XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1255




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge ripropone il testo in materia di misure contro il traffico di persone già approvato dalla Camera dei deputati, a larghissima maggioranza, nel corso della precedente legislatura (atto Camera n. 5350-A).
        Le poche modifiche apportate rispondono, peraltro, ad esigenze già manifestatesi nel corso del dibattito nella Commissione giustizia e largamente condivise.
        Oltre che rinviare al dibattito parlamentare della precedente legislatura, resta opportuno precisare che la modifica dell'articolo 600 del codice penale (Riduzione in schiavitù) apportata con l'articolo 1 del testo (Riduzione in schiavitù o servitù), risponde ad una duplice esigenza.
        La prima è rappresentata dalla necessità di adeguare il testo codicistico ad un orientamento giurisprudenziale della Suprema corte che con difficoltà individua nella attuale formulazione il ricorrere degli estremi del reato di riduzione in schiavitù, fuori dalle ipotesi in cui la parte offesa sia un minore, e ciò a ragione della difficoltà di provare uno stato di assoggettamento analogo alla schiavitù quando la persona mantiene un certo ambito di autodeterminazione. Tanto è vero che, in assenza di una disciplina penalistica adeguata, il reato contestato in ipotesi di tratta di soggetti ridotti in stato di schiavitù, oltre al reato di tratta previsto dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 (peraltro inadeguato perché punito con una pena troppo bassa) è stato, spesso, quello di sequestro di persona.
        La seconda esigenza è quella di riprodurre nel nostro codice una definizione di schiavitù e di servitù, coerente con quelle presenti negli atti internazionali adottati, nello sforzo di una omogeneizzazione di sistema con gli altri Paesi sottoscrittori. Detta definizione, peraltro, descrive situazioni purtroppo diffuse, nelle quali le slavery-like practises corrispondono a forme di lavoro forzato, spesso domestico, accompagnate da privazione di documenti di identità, di donne o minori provenienti da altri Paesi, costretti a subire altresì atti sessuali da parte dei "datori di lavoro".
        L'individuazione della nuova fattispecie di reato di traffico di persone è frutto della discussione a suo tempo avviata nell'ambito del Comitato di coordinamento delle azioni di governo contro la tratta di donne e minori ai fini di sfruttamento sessuale, presieduto dai Ministri per le pari opportunità e per la solidarietà sociale.
        Il tema del traffico di persone suscita un crescente allarme, anche a causa delle connessioni tra diverse organizzazioni criminali a livello internazionale. La questione, peraltro, è oggetto di particolare attenzione anche in sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Unione europea.
        Gli Stati membri della Unione europea hanno affermato, in occasione della Conferenza interministeriale tenutasi a L'Aja il 26 aprile 1997, il proprio impegno a massimizzare la cooperazione nella lotta contro il traffico di esseri umani e in particolare contro la tratta delle donne, e hanno concordato le "Linee guida europee per misure efficaci di prevenzione e lotta contro la tratta delle donne a scopo di sfruttamento sessuale".
        Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, il 24 febbraio 1997, una Azione comune che obbliga fra l'altro gli Stati membri a criminalizzare il traffico e a proteggere adeguatamente i testimoni, nonché ad assistere le vittime della tratta.
        L'Assemblea generale dell'ONU ha adottato numerose risoluzioni ed è stata approvata il 12 dicembre 2000, nel corso della Conferenza ONU sul crimine trasnazionale tenutasi a Palermo, la Convenzione sulla criminalità organizzata transnazionale e di tre protocolli addizionali, tra cui uno sul traffico di persone, in particolare donne e minori.
        Il nuovo articolo 602-bis (articolo 2 del testo) del codice penale si propone di descrivere i caratteri attuali del fenomeno criminale del traffico di persone, e allo stesso tempo di individuarne esattamente il disvalore. Anche se non c'è un vuoto legislativo, perché non mancano le norme incriminatrici utilizzabili, vi sono varie ragioni di insoddisfazione per la normativa attuale.
        Occorre infatti ricordare che oltre alla inadeguatezza, sotto il profilo della pena prevista, della disciplina dettata dalla legge n. 75 del 1958, essa non è in grado di descrivere quel complesso fenomeno criminale che è oggi il traffico di esseri umani, orientato a fini illeciti diversi, gestito da organizzazioni criminali presenti e operanti in diversi Paesi, in collegamento tra loro, forti della propria potenza finanziaria e corruttiva anche nei confronti di pubblici ufficiali dei diversi governi, determinate all'eliminazione fisica della vittima che tenti di sottrarsi allo stato di schiavitù o servitù nel quale è ridotta.
