale gravità del fatto per cui si procede;

                b) la palese violazione del dovere di imparzialità nei confronti delle parti;

                c) la manifesta violazione del dovere di correttezza nei confronti delle parti o dei loro difensori o consulenti, dei componenti l'ufficio, dei collaboratori o dei testimoni;

                d) la violazione del segreto d'ufficio, ovvero la grave violazione del dovere di riservatezza relativamente agli affari trattati, quando quest'ultima sia idonea a ledere diritti altrui;

                e) l'agevolazione anche colposa della diffusione del contenuto di atti coperti dal segreto istruttorio, quando sia idonea a pregiudicare lo svolgimento della attività processuale o a ledere diritti altrui;

                f) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, quando sia causa di disservizio;

                g) la colpevole omissione di denunzia di una causa di incompatibilità o la colpe-vole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

                h) la violazione di legge per errore determinato da assoluta mancanza di diligenza o di perizia, o il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia, ovvero il deliberato proposito di disapplicare la legge;

                i) l'adozione, sia in sede penale sia in sede civile, di provvedimenti cautelari abnormi, lesivi dei diritti individuali di libertà o di interessi patrimoniali delle persone, quando tali provvedimenti risultino determinati da assoluta mancanza di diligenza o di perizia e pertanto non sono e non appaiono conformi a equilibrio e competenza;

                l) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni giudiziarie, lo scarso rendimento nel lavoro, la ripetuta esenzione dal lavoro giudiziario, ivi compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del capo dell'ufficio, del presidente di sezione o di collegio, che non siano giustificati da gravi motivi;

                m) il ricorso a terzi per la redazione dei provvedimenti;

                n) l'ingiustificata e grave interferenza nell'attività giurisdizionale di altro magistrato o di organi collegiali, volta a violare il dovere d'imparzialità;

                o) la colpevole omissione di rapporto agli organi competenti da parte del capo dell'ufficio, del presidente o del dirigente di sezione, in ordine a comportamenti di magistrati addetti all'ufficio o alla sezione che possono configurare illecito disciplinare;

                p) gli atteggiamenti tracotanti o smodati contrari all'etica del rapporto con altri giudici, con il foro e con le parti, quando per queste ultime la loro presenza è imposta dalla legge;

                q) ogni altro atto che costituisca grave inadempimento dei doveri d'ufficio.

Art. 4.

(Illeciti disciplinari del magistrato al di fuori delle
sue funzioni).

        1. Costituiscono altresì illecito disciplinare del magistrato:

                a) il ripetuto o grave abuso della qualità di magistrato al fine di conseguire comunque vantaggi per sé o per altri;

                b) i fatti per i quali sia intervenuta condanna irrevocabile per delitto non colposo perseguibile d'ufficio, ovvero, quando la legge stabilisca una pena non inferiore nel massimo a due anni di reclusione, per delitto colposo perseguibile d'ufficio o per delitto perseguibile a querela di parte;

                c) i fatti per i quali sia intervenuta condanna irrevocabile alla pena dell'arresto;

                d) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per i tempi e i modi in cui è attuata, nonché per la posizione del magistrato, sia idonea ad esercitare una grave interferenza nell'attività giudiziaria;

                e) lo svolgimento di attività o l'assunzione di incarichi incompatibili con la funzione giudiziaria;

                f) l'assunzione di incarichi senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente;

                g) il ricorso, nella redazione di un provvedimento, ad espressioni gravemente lesive della dignità delle parti, dei difensori, dei testimoni o di terzi;

                h) ogni altro atto o comportamento riprovevole che, anche per la sua notorietà, comprometta la fiducia nella imparzialità o nella correttezza e comunque nella immagine della funzione giudiziaria.


Art. 5.

(Sanzioni disciplinari).

