XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1257
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI GENERALI
Art. 1.
(Principio di legalità - Insindacabilità del contenuto
degli atti giudiziari).
1. I magistrati non possono essere sottoposti a sanzioni
disciplinari né possono essere trasferiti ad altra sede o
destinati ad altre funzioni senza il loro consenso, se non nei
casi e nelle forme previsti dalla presente legge.
2. I magistrati non possono essere chiamati a rispondere
in sede disciplinare per il contenuto degli atti giudiziari
compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che nelle
ipotesi previste dalle lettere a), h) e i) del
comma 1 dell'articolo 3.
Art. 2.
(Inamovibilità del magistrato).
1. Il magistrato, escluso l'uditore giudiziario senza
funzioni, può essere trasferito ad altra sede o destinato ad
altre funzioni senza il suo consenso soltanto nelle ipotesi
previste dalla legge ovvero quando gli sia stata inflitta una
sanzione disciplinare per fatti che rendano incompatibile la
sua permanenza nella sede o nell'ufficio.
Capo II
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Sezione I
Illeciti disciplinari
Art. 3.
(Illeciti disciplinari del magistrato
nell'esercizio delle sue funzioni).
1. Costituiscono illecito disciplinare del magistrato:
a) la privazione della libertà del cittadino per
abuso di discrezionalità decisionale. Si intende che ricorre
abuso di discrezionalità decisionale tutte le volte in cui è
omessa o è distorta o non appare oggettivamente serena la
valutazione o della personalità dell'inquisito o del pericolo
di fuga o dell'inquinamento delle prove e degli elementi di
prova o dell'allarme sociale correlato alla reale gravità del
fatto per cui si procede;
b) la palese violazione del dovere di imparzialità
nei confronti delle parti;
c) la manifesta violazione del dovere di
correttezza nei confronti delle parti o dei loro difensori o
consulenti, dei componenti l'ufficio, dei collaboratori o dei
testimoni;
d) la violazione del segreto d'ufficio, ovvero la
grave violazione del dovere di riservatezza relativamente agli
affari trattati, quando quest'ultima sia idonea a ledere
diritti altrui;
e) l'agevolazione anche colposa della diffusione
del contenuto di atti coperti dal segreto istruttorio, quando
sia idonea a pregiudicare lo svolgimento della attività
processuale o a ledere diritti altrui;
f) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel
comune in cui ha sede l'ufficio, quando sia causa di
disservizio;
g) la colpevole omissione di denunzia di una causa
di incompatibilità o la colpe-vole inosservanza dell'obbligo
di astensione nei casi previsti dalla legge;
h) la violazione di legge per errore determinato
da assoluta mancanza di diligenza o di perizia, o il
perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia, ovvero
il deliberato proposito di disapplicare la legge;
i) l'adozione, sia in sede penale sia in sede
civile, di provvedimenti cautelari abnormi, lesivi dei diritti
individuali di libertà o di interessi patrimoniali delle
persone, quando tali provvedimenti risultino determinati da
assoluta mancanza di diligenza o di perizia e pertanto non
sono e non appaiono conformi a equilibrio e competenza;
l) il reiterato o grave ritardo nel compimento
degli atti relativi all'esercizio delle funzioni giudiziarie,
lo scarso rendimento nel lavoro, la ripetuta esenzione dal
lavoro giudiziario, ivi compresa la redazione dei
provvedimenti, da parte del capo dell'ufficio, del presidente
di sezione o di collegio, che non siano giustificati da gravi
motivi;
m) il ricorso a terzi per la redazione dei
provvedimenti;
n) l'ingiustificata e grave interferenza
nell'attività giurisdizionale di altro magistrato o di organi
collegiali, volta a violare il dovere d'imparzialità;
o) la colpevole omissione di rapporto agli organi
competenti da parte del capo dell'ufficio, del presidente o
del dirigente di sezione, in ordine a comportamenti di
magistrati addetti all'ufficio o alla sezione che possono
configurare illecito disciplinare;
p) gli atteggiamenti tracotanti o smodati contrari
all'etica del rapporto con altri giudici, con il foro e con le
parti, quando per queste ultime la loro presenza è imposta
dalla legge;
q) ogni altro atto che costituisca grave
inadempimento dei doveri d'ufficio.
