XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1255
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge ripropone il
testo in materia di misure contro il traffico di persone già
approvato dalla Camera dei deputati, a larghissima
maggioranza, nel corso della precedente legislatura (atto
Camera n. 5350-A).
Le poche modifiche apportate rispondono, peraltro, ad
esigenze già manifestatesi nel corso del dibattito nella
Commissione giustizia e largamente condivise.
Oltre che rinviare al dibattito parlamentare della
precedente legislatura, resta opportuno precisare che la
modifica dell'articolo 600 del codice penale (Riduzione in
schiavitù) apportata con l'articolo 1 del testo (Riduzione in
schiavitù o servitù), risponde ad una duplice esigenza.
La prima è rappresentata dalla necessità di adeguare il
testo codicistico ad un orientamento giurisprudenziale della
Suprema corte che con difficoltà individua nella attuale
formulazione il ricorrere degli estremi del reato di riduzione
in schiavitù, fuori dalle ipotesi in cui la parte offesa sia
un minore, e ciò a ragione della difficoltà di provare uno
stato di assoggettamento analogo alla schiavitù quando la
persona mantiene un certo ambito di autodeterminazione. Tanto
è vero che, in assenza di una disciplina penalistica adeguata,
il reato contestato in ipotesi di tratta di soggetti ridotti
in stato di schiavitù, oltre al reato di tratta previsto dalla
legge 20 febbraio 1958, n. 75 (peraltro inadeguato perché
punito con una pena troppo bassa) è stato, spesso, quello di
sequestro di persona.
La seconda esigenza è quella di riprodurre nel nostro
codice una definizione di schiavitù e di servitù, coerente con
quelle presenti negli atti internazionali adottati, nello
sforzo di una omogeneizzazione di sistema con gli altri Paesi
sottoscrittori. Detta definizione, peraltro, descrive
situazioni purtroppo diffuse, nelle quali le slavery-like
practises corrispondono a forme di lavoro forzato, spesso
domestico, accompagnate da privazione di documenti di
identità, di donne o minori provenienti da altri Paesi,
costretti a subire altresì atti sessuali da parte dei "datori
di lavoro".
L'individuazione della nuova fattispecie di reato di
traffico di persone è frutto della discussione a suo tempo
avviata nell'ambito del Comitato di coordinamento delle azioni
di governo contro la tratta di donne e minori ai fini di
sfruttamento sessuale, presieduto dai Ministri per le pari
opportunità e per la solidarietà sociale.
Il tema del traffico di persone suscita un crescente
allarme, anche a causa delle connessioni tra diverse
organizzazioni criminali a livello internazionale. La
questione, peraltro, è oggetto di particolare attenzione anche
in sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e
dell'Unione europea.
Gli Stati membri della Unione europea hanno affermato, in
occasione della Conferenza interministeriale tenutasi a L'Aja
il 26 aprile 1997, il proprio impegno a massimizzare la
cooperazione nella lotta contro il traffico di esseri umani e
in particolare contro la tratta delle donne, e hanno
concordato le "Linee guida europee per misure efficaci di
prevenzione e lotta contro la tratta delle donne a scopo di
sfruttamento sessuale".
Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, il 24
febbraio 1997, una Azione comune che obbliga fra l'altro gli
Stati membri a criminalizzare il traffico e a proteggere
adeguatamente i testimoni, nonché ad assistere le vittime
della tratta.
L'Assemblea generale dell'ONU ha adottato numerose
risoluzioni ed è stata approvata il 12 dicembre 2000, nel
corso della Conferenza ONU sul crimine trasnazionale tenutasi
a Palermo, la Convenzione sulla criminalità organizzata
transnazionale e di tre protocolli addizionali, tra cui uno
sul traffico di persone, in particolare donne e minori.
Il nuovo articolo 602-bis (articolo 2 del testo) del
codice penale si propone di descrivere i caratteri attuali del
fenomeno criminale del traffico di persone, e allo stesso
tempo di individuarne esattamente il disvalore. Anche se non
c'è un vuoto legislativo, perché non mancano le norme
incriminatrici utilizzabili, vi sono varie ragioni di
insoddisfazione per la normativa attuale.
Occorre infatti ricordare che oltre alla inadeguatezza,
sotto il profilo della pena prevista, della disciplina dettata
dalla legge n. 75 del 1958, essa non è in grado di descrivere
quel complesso fenomeno criminale che è oggi il traffico di
esseri umani, orientato a fini illeciti diversi, gestito da
organizzazioni criminali presenti e operanti in diversi Paesi,
in collegamento tra loro, forti della propria potenza
finanziaria e corruttiva anche nei confronti di pubblici
ufficiali dei diversi governi, determinate all'eliminazione
fisica della vittima che tenti di sottrarsi allo stato di
schiavitù o servitù nel quale è ridotta.