        1. Le sanzioni disciplinari sono:

                a) la censura;

                b) la perdita dell'anzianità;

                c) la rimozione.
        2. La censura consiste nel biasimo formale, espresso nel dispositivo della sentenza.
        3. La perdita dell'anzianità può estendersi da sei mesi a due anni ed ha per effetto il ritardo, di durata corrispondente a quella della sanzione inflitta, nella ammissione ad esami, concorsi e scrutini, e nelle promozioni.
        4. La rimozione determina la cessazione del rapporto di impiego ed è disposta mediante decreto del Ministro della giustizia.
        5. La sezione disciplinare nell'infliggere una delle sanzioni previste dalle lettere a) e b) del comma 1 può stabilire, con provvedimento immediatamente esecutivo, che il magistrato sia trasferito d'ufficio qualora, in relazione ai fatti accertati ed alle modalità di compimento degli stessi, risulti incompatibile la sua ulteriore permanenza nell'ufficio o sede di servizio. Sussiste comunque tale incompatibilità quando la sanzione è comminata per uno dei fatti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).


Art. 6.

(Esercizio dell'azione disciplinare).

        1. L'azione disciplinare è promossa dal Ministro della giustizia o dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione entro sei mesi dalla piena notizia del fatto ai sensi del comma 2.
        2. Per piena notizia del fatto si intende la conoscenza acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata dei fatti per i quali si promuove l'azione, dopo opportuna istruzione.
        3. Le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione o da un suo sostituto.


Art. 7.

(Competenze e composizione della sezione
disciplinare).

        1. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico di magistrati è attribuita ad una apposita sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, composta da nove componenti effettivi e da sei supplenti.
        2. I componenti effettivi della sezione sono: il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, due magistrati di Corte di Cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato di corte di appello, due magistrati di tribunale e un altro magistrato scelto tra le varie categorie.
        3. I componenti supplenti della sezione sono: due magistrati di Corte di Cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato di corte di appello, un magistrato di tribunale e due componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.
        4. Il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura è componente di diritto della sezione disciplinare; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per funzione.
        5. Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento è indicato, per ciascuno di essi, qual è il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a sostituire. Nella ipotesi in cui il presidente del Consiglio superiore della magistratura si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.


Art. 8.

(Sostituzioni dei componenti
della sezione disciplinare).

        1. In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione, il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura è sostituito, sempre che il presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione, dal componente effettivo eletto dal Parlamento che nell'elezione prevista dall'articolo 7 sia stato designato a tale funzione. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.
        2. Ciascuno dei componenti effettivi della sezione disciplinare eletti dal Parlamento è sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a ciò designati nell'elezione prevista dall'articolo 7; se la sostituzione non è possibile, il componente effettivo è sostituito dall'altro componente supplente.
        3. La disposizione del comma 2 si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisca il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura.
        4. I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.
        5. Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.


Art. 9.

(Svolgimento
del procedimento disciplinare).

        1. La richiesta del Ministro della giustizia al procuratore generale presso la Corte di Cassazione ovvero la richiesta o la comunicazione del medesimo procuratore generale al Consiglio superiore della magistratura determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.
        2. Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato. Gli atti istruttori non preceduti dalla comunicazione all'incolpato sono nulli ma la nullità non può essere più rilevata se non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni a decorrere da quello in cui l'interessato è stato portato a conoscenza della esistenza e del contenuto di detti atti o, comunque, da quello di avvenuta comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare di cui all'articolo 7.
        3. Entro quattro mesi dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Entro gli otto mesi successivi dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.
        4. Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare è trasmessa copia al Ministro della giustizia che, a richiesta, può inviarne copia alla Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        5. Il decorso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimità costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui è emesso il decreto di rinvio a giudizio, ovvero dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale.
        6. Il decorso dei termini di cui al presente articolo è altresì sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento è rinviato a richiesta dell'incolpato.


Art. 10.

(Archiviazione).

        1. Se il Ministro della giustizia o il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, a seguito della piena notizia del fatto di cui all'articolo 6, non ritiene sussistenti i presupposti per promuovere l'azione disciplinare, richiede l'archiviazione alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 7 con provvedimento motivato. La sezione disciplinare, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, può disporre entro tre mesi l'inizio del procedimento disciplinare. In tale caso l'indagine istruttoria è compiuta da un componente della sezione disciplinare a ciò espressamente delegato dalla medesima a maggioranza semplice nella stessa seduta in cui si delibera la reiezione della richiesta di archiviazione.
        2. Il procuratore generale al termine dell'istruttoria, se non ritiene di dover chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti alla sezione disciplinare, chiede il proscioglimento con provvedimento motivato. La sezione disciplinare, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, può emettere, entro tre mesi, il decreto che fissa la discussione orale dinanzi a sé, rigettando in tale modo la richiesta di proscioglimento.
        3. La mancata emissione da parte della sezione disciplinare dei provvedimenti indicati ai commi 1 e 2 entro il termine di tre mesi equivale ad accoglimento della richiesta di archiviazione o di proscioglimento.
        4. Gli atti e i provvedimenti possono essere trasmessi, a richiesta, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.