Art. 4.
(Illeciti disciplinari del magistrato al di fuori delle
sue funzioni).
1. Costituiscono altresì illecito disciplinare del
magistrato:
a) il ripetuto o grave abuso della qualità di
magistrato al fine di conseguire comunque vantaggi per sé o
per altri;
b) i fatti per i quali sia intervenuta condanna
irrevocabile per delitto non colposo perseguibile d'ufficio,
ovvero, quando la legge stabilisca una pena non inferiore nel
massimo a due anni di reclusione, per delitto colposo
perseguibile d'ufficio o per delitto perseguibile a querela di
parte;
c) i fatti per i quali sia intervenuta condanna
irrevocabile alla pena dell'arresto;
d) la pubblica manifestazione di consenso o
dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per i
tempi e i modi in cui è attuata, nonché per la posizione del
magistrato, sia idonea ad esercitare una grave interferenza
nell'attività giudiziaria;
e) lo svolgimento di attività o l'assunzione di
incarichi incompatibili con la funzione giudiziaria;
f) l'assunzione di incarichi senza la prescritta
autorizzazione dell'organo competente;
g) il ricorso, nella redazione di un
provvedimento, ad espressioni gravemente lesive della dignità
delle parti, dei difensori, dei testimoni o di terzi;
h) ogni altro atto o comportamento riprovevole
che, anche per la sua notorietà, comprometta la fiducia nella
imparzialità o nella correttezza e comunque nella immagine
della funzione giudiziaria.
Art. 5.
(Sanzioni disciplinari).
1. Le sanzioni disciplinari sono:
a) la censura;
b) la perdita dell'anzianità;
c) la rimozione.
2. La censura consiste nel biasimo formale, espresso nel
dispositivo della sentenza.
3. La perdita dell'anzianità può estendersi da sei mesi a
due anni ed ha per effetto il ritardo, di durata
corrispondente a quella della sanzione inflitta, nella
ammissione ad esami, concorsi e scrutini, e nelle
promozioni.
4. La rimozione determina la cessazione del rapporto di
impiego ed è disposta mediante decreto del Ministro della
giustizia.
5. La sezione disciplinare nell'infliggere una delle
sanzioni previste dalle lettere a) e b) del comma
1 può stabilire, con provvedimento immediatamente esecutivo,
che il magistrato sia trasferito d'ufficio qualora, in
relazione ai fatti accertati ed alle modalità di compimento
degli stessi, risulti incompatibile la sua ulteriore
permanenza nell'ufficio o sede di servizio. Sussiste comunque
tale incompatibilità quando la sanzione è comminata per uno
dei fatti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
Art. 6.
(Esercizio dell'azione disciplinare).
1. L'azione disciplinare è promossa dal Ministro della
giustizia o dal procuratore generale presso la Corte di
Cassazione entro sei mesi dalla piena notizia del fatto ai
sensi del comma 2.
2. Per piena notizia del fatto si intende la conoscenza
acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di
denuncia circostanziata dei fatti per i quali si promuove
l'azione, dopo opportuna istruzione.
3. Le funzioni di pubblico ministero nel procedimento
disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso
la Corte di Cassazione o da un suo sostituto.
Art. 7.
(Competenze e composizione della sezione
disciplinare).
1. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico di
magistrati è attribuita ad una apposita sezione disciplinare
del Consiglio superiore della magistratura, composta da nove
componenti effettivi e da sei supplenti.
2. I componenti effettivi della sezione sono: il
vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, che
presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di
cui uno presiede la sezione in sostituzione del
vicepresidente, due magistrati di Corte di Cassazione, di cui
uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive
superiori, un magistrato di corte di appello, due magistrati
di tribunale e un altro magistrato scelto tra le varie
categorie.