        Peraltro, le modalità di realizzazione della fattispecie introdotta all'articolo 2 della presente proposta di legge sono caratterizzate da una condotta minacciosa violenta o ingannevole. Questo è il principale elemento distintivo del nuovo delitto di traffico di esseri umani rispetto alle condotte di agevolazione dell'immigrazione illegale già previste e punite dal testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
        Con la nuova norma, di contenuto più attuale, si risolvono problemi interpretativi e di tipicità, e contemporaneamente si dà ai pubblici ministeri uno strumento agevolmente utilizzabile, che consente di evitare la moltiplicazione delle contestazioni e di individuare più facilmente il magistrato competente.
        La nuova norma all'articolo 2 punisce chiunque costringe o induce una persona a entrare nel territorio dello Stato, o soggiornarvi o a uscirne, o a trasferirsi all'interno dello stesso, per uno degli scopi illeciti contemplati. Sono dunque previsti tutti i casi di trasferimento di persone per scopi illeciti, anche quelli di cosiddetta "tratta interna". L'obiettivo, infatti, è colpire il traffico in qualunque suo segmento, specie quando si tratta di un fenomeno complesso di transito, del quale l'ingresso o il soggiorno o lo spostamento all'interno del territorio nazionale sono solo una tappa.
        L'ingresso generalmente è illegale, ma può accadere che le vittime vengano portate in Italia legalmente, ad esempio con un visto turistico, e poi siano costrette a rimanere sul territorio italiano illegalmente. Pertanto, nella condotta punibile viene contemplato il fatto di costringere o indurre all'ingresso o agli altri spostamenti, una o più persone senza che assuma rilevanza alcuna il fatto che l'ingresso avvenga con modalità - almeno astrattamente - legali o meno.
        Le forme della condotta sono quelle classiche della violenza, minaccia o inganno, nelle quali rientrano de plano anche i casi in cui le vittime del traffico sono costrette a sottomettersi ai criminali per tentare di restituire la somma di denaro, presa in prestito per arrivare il Italia e, quindi, tutte le situazioni di debt bondage Per esigenze sistematiche e lessicali si è ritenuto di non avvalersi della formulazione contenuta nelle Linee guida europee de L'Aja del 1997, dove si fa riferimento ad "altra forma di pressione tale che alla persona non sia data altra scelta accettabile se non quella di subirla", dal momento che tale situazione, in base alla giurisprudenza consolidata, è completamente coperta dai concetti di violenza, minaccia o inganno.
        Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato, la fattispecie prevede il dolo specifico, che consiste nello scopo di sottoporre la persona offesa a sfruttamento sessuale, a lavoro forzato, all'accattonaggio. La prima espressione, decisamente innovativa in quanto utilizzata per la prima volta in un testo legislativo, include lo sfruttamento della prostituzione, ma comprende anche altre situazioni di servitù sessuale diverse dalla prostituzione. E' stata aggiunta anche la formulazione "o comunque ad una condizione di servitù", allo scopo di coprire, come si è detto, le situazioni nelle quali le vittime non vengono avviate dall'organizzazione criminale alla prostituzione, ma piuttosto a forme di lavoro forzato, accompagnate alla privazione dei documenti, come è accaduto nel caso di donne e minori cinesi, costretti a lavorare in condizioni di semischiavitù.
        L'inserimento dell'accattonaggio tra i fini illeciti trova ragione nell'allarme, rappresentato nella relazione della Commissione antimafia presentata nel corso della XIII legislatura, sul traffico di persone (relatore De Zulueta), circa l'utilizzo di minorenni, per lo più slavi, da parte di organizzazioni criminali, spesso previa vendita del minore a tali organizzazioni da parte delle stesse famiglie d'origine.
        La forma del reato associativo è stata scelta per ossequio al principio di tipicità, e per la necessità di affidare le indagini su questi reati alla Direzione nazionale Antimafia ed alle sue articolazioni territoriali, al fine di favorire il coordinamento delle indagini anche con organi inquirenti di altri Paesi attesa la natura transnazionale del fenomeno criminale (articoli 2 e 3).
        In piena coerenza con quanto già previsto dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e con le azioni già adottate dal Governo, l'articolo 4 prevede che i beni confiscati a seguito di sentenza di condanna confluiscano nel fondo di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e vengano rassegnati al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere destinati alla realizzazione di programmi di assistenza ed integrazione sociale in favore delle vittime, nonché alle altre finalità di protezione sociale di cui all'articolo 18 del citato testo unico.




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