Peraltro, le modalità di realizzazione della fattispecie
introdotta all'articolo 2 della presente proposta di legge
sono caratterizzate da una condotta minacciosa violenta o
ingannevole. Questo è il principale elemento distintivo del
nuovo delitto di traffico di esseri umani rispetto alle
condotte di agevolazione dell'immigrazione illegale già
previste e punite dal testo unico sull'immigrazione di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Con la nuova norma, di contenuto più attuale, si risolvono
problemi interpretativi e di tipicità, e contemporaneamente si
dà ai pubblici ministeri uno strumento agevolmente
utilizzabile, che consente di evitare la moltiplicazione delle
contestazioni e di individuare più facilmente il magistrato
competente.
La nuova norma all'articolo 2 punisce chiunque costringe o
induce una persona a entrare nel territorio dello Stato, o
soggiornarvi o a uscirne, o a trasferirsi all'interno dello
stesso, per uno degli scopi illeciti contemplati. Sono dunque
previsti tutti i casi di trasferimento di persone per scopi
illeciti, anche quelli di cosiddetta "tratta interna".
L'obiettivo, infatti, è colpire il traffico in qualunque suo
segmento, specie quando si tratta di un fenomeno complesso di
transito, del quale l'ingresso o il soggiorno o lo spostamento
all'interno del territorio nazionale sono solo una tappa.
L'ingresso generalmente è illegale, ma può accadere che le
vittime vengano portate in Italia legalmente, ad esempio con
un visto turistico, e poi siano costrette a rimanere sul
territorio italiano illegalmente. Pertanto, nella condotta
punibile viene contemplato il fatto di costringere o indurre
all'ingresso o agli altri spostamenti, una o più persone senza
che assuma rilevanza alcuna il fatto che l'ingresso avvenga
con modalità - almeno astrattamente - legali o meno.
Le forme della condotta sono quelle classiche della
violenza, minaccia o inganno, nelle quali rientrano de
plano anche i casi in cui le vittime del traffico sono
costrette a sottomettersi ai criminali per tentare di
restituire la somma di denaro, presa in prestito per arrivare
il Italia e, quindi, tutte le situazioni di debt bondage
Per esigenze sistematiche e lessicali si è ritenuto di non
avvalersi della formulazione contenuta nelle Linee guida
europee de L'Aja del 1997, dove si fa riferimento ad "altra
forma di pressione tale che alla persona non sia data altra
scelta accettabile se non quella di subirla", dal momento che
tale situazione, in base alla giurisprudenza consolidata, è
completamente coperta dai concetti di violenza, minaccia o
inganno.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato, la
fattispecie prevede il dolo specifico, che consiste nello
scopo di sottoporre la persona offesa a sfruttamento sessuale,
a lavoro forzato, all'accattonaggio. La prima espressione,
decisamente innovativa in quanto utilizzata per la prima volta
in un testo legislativo, include lo sfruttamento della
prostituzione, ma comprende anche altre situazioni di servitù
sessuale diverse dalla prostituzione. E' stata aggiunta anche
la formulazione "o comunque ad una condizione di servitù",
allo scopo di coprire, come si è detto, le situazioni nelle
quali le vittime non vengono avviate dall'organizzazione
criminale alla prostituzione, ma piuttosto a forme di lavoro
forzato, accompagnate alla privazione dei documenti, come è
accaduto nel caso di donne e minori cinesi, costretti a
lavorare in condizioni di semischiavitù.
L'inserimento dell'accattonaggio tra i fini illeciti trova
ragione nell'allarme, rappresentato nella relazione della
Commissione antimafia presentata nel corso della XIII
legislatura, sul traffico di persone (relatore De Zulueta),
circa l'utilizzo di minorenni, per lo più slavi, da parte di
organizzazioni criminali, spesso previa vendita del minore a
tali organizzazioni da parte delle stesse famiglie
d'origine.
La forma del reato associativo è stata scelta per ossequio
al principio di tipicità, e per la necessità di affidare le
indagini su questi reati alla Direzione nazionale Antimafia ed
alle sue articolazioni territoriali, al fine di favorire il
coordinamento delle indagini anche con organi inquirenti di
altri Paesi attesa la natura transnazionale del fenomeno
criminale (articoli 2 e 3).
In piena coerenza con quanto già previsto dall'articolo 18
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e con le azioni già adottate dal Governo, l'articolo 4
prevede che i beni confiscati a seguito di sentenza di
condanna confluiscano nel fondo di cui all'articolo 59, comma
44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e vengano rassegnati al Dipartimento per le
pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri
per essere destinati alla realizzazione di programmi di
assistenza ed integrazione sociale in favore delle vittime,
nonché alle altre finalità di protezione sociale di cui
all'articolo 18 del citato testo unico.