XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1252
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 17 è sostituto dal seguente:
"Art. 17. - (Composizione) - 1. Il consiglio di
presidenza della giustizia tributaria è costituito con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente dèl
Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma ed è composto:
a) da sette magistrati in servizio presso le
commissioni tributarie provinciali, di cui tre con qualifica
di presidente o di vice presidente;
b) da quattro magistrati in servizio presso le
commissioni tributarie regionali, di cui due con qualifica di
presidente o di vice presidente;
c) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera
dei deputati e due dal Senato della Repubblica, a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari
o associati di materie giuridiche o gli avvocati in
pensione.
2. I componenti di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 sono eletti dai magistrati in servizio,
rispettivamente presso le commissioni tributarie provinciali e
presso le commissioni tributarie regionali, senza distinzione
di qualifica, con voto personale, segreto e diretto. Ciascun
elettore ha facoltà di esprimere fino a due voti.
3. Il Consiglio di presidenza elegge nel suo seno il
presidente e due vice presidenti";
b) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"Art. 18. - (Durata) - 1. Il consiglio di presidenza
dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non sono
immediatamente rieleggibili.
2. I componenti che nel corso del quadriennio si
dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure
passano dalle commissioni tributarie provinciali alle
commissioni tributarie regionali o viceversa, o cambiano
qualifica, sono sostituiti, per il restante periodo, dai
magistrati appartenenti agli stessi gruppi di cui alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'articolo 17, che seguono
gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti";
c) l'articolo 21 è sostituto dal seguente:
"Art. 21. - (Elezione del consiglio di presidenza) - 1.
Le elezioni del consiglio di presidenza hanno luogo entro i
tre mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e
sono indette con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno
quarantacinque giorni prima della data stabilita. Esse si
svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.
2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di
presidenza è istituito presso la Presidenza dei Consiglio dei
ministri l'ufficio elettorale centrale, composto da un
presidente di commissione tributaria regionale o provinciale
che lo presiede e da due magistrati tributari, nominati dal
Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Le operazioni elettorali si svolgono presso le
sedi delle commissioni provinciali e regionali e loro sezioni
distaccate e presso ciascuna di queste sedi è istituito
l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle
operazioni di voto, composto dal presidente della commissione
o da un suo delegato, che lo presiede, e da due magistrati
tributari nominati dal presidente delle rispettive
commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della
commissione o sezione distaccata presso la quale è espletata
la funzione giurisdizionale.
4. I magistrati tributari che intendano presentare
la loro candidatura devono darne comunicazione alla Presidenza
del Consiglio dei ministri almeno un mese prima della data
fissata per le elezioni. Il modello della scheda elettorale e
le modalità di funzionamento degli uffici elettorali sono
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri";
d) l'articolo 27 è sostituto dal seguente:
"Art. 27. - (Trattamento economico dei componenti del
consiglio di presidenza) - 1. I componenti del consiglio di
presidenza della giustizia tributaria hanno diritto ad
un'indennità mensile di lire 5 milioni e, se dipendenti
pubblici, sono collocati fuori ruolo per la durata del loro
mandato.
2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se
con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella
misura prevista per il dirigente generale dello Stato di
livello C".
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno 2001 ed in lire
1.000 milioni a decorrere dal 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.