3. I componenti supplenti della sezione sono: due
magistrati di Corte di Cassazione, di cui uno dichiarato
idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un
magistrato di corte di appello, un magistrato di tribunale e
due componenti del Consiglio superiore della magistratura
eletti dal Parlamento.
4. Il vicepresidente del Consiglio superiore della
magistratura è componente di diritto della sezione
disciplinare; gli altri componenti, effettivi e supplenti,
sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i
propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a
maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso.
In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa
categoria, è eletto il più anziano per funzione.
5. Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli
eletti dal Parlamento è indicato, per ciascuno di essi, qual è
il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a
sostituire. Nella ipotesi in cui il presidente del Consiglio
superiore della magistratura si avvalga della facoltà di
presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il
vicepresidente.
Art. 8.
(Sostituzioni dei componenti
della sezione disciplinare).
1. In caso di assenza, impedimento, astensione e
ricusazione, il vicepresidente del Consiglio superiore della
magistratura è sostituito, sempre che il presidente del
Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di
presiedere la sezione, dal componente effettivo eletto dal
Parlamento che nell'elezione prevista dall'articolo 7 sia
stato designato a tale funzione. Il componente che sostituisce
il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono
sostituiti dai supplenti della medesima categoria.
2. Ciascuno dei componenti effettivi della sezione
disciplinare eletti dal Parlamento è sostituito da uno dei due
componenti supplenti della stessa categoria a ciò designati
nell'elezione prevista dall'articolo 7; se la sostituzione non
è possibile, il componente effettivo è sostituito dall'altro
componente supplente.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche nel caso
in cui il componente effettivo sostituisca il vicepresidente
del Consiglio superiore della magistratura.
4. I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai
supplenti della medesima categoria.
5. Sulla ricusazione di un componente della sezione
disciplinare decide la stessa sezione, previa sostituzione del
componente ricusato con il supplente corrispondente.
Art. 9.
(Svolgimento
del procedimento disciplinare).
1. La richiesta del Ministro della giustizia al
procuratore generale presso la Corte di Cassazione ovvero la
richiesta o la comunicazione del medesimo procuratore generale
al Consiglio superiore della magistratura determina a tutti
gli effetti l'inizio del procedimento.
2. Dell'inizio del procedimento deve essere data
comunicazione all'incolpato con l'indicazione del fatto che
gli viene addebitato. Gli atti istruttori non preceduti dalla
comunicazione all'incolpato sono nulli ma la nullità non può
essere più rilevata se non è dedotta con dichiarazione scritta
e motivata nel termine di cinque giorni a decorrere da quello
in cui l'interessato è stato portato a conoscenza della
esistenza e del contenuto di detti atti o, comunque, da quello
di avvenuta comunicazione del decreto che fissa la discussione
orale davanti alla sezione disciplinare di cui all'articolo
7.
3. Entro quattro mesi dall'inizio del procedimento deve
essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la
discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Entro gli
otto mesi successivi dalla predetta comunicazione deve essere
pronunciata la sentenza. Quando i termini non sono osservati,
il procedimento disciplinare si estingue, sempre che
l'incolpato vi consenta.
4. Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare è
trasmessa copia al Ministro della giustizia che, a richiesta,
può inviarne copia alla Presidenza della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
5. Il decorso dei termini di cui al presente articolo è
sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione
penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata
questione di legittimità costituzionale, e riprende a
decorrere rispettivamente dal giorno in cui è emesso il
decreto di rinvio a giudizio, ovvero dal giorno in cui è
pubblicata la decisione della Corte costituzionale.
6. Il decorso dei termini di cui al presente articolo è
altresì sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è
sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero
durante il tempo in cui il procedimento è rinviato a richiesta
dell'incolpato.
Art. 10.
(Archiviazione).
