XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1255




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Riduzione in schiavitù o in servitù).

        1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 600. (Riduzione in schiavitù o in servitù).- Chiunque riduce una persona in schiavitù o in servitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.
        Agli effetti della legge penale si intende per schiavitù la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, o vincolata al servizio di una cosa.
        La pena è aumentata sino a trenta anni se la persona ridotta in schiavitù è minore degli anni diciotto.
        Agli effetti della legge penale si intende per servitù la condizione di soggezione di una persona costretta o indotta a rendere prestazioni sessuali o di altra natura".


Art. 2.

(Traffico di persone).

        1. Prima dell'articolo 603 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 602-bis.- (Traffico di persone). Chiunque, mediante violenza, minaccia o inganno, costringe o induce una o più persone a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla al lavoro forzato o all'accattonaggio, o a sfruttamento di prestazioni sessuali, o comunque a una condizione di servitù, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
        La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi a danno di minori di diciotto anni.
        Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere i delitti di cui al primo comma, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dieci anni.
        Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da quattro a otto anni.
        I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
        Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sei a quindici anni nei casi previsti dal terzo comma, e da cinque a dieci anni nei casi previsti dal quarto comma.
        L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
        La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più".


Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di
competenza del procuratore della Repubblica distrettuale e di
durata delle indagini preliminari).

        1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309," sono inserite le seguenti: "e dagli articoli 600 e 602-bis del codice penale,".
        2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 1), del codice di procedura penale, le parole: "e 422" sono sostituite dalle seguenti: ",422, 600 e 602-bis".


Art. 4.

(Destinazione dei beni confiscati).

        1. I proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge confluiscono, unitamente alle somme stanziate ai sensi dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel Fondo di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per essere successivamente riassegnati al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le modalità previste dall'articolo 58, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
        2. I proventi di cui al comma 1 sono destinati alla realizzazione dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.


Art. 5.

(Norme di coordinamento).

        1. All'articolo 600-sexies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-quinquies" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600 e 602-bis,".
        2. All'articolo 600-sexies, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600 e 602-bis,".
        3. All'articolo 600-sexies, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600 e 602-bis,".
        4. All'articolo 600-septies del codice penale, dopo le parole: "600-quinquies", sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600 e 602-bis,".


Art. 6.

(Abrogazioni).

        1. Gli articoli 601 e 602 del codice penale sono abrogati.



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