XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1252
Onorevoli Colleghi! - Con la legge n. 342 del 2000 sono
state apportate alcune modifiche alle norme sull'organo di
governo della magistratura tributaria (articolo 17 e
successivi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545),
ma le innovazioni introdotte, anche se in parte positive, sono
state affrettate e sono ancora insufficienti o lacunose.
Con la presente proposta di legge si mira ad uniformare,
considerata la stretta affinità delle funzioni svolte, sia
pure con qualche adattamento, le norme sulla composizione
dell'organo di governo della magistratura tributaria a quelle
recentemente emanate con la legge 21 luglio 2000, n. 205, per
il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e
per il consiglio di presidenza della Corte dei conti.
La categoria dei magistrati tributari è molto eterogenea
perché molto diversa è la loro provenienza (un terzo di loro è
costituito da magistrati o ex magistrati professionali
con funzioni prevalentemente di presidenti o di vice
presidenti e i restanti due terzi sono professionisti o
pubblici dipendenti o pensionati). Pertanto la composizione
dell'organo di autogoverno della magistratura tributaria può e
deve essere, anche per espressa disposizione di legge,
rappresentativa delle diverse "categorie" di magistrati
tributari.
Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria in
quanto organo di governo della magistratura tributaria, non
può e non deve in alcun modo dipendere o apparire in posizione
di dipendenza dal Ministero dell'economia e delle finanze, che
è parte in causa nei processi tributari o quanto meno a questi
molto interessato, perché ciò nuoce alla credibilità della
giustizia. Pertanto, si propone che le competenze concernenti
il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, finora
svolte dal Ministero delle finanze, vengano affidate alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Inoltre, appare opportuno che i membri del consiglio di
presidenza della giustizia tributaria per l'importanza e la
delicatezza delle loro funzioni e quindi per il miglior
funzionamento di detto organo, se magistrati ordinari,
amministrati o militari o comunque dipendenti pubblici,
vengano collocati fuori ruolo per la durata del loro
mandato.
Una questione di certo non marginale per il buon
funzionamento del consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, è costituita dal trattamento economico dei suoi
componenti, che non può essere aleatorio o variabile o tale da
condizionare gli interessati nell'adozione di alcuni
provvedimenti o pareri di loro competenza.
La presente proposta di legge potrebbe non comportare
alcun maggiore onere finanziario perché il numero dei
componenti del consiglio di presidenza della giustizia
tributaria resterebbe invariato rispetto all'attuale normativa
(il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, nel testo modificato dall'articolo 85
della legge n. 342 del 2000 prevede infatti che esso sia
composto da quindici membri) e perché i compensi (variabili e
non fissi) finora percepiti dai componenti dell'anzidetto
organo sono stati, di fatto, di importo superiore - e non di
poco - all'ammontare che ora viene proposto.
Anzi, è realistico prevedere un risparmio di spesa perché
alcuni del componenti dell'organo di governo della
magistratura tributaria, in quanto dipendenti pubblici,
sarebbero collocati in posizione di fuori ruolo per tutta la
durata del loro mandato.
Per le argomentazioni svolte, si raccomanda un rapido
esame ed una rapida approvazione della presente proposta di
legge.