1. Se il Ministro della giustizia o il procuratore
generale presso la Corte di Cassazione, a seguito della piena
notizia del fatto di cui all'articolo 6, non ritiene
sussistenti i presupposti per promuovere l'azione
disciplinare, richiede l'archiviazione alla sezione
disciplinare del Consiglio superiore della magistratura di cui
all'articolo 7 con provvedimento motivato. La sezione
disciplinare, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti,
può disporre entro tre mesi l'inizio del procedimento
disciplinare. In tale caso l'indagine istruttoria è compiuta
da un componente della sezione disciplinare a ciò
espressamente delegato dalla medesima a maggioranza semplice
nella stessa seduta in cui si delibera la reiezione della
richiesta di archiviazione.
2. Il procuratore generale al termine dell'istruttoria, se
non ritiene di dover chiedere la fissazione dell'udienza di
discussione davanti alla sezione disciplinare, chiede il
proscioglimento con provvedimento motivato. La sezione
disciplinare, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti,
può emettere, entro tre mesi, il decreto che fissa la
discussione orale dinanzi a sé, rigettando in tale modo la
richiesta di proscioglimento.
3. La mancata emissione da parte della sezione
disciplinare dei provvedimenti indicati ai commi 1 e 2 entro
il termine di tre mesi equivale ad accoglimento della
richiesta di archiviazione o di proscioglimento.
4. Gli atti e i provvedimenti possono essere trasmessi, a
richiesta, ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
Art. 11.
(Relazione tra il procedimento disciplinare
e il giudizio penale).
1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente
dall'esercizio dell'azione penale relativa al medesimo fatto.
Se, per gli stessi fatti, è iniziato il processo penale, il
procedimento disciplinare è sospeso.
2. La sentenza penale irrevocabile di condanna o di
proscioglimento ha autorità di cosa giudicata nel giudizio
disciplinare quanto all'accertamento dei fatti materiali che
sono stati oggetto del giudizio penale.
3. Il magistrato che incorre nell'interdizione perpetua o
temporanea dai pubblici uffici a seguito di condanna penale è
rimosso di diritto.
4. La rimozione di diritto consegue altresì nel caso in
cui al magistrato venga inflitta con sentenza definitiva una
condanna per delitto non colposo a pena superiore a due anni
di reclusione o una qualsiasi condanna a pena non inferiore ad
un anno di reclusione la cui esecuzione non sia stata sospesa
ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la
quale sia intervenuto provvedimento di revoca della
sospensione ai sensi dell'articolo 168 del medesimo codice.
Art. 12.
(Sospensione cautelare necessaria).
1. Il magistrato nei cui confronti sia stata promossa
azione penale è sospeso dalle funzioni e dallo stipendio e
collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal
giorno in cui è stato emesso nei suoi confronti mandato o
ordine di cattura o, in caso di arresto in flagranza, dal
giorno della convalida.
2. La sospensione può essere revocata anche d'ufficio
dalla sezione disciplinare di cui all'articolo 7 se il
provvedimento restrittivo della libertà personale ha comunque
perso efficacia.
3. Al magistrato sospeso, la sezione disciplinare può
attribuire un assegno alimentare non eccedente i due terzi
dello stipendio e delle altre competenze di carattere
continuativo.
Art. 13.
(Sospensione cautelare facoltativa).
1. Quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale
per delitto non colposo, punibile, anche in via alternativa,
con pena detentiva, o al medesimo sono ascrivibili fatti
suscettibili di valutazione disciplinare, che, per la loro
gravità, sono incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il
Ministro della giustizia o il procuratore generale presso la
Corte di Cassazione, anche prima della richiesta del giudizio
disciplinare, può chiedere la sospensione cautelare del
magistrato dalle funzioni o dallo stipendio.
2. La sezione disciplinare di cui all'articolo 7 è tenuta
a convocare il magistrato con un preavviso di almeno tre
giorni. Essa provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo
aver constatato la sua mancata presentazione.
3. La sospensione può essere revocata anche d'ufficio
dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento.
4. Si applica il comma 3 dell'articolo 12.
Sezione II
Revisione
Art. 14.