Art. 11.

(Relazione tra il procedimento disciplinare
e il giudizio penale).

        1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale relativa al medesimo fatto. Se, per gli stessi fatti, è iniziato il processo penale, il procedimento disciplinare è sospeso.
        2. La sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento dei fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale.
        3. Il magistrato che incorre nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici a seguito di condanna penale è rimosso di diritto.
        4. La rimozione di diritto consegue altresì nel caso in cui al magistrato venga inflitta con sentenza definitiva una condanna per delitto non colposo a pena superiore a due anni di reclusione o una qualsiasi condanna a pena non inferiore ad un anno di reclusione la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 del medesimo codice.


Art. 12.

(Sospensione cautelare necessaria).

        1. Il magistrato nei cui confronti sia stata promossa azione penale è sospeso dalle funzioni e dallo stipendio e collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal giorno in cui è stato emesso nei suoi confronti mandato o ordine di cattura o, in caso di arresto in flagranza, dal giorno della convalida.
        2. La sospensione può essere revocata anche d'ufficio dalla sezione disciplinare di cui all'articolo 7 se il provvedimento restrittivo della libertà personale ha comunque perso efficacia.
        3. Al magistrato sospeso, la sezione disciplinare può attribuire un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.


Art. 13.

(Sospensione cautelare facoltativa).

        1. Quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o al medesimo sono ascrivibili fatti suscettibili di valutazione disciplinare, che, per la loro gravità, sono incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, anche prima della richiesta del giudizio disciplinare, può chiedere la sospensione cautelare del magistrato dalle funzioni o dallo stipendio.
        2. La sezione disciplinare di cui all'articolo 7 è tenuta a convocare il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni. Essa provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione.
        3. La sospensione può essere revocata anche d'ufficio dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento.
        4. Si applica il comma 3 dell'articolo 12.


Sezione II

Revisione


Art. 14.

(Revisione).

        1. In ogni tempo è ammessa la revisione delle decisioni divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, qualora:

                a) i fatti posti a fondamento della decisione risultino incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile;

                b) siano sopravvenuti o si scoprano, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel processo disciplinare, dimostrino l'insussistenza dell'illecito;

                c) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione siano stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.

        2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

Art. 15.

(Istanza di revisione).

        1. La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata una sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità, da un prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.
        2. L'istanza di revisione può essere proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale; essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, nella segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 7.
        3. Nel caso previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera c), all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza penale irrevocabile.
        4. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione.


Art. 16.

(Provvedimenti
sull'istanza di revisione).

        1. La sezione disciplinare di cui all'articolo 7 acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta senza l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente sezione ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone che si debba procedere al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il processo disciplinare.
        2. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione.

Art. 17.

(Giudizio di revisione).

        1. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare di cui all'articolo 7 revoca la precedente decisione.
        2. La sezione disciplinare non può accogliere l'istanza di revisione che sia fondata unicamente su di una nuova valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio, né per ragioni diverse da quelle indicate nell'istanza stessa.
        3. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile, a seguito di giudizio di revisione, ha diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e degli altri assegni non percepiti, aumentati degli interessi nella misura legale e del maggiore danno eventualmente subìto per la diminuzione di valore.


Capo III

INCOMPATIBILITA' AMBIENTALE -
STATO DI MALATTIA


Art. 18.

(Incompatibilità derivante da vincoli
di parentela, coniugio o affinità).

