XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1252




        Onorevoli Colleghi! - Con la legge n. 342 del 2000 sono state apportate alcune modifiche alle norme sull'organo di governo della magistratura tributaria (articolo 17 e successivi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545), ma le innovazioni introdotte, anche se in parte positive, sono state affrettate e sono ancora insufficienti o lacunose.
        Con la presente proposta di legge si mira ad uniformare, considerata la stretta affinità delle funzioni svolte, sia pure con qualche adattamento, le norme sulla composizione dell'organo di governo della magistratura tributaria a quelle recentemente emanate con la legge 21 luglio 2000, n. 205, per il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e per il consiglio di presidenza della Corte dei conti.
        La categoria dei magistrati tributari è molto eterogenea perché molto diversa è la loro provenienza (un terzo di loro è costituito da magistrati o ex magistrati professionali con funzioni prevalentemente di presidenti o di vice presidenti e i restanti due terzi sono professionisti o pubblici dipendenti o pensionati). Pertanto la composizione dell'organo di autogoverno della magistratura tributaria può e deve essere, anche per espressa disposizione di legge, rappresentativa delle diverse "categorie" di magistrati tributari.
        Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria in quanto organo di governo della magistratura tributaria, non può e non deve in alcun modo dipendere o apparire in posizione di dipendenza dal Ministero dell'economia e delle finanze, che è parte in causa nei processi tributari o quanto meno a questi molto interessato, perché ciò nuoce alla credibilità della giustizia. Pertanto, si propone che le competenze concernenti il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, finora svolte dal Ministero delle finanze, vengano affidate alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
        Inoltre, appare opportuno che i membri del consiglio di presidenza della giustizia tributaria per l'importanza e la delicatezza delle loro funzioni e quindi per il miglior funzionamento di detto organo, se magistrati ordinari, amministrati o militari o comunque dipendenti pubblici, vengano collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato.
        Una questione di certo non marginale per il buon funzionamento del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, è costituita dal trattamento economico dei suoi componenti, che non può essere aleatorio o variabile o tale da condizionare gli interessati nell'adozione di alcuni provvedimenti o pareri di loro competenza.
        La presente proposta di legge potrebbe non comportare alcun maggiore onere finanziario perché il numero dei componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria resterebbe invariato rispetto all'attuale normativa (il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nel testo modificato dall'articolo 85 della legge n. 342 del 2000 prevede infatti che esso sia composto da quindici membri) e perché i compensi (variabili e non fissi) finora percepiti dai componenti dell'anzidetto organo sono stati, di fatto, di importo superiore - e non di poco - all'ammontare che ora viene proposto.
        Anzi, è realistico prevedere un risparmio di spesa perché alcuni del componenti dell'organo di governo della magistratura tributaria, in quanto dipendenti pubblici, sarebbero collocati in posizione di fuori ruolo per tutta la durata del loro mandato.
        Per le argomentazioni svolte, si raccomanda un rapido esame ed una rapida approvazione della presente proposta di legge.




Frontespizio Testo articoli