(Revisione).
1. In ogni tempo è ammessa la revisione delle decisioni
divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una
sanzione disciplinare, qualora:
a) i fatti posti a fondamento della decisione
risultino incompatibili con quelli accertati in una sentenza
penale irrevocabile;
b) siano sopravvenuti o si scoprano, dopo la
decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli
già esaminati nel processo disciplinare, dimostrino
l'insussistenza dell'illecito;
c) il giudizio di responsabilità e l'applicazione
della relativa sanzione siano stati determinati da falsità
ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.
2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione
devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali
da dimostrare che possa essere dichiarato il proscioglimento
dall'addebito.
Art. 15.
(Istanza di revisione).
1. La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale
è stata applicata una sanzione disciplinare o, in caso di
morte o di sopravvenuta incapacità, da un prossimo congiunto
che vi abbia interesse anche soltanto morale.
2. L'istanza di revisione può essere proposta
personalmente o per mezzo di procuratore speciale; essa deve
contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica
delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve
essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti,
nella segreteria della sezione disciplinare del Consiglio
superiore della magistratura di cui all'articolo 7.
3. Nel caso previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera
c), all'istanza deve essere unita copia autentica della
sentenza penale irrevocabile.
4. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro
della giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di
Cassazione.
Art. 16.
(Provvedimenti
sull'istanza di revisione).
1. La sezione disciplinare di cui all'articolo 7
acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti
il Ministro della giustizia, il procuratore generale presso la
Corte di Cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara
inammissibile l'istanza di revisione se proposta senza
l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente sezione
ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti,
dispone che si debba procedere al giudizio di revisione, al
quale si applicano le norme stabilite per il processo
disciplinare.
2. Contro la decisione che dichiara inammissibile
l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite
della Corte di Cassazione.
Art. 17.
(Giudizio di revisione).
1. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la
sezione disciplinare di cui all'articolo 7 revoca la
precedente decisione.
2. La sezione disciplinare non può accogliere l'istanza di
revisione che sia fondata unicamente su di una nuova
valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio, né
per ragioni diverse da quelle indicate nell'istanza stessa.
3. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile, a
seguito di giudizio di revisione, ha diritto alla integrale
ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati
dello stipendio e degli altri assegni non percepiti, aumentati
degli interessi nella misura legale e del maggiore danno
eventualmente subìto per la diminuzione di valore.
Capo III
INCOMPATIBILITA' AMBIENTALE -
STATO DI MALATTIA
Art. 18.
(Incompatibilità derivante da vincoli
di parentela, coniugio o affinità).
1. I magistrati che siano tra loro legati da vincoli di
coniugio, ovvero di parentela o di affinità fino al terzo
grado non possono fare parte dello stesso ufficio
giudiziario.
2. Il magistrato non può inoltre esercitare le
funzioni:
a) nell'ufficio dinanzi al quale svolge
abitualmente la professione forense un parente in linea retta
all'infinito ovvero in linea collaterale sino al secondo
grado, il coniuge o affine in linea retta, salvo che il
Consiglio superiore della magistratura accerti, in relazione
al numero dei componenti l'ufficio, che le rispettive attività
sono assolutamente distinte;
b) nell'ufficio avente competenza circoscritta al
territorio in cui un suo parente in linea retta all'infinito
ovvero in linea collaterale fino al secondo grado, il coniuge
o un affine in linea retta venga imputato di un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a tre anni, ovvero venga sottoposto a
procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione,
sempreché vi siano rapporti, anche di abituale frequenza, con
l'imputato. L'incompatibilità permane sino a quando i relativi
procedimenti pendono dinanzi ad uno degli uffici giudiziari
compresi nel distretto della stessa corte di appello in cui si
trova l'ufficio al quale il magistrato appartiene. Quando il
processo penale si conclude con sentenza di proscioglimento o
di assoluzione o la proposta per l'applicazione della misura
di prevenzione viene respinta, il magistrato che ne faccia
domanda può essere destinato all'ufficio di provenienza o ad
altro della stessa sede anche in soprannumero;
c) nella sede del suo ufficio quando il coniuge,
un parente in linea retta all'infinito o in linea collaterale
fino al secondo grado, ovvero altro parente o affine con lui
convivente tenga una condotta che, per la natura riprovevole e
la notorietà, comprometta gravemente la fiducia nella
imparzialità o nella correttezza della funzione
giudiziaria.