        1. I magistrati che siano tra loro legati da vincoli di coniugio, ovvero di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono fare parte dello stesso ufficio giudiziario.
        2. Il magistrato non può inoltre esercitare le funzioni:

                a) nell'ufficio dinanzi al quale svolge abitualmente la professione forense un parente in linea retta all'infinito ovvero in linea collaterale sino al secondo grado, il coniuge o affine in linea retta, salvo che il Consiglio superiore della magistratura accerti, in relazione al numero dei componenti l'ufficio, che le rispettive attività sono assolutamente distinte;

                b) nell'ufficio avente competenza circoscritta al territorio in cui un suo parente in linea retta all'infinito ovvero in linea collaterale fino al secondo grado, il coniuge o un affine in linea retta venga imputato di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, ovvero venga sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, sempreché vi siano rapporti, anche di abituale frequenza, con l'imputato. L'incompatibilità permane sino a quando i relativi procedimenti pendono dinanzi ad uno degli uffici giudiziari compresi nel distretto della stessa corte di appello in cui si trova l'ufficio al quale il magistrato appartiene. Quando il processo penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione o la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione viene respinta, il magistrato che ne faccia domanda può essere destinato all'ufficio di provenienza o ad altro della stessa sede anche in soprannumero;

                c) nella sede del suo ufficio quando il coniuge, un parente in linea retta all'infinito o in linea collaterale fino al secondo grado, ovvero altro parente o affine con lui convivente tenga una condotta che, per la natura riprovevole e la notorietà, comprometta gravemente la fiducia nella imparzialità o nella correttezza della funzione giudiziaria.

        3. Agli effetti del presente articolo al rapporto di coniugio è parificata la convivenza di fatto.


Art. 19.

(Destinazione del magistrato
ad altre funzioni).

        1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il magistrato può essere destinato ad altre funzioni senza il suo consenso quando le sue condizioni di salute o altre situazioni oggettive pregiudichino gravemente lo svolgimento della specifica funzione giudiziaria di cui è investito, dopo accertamenti fiscali collegiali compiuti da specialisti designati dal Ministro della giustizia, esercenti la loro attività professionale fuori il distretto della corte di appello ove il magistrato esaminato svolge funzioni.


Art. 20.

(Norme procedimentali).

        1. Qualora ricorra una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 della presente legge, il magistrato interessato o il capo dell'ufficio cui compete il potere di sorveglianza ai sensi degli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, il quale abbia avuto comunque notizia di una delle predette situazioni, ha l'obbligo di denunciarla al Consiglio superiore della magistratura entro il termine di quindici giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.
        2. La competente commissione del Consiglio superiore della magistratura, compiuti eventuali accertamenti preliminari, propone, con la massima sollecitudine, l'apertura della procedura di trasferimento d'ufficio o l'archiviazione degli atti. Il Consiglio, qualora deliberi l'apertura della procedura di trasferimento, incarica la commissione di procedere alla relativa istruttoria.
        3. Dell'inizio dell'istruttoria viene dato immediato avviso all'interessato con avvertimento che potrà, a sua richiesta o anche d'ufficio, essere sentito con l'eventuale assistenza di altro magistrato o di avvocato del libero foro.
        4. Esaurita l'istruttoria, gli atti della procedura sono depositati nella segreteria della commissione di cui al comma 2.
        5. Dell'avvenuto deposito è dato immediato avviso all'interessato, che, nei venti giorni successivi alla ricezione dell'avviso, ha facoltà di prendere visione degli atti, di estrarne copia e di presentare controdeduzioni scritte.
        6. Decorso il termine di cui al comma 5, la commissione di cui al comma 2, ove non debbano essere compiuti ulteriori accertamenti, propone al Consiglio superiore della magistratura, entro il mese successivo, il trasferimento d'ufficio del magistrato o l'archiviazione degli atti.
        7. L'avvenuto deposito degli atti e la data della seduta fissata dal Consiglio superiore della magistratura, per la decisione, da adottare con delibera motivata, sono comunicati, con almeno venti giorni di preavviso, all'interessato che può, a sua richiesta o anche d'ufficio, essere sentito con l'eventuale assistenza di altro magistrato o di un avvocato del libero foro.
        8. La procedura di trasferimento d'ufficio non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui il magistrato sia stato, a domanda, trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni o sia conseguentemente cessata la situazione di incompatibilità.
        9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle ipotesi di dispensa dal servizio e di collocamento in aspettativa per debolezza di mente o infermità previste dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.


Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 21.

(Norme abrogate).

        1. Sono abrogati gli articoli 18 e 19, primo e secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; gli articoli 2, primo e secondo comma, 4, 17, 18, 19, secondo e terzo comma, 20, 29, primo comma, 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; gli articoli 57 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.


Art. 22.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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