3. Agli effetti del presente articolo al rapporto di
coniugio è parificata la convivenza di fatto.
Art. 19.
(Destinazione del magistrato
ad altre funzioni).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il
magistrato può essere destinato ad altre funzioni senza il suo
consenso quando le sue condizioni di salute o altre situazioni
oggettive pregiudichino gravemente lo svolgimento della
specifica funzione giudiziaria di cui è investito, dopo
accertamenti fiscali collegiali compiuti da specialisti
designati dal Ministro della giustizia, esercenti la loro
attività professionale fuori il distretto della corte di
appello ove il magistrato esaminato svolge funzioni.
Art. 20.
(Norme procedimentali).
1. Qualora ricorra una delle situazioni di incompatibilità
previste dagli articoli 18 e 19 della presente legge, il
magistrato interessato o il capo dell'ufficio cui compete il
potere di sorveglianza ai sensi degli articoli 14 e 16 del
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive
modificazioni, il quale abbia avuto comunque notizia di una
delle predette situazioni, ha l'obbligo di denunciarla al
Consiglio superiore della magistratura entro il termine di
quindici giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.
2. La competente commissione del Consiglio superiore della
magistratura, compiuti eventuali accertamenti preliminari,
propone, con la massima sollecitudine, l'apertura della
procedura di trasferimento d'ufficio o l'archiviazione degli
atti. Il Consiglio, qualora deliberi l'apertura della
procedura di trasferimento, incarica la commissione di
procedere alla relativa istruttoria.
3. Dell'inizio dell'istruttoria viene dato immediato
avviso all'interessato con avvertimento che potrà, a sua
richiesta o anche d'ufficio, essere sentito con l'eventuale
assistenza di altro magistrato o di avvocato del libero
foro.
4. Esaurita l'istruttoria, gli atti della procedura sono
depositati nella segreteria della commissione di cui al comma
2.
5. Dell'avvenuto deposito è dato immediato avviso
all'interessato, che, nei venti giorni successivi alla
ricezione dell'avviso, ha facoltà di prendere visione degli
atti, di estrarne copia e di presentare controdeduzioni
scritte.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, la commissione di
cui al comma 2, ove non debbano essere compiuti ulteriori
accertamenti, propone al Consiglio superiore della
magistratura, entro il mese successivo, il trasferimento
d'ufficio del magistrato o l'archiviazione degli atti.
7. L'avvenuto deposito degli atti e la data della seduta
fissata dal Consiglio superiore della magistratura, per la
decisione, da adottare con delibera motivata, sono comunicati,
con almeno venti giorni di preavviso, all'interessato che può,
a sua richiesta o anche d'ufficio, essere sentito con
l'eventuale assistenza di altro magistrato o di un avvocato
del libero foro.
8. La procedura di trasferimento d'ufficio non può essere
iniziata o proseguita nel caso in cui il magistrato sia stato,
a domanda, trasferito ad altra sede o destinato ad altre
funzioni o sia conseguentemente cessata la situazione di
incompatibilità.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, alle ipotesi di dispensa dal servizio e di
collocamento in aspettativa per debolezza di mente o infermità
previste dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21.
(Norme abrogate).
1. Sono abrogati gli articoli 18 e 19, primo e secondo
comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12; gli articoli 2, primo e
secondo comma, 4, 17, 18, 19, secondo e terzo comma, 20, 29,
primo comma, 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511; gli articoli 57 e 58 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
Art. 22.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore due mesi dopo la data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.